Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta spettante alle fondazioni di origine bancaria (FOB), in relazione ai versamenti effettuati al fondo unico nazionale (FUN), ai sensi dell'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
L'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV (centri di servizio per il volontariato), ha istituito il fondo unico nazionale (FUN), alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (FOB), di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999,
n.153, e amministrato dall'Organismo nazionale di controllo (ONC).
L'articolo 62, comma 6, del citato d.lgs. n. 117 del 2017, riconosce alle FOB un credito d'imposta, pari al 100 per cento dei versamenti effettuati al FUN ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Le disposizioni attuative del credito d'imposta in oggetto sono state approvatecon decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 maggio 218, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
In particolare, l'articolo 2 del citato decreto del 4 maggio 2018 prevede che, ai fini della determinazione del credito d'imposta, rilevano i versamenti effettuati al FUN entro il 31 ottobre di ciascun anno.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, primo periodo, del medesimo decreto del 4 maggio 2018, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'importo complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN, con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate è definita la percentuale in base alla quale è determinato l'ammontare del credito d'imposta spettante a ciascuna fondazione in relazione ai suddetti versamenti; per l'anno 2018, tale percentuale è stata definita con provvedimento del 24 dicembre 2018. L'Agenzia delle entrate comunica a ciascuna fondazione l'ammontare del credito d'imposta fruibile, determinato applicando la suddetta percentuale all'importo dei versamenti effettuati al FUN.
In proposito, il comma 5 del medesimo articolo 3 prevede che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione.
Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore all'ammontare spettante, il relativo modello F24 è scartato; lo scarto è comunicato al contribuente tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei suddetti servizi telematici.
Infine, il credito d'imposta in argomento:
? ai sensi del comma 6, primo periodo, dell'articolo 3 del citato decreto del 4 maggio 2018, è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo;
? in base al secondo periodo del medesimo comma 6, è cedibile dalle FOB a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, a condizione che sia intervenuto il riconoscimento del credito stesso da parte dell'Agenzia delle entrate, ed è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente;
? ai sensi dell'articolo 62, comma 6, del d.lgs. n. 117 del 2017, è fruibile in compensazione anche oltre i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del suddetto credito d'imposta, è istituito il seguente codice tributo:
? "6893" denominato "Credito d'imposta spettante alle FOB in relazione ai versamenti effettuati al FUN - art. 62, comma 6, del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117".
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento
dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".
Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di riconoscimento del credito, nel formato "AAAA".
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