Risoluzione Agenzia Entrate n. 98 del 29.04.2003

Istanza d'interpello - Credito d'imposta per investimenti nelle aree depresse - Articolo 8 legge 23 dicembre 2000, n. 388 - XY S.r.l.
Risoluzione Agenzia Entrate n. 98 del 29.04.2003

La Direzione Regionale de ...... ha trasmesso un'istanza di interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, presentata dalla XY S.r.l. (di seguito, in breve, "la Società") e relativa all'applicazione del credito d'imposta in oggetto.

Esposizione del quesito
La Società chiede se può beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (e successive modifiche e integrazioni) relativamente ad un investimento rappresentato da un immobile strumentale per natura - costruito dalla stessa Società - e da altri beni (attrezzature, mobili ed arredi) destinati unitariamente ad essere concessi in locazione a diversi operatori mediante contratti di affitto di ramo d'azienda.

Soluzione interpretativa prospettata
La Società, preliminarmente, premette che pur avendo una denominazione sociale che farebbe pensare ad una impresa immobiliare è, in realtà, una effettiva impresa commerciale in quanto, così come indicato nell'oggetto sociale, svolge "attività di gestione per conto proprio e di terzi di supermercati, ipermercati ed in ogni caso di attività commerciali inerenti alla grande distribuzione".
Ritiene, pertanto, di poter beneficiare del credito d'imposta poiché l'investimento (un immobile destinato ad essere adibito a centro commerciale) non è da considerare oggetto dell'attività, bensì strumento all'esercizio della propria impresa.
La Società precisa a tal proposito che l'immobile, pur essendo concesso in locazione mediante distinti contratti di affitto di ramo di azienda, resta, in ogni caso, inserito funzionalmente nel complesso di mezzi da essa impiegati per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale.

Parere dell'Agenzia
L'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, al comma 2 stabilisce che "per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi (...) destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1(...)".
Dal tenore letterale della disposizione emerge chiaramente che - come, peraltro, già affermato nelle circolari del 18 aprile 2001, n. 41/E (paragrafo 6.2.1) e del 9 maggio 2002 n. 38/E (domanda 5.3) - risulta agevolabile esclusivamente l'investimento in beni materiali mobili e immobili strumentali, destinati ad essere utilizzati durevolmente nell'attività di impresa.
Con riferimento alla destinazione dei beni è stato più volte precisato che costituisce causa di decadenza dall'agevolazione la cessione a qualunque titolo (vendita, affitto, ecc.) a terzi dei beni agevolati.
Di contro, si ritiene che l'impresa non decada automaticamente dall'agevolazione qualora, in un contesto più generale di riorganizzazione aziendale, trasferisca i beni agevolati in occasione della cessione o dismissione del ramo d'azienda di cui essi fanno parte (circolare n. 38 del maggio 2002, paragrafo 10.1).
Si rende, pertanto, necessario verificare, ai fini dell'ammissibilità all'agevolazione predetta, se i beni oggetto della presente istanza siano stati affidati a terzi in un contesto più generale di affitto di ramo di azienda o, al contrario, siano stati semplicemente locati nell'ottica di un trasferimento di singoli beni.
A tal proposito, si rammenta che l'unica definizione compiuta della nozione di ramo di azienda (rectius, ramo di attività) è rinvenibile in un atto normativo comunitario.
Più precisamente, l'articolo 2, comma 1, lettera i), della Direttiva del Consiglio CEE 90/434 definisce quale ramo di attività "il complesso degli elementi attivi e passivi di un settore di una società che costituiscono, dal punto di vista organizzativo, un'azienda indipendente, cioè un complesso capace di funzionare con i propri mezzi".
L'attribuzione, al fine dell'individuazione degli esatti confini della predetta nozione, di una rilevanza decisiva all'idoneità a costituire un'organizzazione autonoma, ha ricevuto il significativo avallo della Corte di giustizia delle Comunità europee che ha definito la nozione di ramo di attività come "una qualsiasi parte dell'impresa che possa essere considerata come un insieme organizzato di beni e persone, idonei a concorrere alla realizzazione di una determinata attività" (sezione I, dec. n. 50/91 del 13 ottobre 1992).
Tale ricostruzione è stata confermata anche in ambito giurisprudenziale interno, laddove la Corte di Cassazione ha più volte chiarito che affinché un complesso di beni possa essere qualificato come ramo d'azienda è necessario che tali beni costituiscano un insieme unitariamente organizzato in funzione dell'esercizio di un'attività, capace di produrre autonomamente beni o servizi (in tal senso Cassazione civile, sezione I, sentenze 28 aprile 1998, n. 4319; 13 dicembre 1996, n. 11149; 24 settembre 1996, n. 8417; 9 luglio1992, n. 8362; 19 luglio 1991, n. 8032; 23 gennaio 1990, n. 353).
E' fondamentale, pertanto, che una volta avvenuta la separazione dall'azienda alienante (o, in ipotesi di affitto, locatrice), tale complesso continui pur sempre a rappresentare un compendio di beni idoneo all'esercizio in maniera autonoma dell'impresa.
Ciò premesso, al fine del riconoscimento del diritto a beneficiare della particolare agevolazione in esame, è necessario analizzare se i beni oggetto del particolare contratto di affitto di ramo di azienda stipulato dalla Società siano idonei a configurare un ramo di azienda nel senso sopra chiarito.
A tal fine si fa presente che la Società ha sottoposto all'attenzione della scrivente un unico contratto di affitto di ramo di azienda (il contratto con la Z SAS), debitamente registrato e conforme allo schema di contratto tipo di affitto (parimenti allegato alla presente istanza).
Dall'esame del sopra citato contratto con la Z SAS, emerge che l'oggetto dello stesso è costituito dai seguenti beni:
a) autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti;
b) quindici tavolini da bar unitamente a quaranta sedie;
c) porzione di un immobile pari a mq. 180 circa.
In tale contesto la scrivente ritiene che detti beni non siano sufficienti a configurare un ramo di azienda nel senso sopra chiarito, poiché non rappresentano un complesso organizzato idoneo a costituire un' organizzazione autonoma, capace, ossia, di mantenere ininterrotta la propria autonomia nonostante la separazione dal più vasto complesso aziendale.
Al contrario, la fattispecie oggetto del presente interpello realizza una semplice locazione a terzi di singoli beni: relativamente a tale ipotesi,è stato precisato in particolare che la norma agevolativa in esame non opera, in quanto non ricorre il presupposto oggettivo dell'effettiva destinazione alla struttura produttiva dell'impresa (cfr. circolare n. 41/E del 2001, paragrafo 6.2.1; circolare n. 38/E del 2002, domanda 5.7).
Si chiarisce, inoltre, che del tutto ininfluente è la qualificazione di affitto di ramo di azienda data dalle parti al contratto poiché "un complesso di beni esiste o non esiste in ragione delle circostanze del caso singolo che oggettivamente l'attestino o non, e, dunque, a prescindere dalle connotazioni preferite dalle parti (o, a più forte ragione, da terzi) e con siffatte circostanze eventualmente in contrasto" (Cassazione civile, sezione I, sentenza 19 luglio 1991, n. 8032).
Si evidenzia, altresì, che la risoluzione del 19 luglio 2002, n. 238/E, citata dalla Società a sostegno delle proprie posizioni, non risulta applicabile al caso in esame, in quanto riferita alla diversa fattispecie del franchising, con esclusivo riferimento al quale (in considerazione delle peculiari caratteristiche di tale rapporto) è possibile affermare la spettanza dell'agevolazione pur in presenza di una concessione di beni in locazione, in virtù del permanere di un collegamento funzionale tra tali beni e la struttura produttiva del dante causa.
In conclusione, si sottolinea, inoltre, che permangono forti perplessità in ordine alla natura dell'attività effettivamente esercitata dalla Società.
Dall'esame della documentazione prodotta unitamente alla presente istanza, in effetti, non pare di poter ravvisare il requisito della "commercialità" nella predetta attività, quanto, piuttosto, i caratteri tipici di un'attività di gestione immobiliare.
In tale ultima ipotesi, deve escludersi la spettanza dell'agevolazione di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000, dal momento che quest'ultima può essere concessa solo relativamente a beni strumentali che siano effettivamente destinati alle strutture produttive dell'impresa.
Ne consegue che, come precisato nella citata circolare n. 38/E del 2002 (domanda 5.3), i beni immobili concessi in locazione a terzi non possono fruire della predetta agevolazione, in quanto non inseriti, né utilizzati, in una struttura produttiva del locatore, né possono essere considerati autonome strutture produttive.
Alla luce di quanto sin qui affermato, la scrivente ritiene che la Società non possa beneficiare dell'agevolazione prevista dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, poiché la locazione a terzi dei beni oggetto dell'investimento comporta, come più volte affermato nelle sopra citate circolari, il venir meno del vincolo di destinazione richiesto dalla stessa normativa.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale de .... viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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