Interpello 954-14/2002 ai sensi dell'art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 87, comma 2 del TUIR
Risoluzione Agenzia Entrate n. 98 del 28.03.2002
Con l'istanza d'interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'art. 87, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917 è stato esposto il seguente
Quesito
Il Consorzio QS, costituito fra tre società di consulenza, assistenza e produzione di servizi reali alle imprese, svolge attività esterna e senza scopo di lucro, per la promozione e la diffusione dei prodotti e servizi dei consorziati e l'acquisizione di ordinativi da parte di imprese o enti pubblici da ripartire tra i consorziati.
L'art. 16 dello statuto del consorzio prevede che l'eventuale residuo attivo risultante dal bilancio non può essere diviso fra i consorziati, ma deve essere destinato all'incremento del fondo consortile che, ai sensi dell'art. 2614 del codice civile, è indivisibile fino allo scioglimento del consorzio.
L'istante chiede se, in tal caso, l'utile è soggetto a tassazione IRPEG o è esente.
Chiede l'istante, inoltre, se il consorzio deve tenere la contabilità ordinaria o semplificata, considerato che il volume dei ricavi dell'anno 2000 non ha superato 360 milioni di lire.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Il contribuente non ha fornito alcuna soluzione interpretativa.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
Dallo statuto allegato all'istanza si legge che il Consorzio QS "si propone di coordinare l'attività dei soci consorziati e di migliorarne la capacità produttiva e l'efficienza fungendo da organismo di servizio".
Il consorzio, dunque, svolge diverse attività di servizi destinati essenzialmente alle imprese consorziate e senza fine di lucro, allo scopo di procurare ad esse un vantaggio economico e/o competitivo.(1)
Avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, il consorzio rientra tra gli enti, diversi dalle società, soggetti ad IRPEG ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera b) del TUIR.
Tali consorzi, di regola, non dovrebbero realizzare alcun utile o avanzo di gestione, in considerazione della tendenziale corrispondenza tra le spese sostenute a favore delle consorziate e i contributi periodici da queste ricevuti.
Nulla vieta, tuttavia, che tale tendenziale pareggio in concreto non si verifichi, anche in relazione, ad esempio, a servizi prestati a singoli consorziati e occasionalmente a soggetti terzi.
In sostanza, il conto economico dei consorzi sarà influenzato principalmente:
- dai costi sostenuti per svolgere l'attività propria del consorzio, riferibili a spese amministrative generali e spese per la realizzazione dei servizi diretti alle consorziate;
- dai ricavi derivanti dai contributi periodici versati dalle consorziate a copertura delle spese sostenute dal consorzio nell'interesse di tutte le consorziate e dai corrispettivi legati alle prestazioni di servizi resi a specifiche imprese consorziate ed occasionalmente a soggetti terzi.
I contributi periodici versati dalle imprese consorziate costituiranno per le stesse costi fiscalmente deducibili.
Può, dunque, verificarsi che il conto economico dei consorzi chiuda con un utile. In tal caso, essendo i consorzi soggetti passivi d'imposta ai sensi dell'art. 87 del TUIR, gli utili realizzati sono sicuramente assoggettati a tassazione IRPEG, salvo che ricorrano le condizioni per l'applicazione della legge 21 maggio 1981, n. 240, recante "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste".
L'articolo 7 della legge citata prevede, infatti, che "gli eventuali utili ... non sono soggetti ad imposizione qualora siano reinvestiti, al più tardi, entro il secondo esercizio successivo a quello in cui sono stati conseguiti", ed a condizione che siano accantonati in un apposito fondo del passivo.
Altre condizioni, indicate dalla legge per fruire dei relativi benefici, sono lo scopo mutualistico (art. 1) e che il consorzio non distribuisca utili, sotto qualsiasi forma, alle imprese associate (art. 2).
Nel caso specifico prospettato dal Consorzio QS, l'art. 16 dello statuto prevede che l'eventuale avanzo di gestione sia imputato ad incremento del fondo consortile, che è indivisibile fino alla liquidazione del consorzio stesso.
Tale disposizione statutaria non muta il trattamento fiscale dell'eventuale avanzo di gestione, che fiscalmente dovrà comunque essere considerato un utile da assoggettare ad IRPEG nei modi ordinari, salva l'applicazione dell'art. 7 della legge n. 240/81, citata.
Di conseguenza tale avanzo di gestione, anche dopo l'imputazione ad incremento del fondo consortile, costituirà fiscalmente una riserva di utili.
Al momento della liquidazione del consorzio, si renderà applicabile la disciplina prevista dall'art. 44, comma 3, del TUIR. Pertanto, le somme o il valore normale dei beni ricevuti dalle imprese consorziate costituiranno utile per la parte che eccede il prezzo delle azioni o quote sottoscritte.
Con riferimento al regime di contabilità, il consorzio dovrà tenere la contabilità ordinaria.
Il consorzio in esame, come detto, rientra tra gli enti, diversi dalle società, soggetti all'IRPEG ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera b) del TUIR. Tali enti devono tenere la contabilità ordinaria, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Per gli imprenditori commerciali, ai sensi del successivo art. 18, il regime di contabilità semplificata trova applicazione solo nei confronti delle società di persone e delle persone fisiche.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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1) Si tratta di un consorzio diverso da quelle associazioni temporanee d'imprese finalizzate alla realizzazione in comune di un appalto o una commessa, in cui l'attività del consorzio è diretta ad un soggetto, il committente, che è esterno al consorzio stesso. Riguardo al trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette di tali consorzi, il Ministero si è più volte pronunciato con le risoluzioni n. 492 del 14 marzo 1979 e n. 888 del 30 maggio 1986.
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