Risoluzione Agenzia Entrate n. 98 del 03.08.2006

Istanza di Interpello - Art. 9 della legge n. 219 del 2005 - Esclusione dall'imposizione tributaria delle attività svolte in adempimento della legge n. 219 del 2005 e per gli scopi associativi
Risoluzione Agenzia Entrate n. 98 del 03.08.2006

L'Associazione Alfa chiede di conoscere se l'esclusione dall'assoggettamento ad imposizione tributaria delle attività e degli atti svolti da associazioni di donatori volontari di sangue e dalle relative federazioni, prevista dall'articolo 9 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, operi anche relativamente all'IRAP, ivi compresa l'IRAP dovuta per l'anno 2005.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Alfa ritiene che l'esclusione dall'imposizione tributaria prevista dall'articolo 9 della legge n. 219 riguardi anche l'IRAP e che tale disposizione si applichi anche all'IRAP dovuta per l'anno 2005.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La legge 21 ottobre 2005, n. 219 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 2005 disciplina le attività trasfusionali e la produzione nazionale degli emoderivati. Il capo III di detta legge - articoli da 7 a 9 - reca, in particolare, disposizioni riguardanti le associazioni e le federazioni di donatori di sangue.
L'articolo 7 delimita sotto il profilo soggettivo "le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni", stabilendo ai commi 2 e 3 che esse "concorrono ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori" e che le stesse devono avere gli statuti corrispondenti alle finalità della medesima legge n. 219 "secondo le indicazioni fissate dal Ministro della salute con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta".
In favore delle associazioni di donatori volontari di sangue e delle relative federazioni, come individuate dal richiamato articolo 7, il successivo articolo 9 riserva un regime fiscale di favore, prevedendo l'esclusione dall'imposizione tributaria delle attività e degli atti che detti enti svolgono in adempimento delle finalità della stessa legge n. 219 e per gli scopi associativi.
Il testo dell'articolo 9 della legge n. 219 del 2005 è il seguente:
"Non sono soggetti ad imposizione tributaria le attività e gli atti che le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni di cui all'articolo 7 svolgono in adempimento delle finalità della presente legge e per gli scopi associativi".
La formulazione dell'anzidetta norma tributaria evidenzia che l'ambito soggettivo di applicazione del regime agevolativo di cui trattasi risulta delimitato dalla disposizione recata dall'articolo 7 della stessa legge n. 219, mentre l'ambito oggettivo è circoscritto alle attività e agli atti posti in essere per la realizzazione delle finalità previste dalla legge in commento nonché per gli scopi associativi.
L'articolo 9 della legge n. 219 non fornisce indicazioni, invece, in merito ai tributi per i quali opera l'esclusione dall'imposizione. Rileva, come elemento qualificante ai fini dell'esclusione dall'imposizione, il riferimento alle attività e agli atti svolti dalle associazioni dei volontari di sangue e dalle relative federazioni.
In particolare, in relazione al quesito oggetto dell'istanza di interpello, il richiamo all'attività svolta fa ritenere di poter riferire l'esclusione dall'imposizione tributaria all'IRAP, quale imposta sulle attività produttive.
L'articolo 2, comma 1, del decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel dettare i presupposti per l'applicabilità dell'IRAP prevede espressamente che "l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta".
Pertanto l'IRAP rientra nell'ambito di operatività della norma di esclusione dall'imposizione tributaria di cui all'articolo 9 della legge n. 219 del 2005.
Con riferimento all'applicabilità dell'esclusione dall'imposizione a partire dall'IRAP dovuta per il 2005, si precisa che per l'imposta in argomento, il cui versamento è dovuto per periodi individuati con gli stessi criteri stabiliti per le imposte sui redditi, detta esclusione si considera applicabile a decorrere dallo stesso periodo d'imposta nel corso del quale la norma agevolativa è entrata in vigore.
In particolare, atteso che la legge 21 ottobre 2005, n. 219 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 2005, l'esclusione dovrebbe operare, relativamente all'IRAP, dal periodo d'imposta in corso alla data dell'entrata in vigore della medesima legge (11 novembre 2005).
Si fa presente, tuttavia, che ai fini dell'applicabilità della norma fiscale va verificata, in concreto, la sussistenza dei presupposti stabiliti dalla legge sopra richiamati, con particolare riguardo ai requisiti statutari per i quali l'articolo 7 della legge n. 219 in commento rinvia ad un decreto del Ministro della salute da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Al riguardo, va precisato che l'articolo 27, comma 2, della stessa legge n. 219 del 2005 prevede che fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione previsti dall'anzidetta legge restano in vigore i provvedimenti di attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107 recante "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati" (abrogata dallo stesso articolo 27, comma 1).
In particolare, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della richiamata legge n. 107 del 1990 il Ministro della sanità ha fornito "indicazioni sulle finalità statutarie delle associazioni e federazioni di donatori di sangue" con il decreto 7 giugno 1991.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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