Risoluzione Agenzia Entrate n. 99 del 30.07.2004

Istanza d'interpello - Comitato Olimpico Nazionale Italiano- IVA - Esigibilità dell'imposta - Articolo 6, comma 5, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633
Risoluzione Agenzia Entrate n. 99 del 30.07.2004

Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'articolo 6, comma 5, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, è stato esposto il seguente

QUESITO
L'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nel disciplinare il riassetto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, ha previsto la costituzione della società per azioni CONI Servizi per l'espletamento dei compiti dell'Ente ed ha stabilito che i rapporti tra i due soggetti devono essere disciplinati da un contratto di servizio annuale.
In data 18 maggio 2003 è stato stipulato tra il CONI e CONI servizi spa, il contratto di servizio con validità annuale, denominato "contratto di servizio per l'anno 2003", sulla base del quale la società si obbliga a svolgere tutta l'attività strumentale per l'attuazione dei compiti che sono attributi all'Ente dalla vigente normativa, nonché una serie di attività ulteriori, a fronte di un corrispettivo annuo di euro 240 milioni più IVA.
Il CONI chiede un parere in merito alla possibilità di applicare nella fattispecie la disposizione di cui all'articolo 6, comma 5, secondo periodo,del DPR n. 26 ottobre 1972, n. 633, concernente il differimento dell'esigibilità dell'imposta, nel presupposto che il CONI medesimo, in quanto ente pubblico, possa rientrare tra i soggetti indicati nel citato articolo.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano afferma che è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che agisce per il raggiungimento di finalità di interesse statale.
Esso, ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto, rappresenta l'autorità di " disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale".
Sostanzialmente, l'Ente, promuovendo la diffusione della pratica sportiva, svolge funzioni strumentali al raggiungimento di finalità di chiaro interesse statale, pertanto, viene sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.
Sotto il profilo operativo, il CONI risulta dotato di procedure di gestione tipiche delle Amministrazioni statali, infatti, l'intera attività è regolamentata secondo i principi della contabilità pubblica, sulla base dei quali viene predisposto il bilancio annuale.
L'istante ritiene, quindi, di poter essere legittimamente ricondotto nella categoria degli "organi dello Stato" cui si rende applicabile lo speciale regime previsto dall'articolo 6, comma 5, del DPR n. 633 del 1972, anche alla luce dei chiarimenti forniti di recente dall'Agenzia delle Entrate che, con risoluzione del 28 maggio 2002, n. 159, ha affermato: " in sostanza, nella ratio della norma, non rileva il fatto oggettivo che il destinatario dell'operazione ritardi il pagamento del corrispettivo.
Rilevano, invece, la natura pubblica del soggetto e la circostanza che esso operi in regime di diritto pubblico."
A parere dell'istante dalla suddetta precisazione si ricava il principio che il regime in commento sia riferibile essenzialmente a soggetti dotati di natura giuridica pubblica e, quindi, sottoposti alle procedure gestionali ed amministrative proprie delle Amministrazioni dello Stato.
Sulla base di quanto sopra sostenuto, l'istante ritiene che sussistano sufficienti elementi per poter essere legittimamente ricondotto nella categoria degli "organi dello Stato", ai quali si rende applicabile lo speciale regime previsto dall'articolo 6, comma 5, secondo periodo, del DPR n. 633 del 1972.
Di conseguenza, a giudizio dell'Ente, le operazioni effettuate nei suoi confronti dalla società per azioni CONI servizi possono essere assoggettate alla procedura della fatturazione con differimento dell'esigibilità dell'imposta relativa alle suddette prestazioni fino al momento del pagamento dei corrispettivi da parte dell'Ente medesimo.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313 ha sostituito il quinto comma dell'articolo 6 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, introducendo in materia d'imposta sul valore aggiunto il principio dell'esigibilità dell'imposta.
Il novellato quinto comma dell'articolo 6 fa coincidere in via generale l'esigibilità dell'imposta con il momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei precedenti commi dello stesso articolo e, in deroga alla regola appena enunciata, stabilisce un particolare regime di esigibilità dell'imposta relativamente alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato, degli Organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica, e di altri soggetti indicati dalla norma, per le quali " l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo."
La suddetta disposizione, differendo l'esigibilità dell'imposta all'atto del pagamento del corrispettivo, ha inteso tutelare il cedente o prestatore in relazione ai lunghi tempi di attesa che spesso caratterizzano i pagamenti dei soggetti che operano in regime di diritto pubblico, per i quali l'emissione del titolo di pagamento è l'atto conclusivo di una procedura complessa disciplinata dalle norme di contabilità pubblica
Come si rileva dalla formulazione letterale, la norma non si riferisce a qualsiasi ente pubblico, ma soltanto allo Stato, agli organi dello Stato, ed a determinati enti pubblici, di cui dispone una tassativa elencazione. Essa, peraltro, avendo carattere speciale ed essendo di natura derogatoria, impone una stretta interpretazione.
La risoluzione di questa Agenzia n. 159 del 28 maggio 2002, nel precisare che nella ratio della disposizione rileva principalmente la natura pubblica del soggetto e la circostanza che esso operi in regime di diritto pubblico, non ha inteso ampliare l'ambito applicativo della norma, estendendolo a tutti gli enti pubblici.
Con detta affermazione si è inteso ribadire la natura giuridica pubblica di tutti i soggetti espressamente menzionati dalla norma, per i quali è consentita l'applicazione del particolare regime di esigibilità.
Ciò premesso, posto che l'ente istante non è inserito tra gli enti richiamati dalla norma in esame, occorre verificare se esso può essere considerato quale organo dello Stato.
Al riguardo si osserva che il CONI, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.
In particolare, in forza di quanto disposto dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 242 del 1999, il CONI è la "Confederazione delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline Sportive Associate" ed è preposto all'organizzazione ed al potenziamento dello sport nazionale, provvedendo alla cura della preparazione degli atleti ed all'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Promuove la massima diffusione della pratica sportiva ed assume le opportune iniziative contro ogni forma di violenza e di discriminazione nello sport.
Detto Ente, non è configurabile quale organo dello Stato, ma appartiene alla cosiddetta "organizzazione amministrativa parallela" costituita dal complesso degli enti pubblici che affiancano lo Stato nello svolgimento di alcune attività, anche in ambiti tradizionalmente rientranti nell'attività dei privati.
In particolare il CONI, secondo la dottrina dominante, può essere classificato un ente ausiliario dello Stato, ossia può essere ricondotto fra gli enti che perseguono interessi che non sono direttamente dello Stato, ma ne integrano e completano l'attività.
Quanto sopra osservato, si ritiene che il particolare regime di esigibilità dell'IVA previsto dall'articolo 6, comma 5, secondo periodo, del DPR n. 633 del 1972, non trova applicazione per le operazioni rese nei confronti del CONI dalla società Coni Servizi, in quanto l'Ente interpellante non è riconducibile tra gli organi dello Stato, né è espressamente compreso fra gli altri soggetti indicati dalla richiamata norma.

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS