Risoluzione Agenzia Entrate n. 97 del 30.07.2004

Istanza d'interpello. Definizione di un invito al contraddittorio ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Risoluzione Agenzia Entrate n. 97 del 30.07.2004

Con istanza d'interpello presentata in data 1 marzo 2004, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il sig. X ha esposto il seguente quesito volto a conoscere l'esatta applicazione dell'articolo 15 della legge n. 289 del 2002.

QUESITO
Il contribuente istante ha premesso che in conseguenza di un invito al contraddittorio per la definizione dell'accertamento sulla base dei parametri per l'anno d'imposta 1998, notificato il 22 novembre 2002,provvedeva a presentare proprie memorie in data 17 dicembre 2002.
Successivamente l'Ufficio, esaminate le memorie a suo tempo presentate dall'istante e condividendo parzialmente le motivazioni addotte, provvedeva a notificare, in data 25 novembre 2003, un avviso di accertamento con il quale, riduceva considerevolmente la quantificazione del maggior reddito accertato per l'anno d'imposta 1998.
Il contribuente chiede chiarimenti in merito all'esatta applicazione della sanatoria di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene di poter definire ex articolo 15 della legge n. 289 del 2002, l'originario invito al contraddittorio tenendo conto delle successive modificazioni apportate dall'Ufficio sulla base delle nuove risultanze contenute nell'avviso di accertamento notificato il 25 novembre 2003.
Ciò in considerazione di quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 17/E del 21 marzo 2003, punto 1.7.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Al riguardo si esprime l'avviso che la soluzione prospettata dal contribuente possa essere condivisa.
Infatti, la notifica dell'atto di accertamento in cui risulta una riduzione considerevole dei maggiori compensi determinati, può considerarsi alla stregua di un "atto formale" mediante il quale vengono disattesi alcuni rilievi da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Di conseguenza, alla luce dei chiarimenti contenuti nelle circolari n. 17/E del 21 marzo 2003, punto 1.7 e n. 22/E del 28 aprile 2003, punto 10.2, gli importi da assumere a base della definizione della lite potenziale ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 289 del 2002 possono essere quelli (minori) determinati nel predetto atto di accertamento.
La risposta cui alla presente soluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile del 2001, n. 209.

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