Risoluzione Agenzia Entrate n.102 del 30.11.2015

Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d'imposta di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, a favore delle imprese che assumono detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, ai sensi del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 luglio 2014, n. 148. Soppressione del codice tributo "6741"

L'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, prevede, ai commi 1 e 2, la concessione di un credito d'imposta alle imprese che assumono, per un periodo d'imposta non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti.
Con risoluzione n. 182/E dell'11 giugno 2002 è stato istituito il codice tributo "6741" per consentire l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del citato credito d'imposta.
Il successivo decreto del Ministro della giustizia 24 luglio 2014, n. 148, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel disciplinare la misura agevolativa prevista dall'articolo 3 della citata legge n. 193/2000, ha stabilito, tra l'altro, che il credito d'imposta in argomento è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
In attuazione di quanto previsto dal citato decreto interministeriale 24 luglio 2014, n. 148, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 novembre 2015 sono definite le modalità e i termini di fruizione della predetta misura agevolativa.
Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in parola, tramite il modello F24 presentato esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
  • "6858" denominato "Credito d'imposta - Agevolazione concessa alle imprese che assumono detenuti o svolgono attività formative nei confronti dei detenuti - Decreto interministeriale 24 luglio 2014, n. 148".
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".
Il campo "anno di riferimento", è valorizzato con l'anno per il quale è concesso il credito, nel formato "AAAA". Si precisa che il suddetto codice tributo "6858" è operativo a decorrere dal 1° gennaio 2016 e dalla medesima data è soppresso il codice tributo "6741".

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS