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Risoluzione Agenzia Entrate n.108 del 03.12.2014

 

Imposte sui redditi - Detrazioni per oneri - Erogazioni liberali in favore di partiti politici - Art. 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 13 - Istanza di interpello ex art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212


Con l?istanza di interpello specificata in oggetto, concernente l?interpretazione dell?art. 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall?articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 13, ? stato esposto il seguente

QUESITO


Il Partito ? della Regione?, in persona del legale rappresentante, chiede chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell?art. 11 del decreto-legge28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall?articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 13.
La norma richiamata riconosce il diritto alla detrazione per le erogazioni liberali in denaro "effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all?articolo 4 del presente decreto?.

Al riguardo, l?istante chiede di precisare se, ai fini della detraibilit? delle erogazioni liberali di persone fisiche e societ?, il versamento debba essere effettuato esclusivamente su un conto corrente bancario o postale intestato all?organizzazione nazionale del partito politico, o se, invece, possa essere effettuato anche su conti correnti bancari o postali intestati alle articolazioni territoriali (regionali e provinciali) del medesimo partito politico, come era consentito in vigenza della precedente legge n. 2 del 1997.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L?interpellante non propone alcuna soluzione interpretativa.

 

PARERE DELL?AGENZIA DELLE ENTRATE

Le detrazioni per le erogazioni liberali effettuate, mediante versamenti bancari o postali, da persone fisiche e da talune societ? ed enti commerciali in favore dei "partiti e movimenti politici? sono state introdotte dagli articoli 5 e 6 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, mediante l?inserimento nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), rispettivamente, del comma 1-bis dell?articolo 13- bis (attuale articolo 15, comma 1-bis) e dell?articolo 91-bis (attuale articolo 78).
Questa Direzione Centrale, con la risoluzione n. 205/E del 20 maggio 2008, in sede di disamina di un caso di un partito federale che - come indicato nello statuto costitutivo nazionale - era articolato su base territoriale con autonomia patrimoniale riconosciuta alle realt? regionali, ha ammesso la possibilit? di effettuare erogazioni liberali che danno diritto alla detrazione direttamente nei confronti di un?articolazione del partito nazionale, essendo tale modalit? correlata alla struttura organizzativa adottata dal partito nazionale stesso. Nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione dei redditi ? stato, inoltre, precisato che i partiti e movimenti politici possono raccogliere le erogazioni mediante un unico conto corrente nazionale o pi? conti correnti diversi.
A decorrere dal 2013, per effetto delle modifiche apportate dall?articolo 7, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, la detrazione per le persone fisiche era riconosciuta in misura pari al 24 per cento, per l?anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall?anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro "in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all?Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi tra 50 e 10.000


euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale?.

Ai fini IRES, l?articolo 7, comma 4, della richiamata legge n. 96 del 2012 prevedeva che la detrazione prevista per talune societ? ed enti commerciali operasse "per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro.?.

A decorrere dal 2014, il decreto-legge n. 149 del 2013 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticit? dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, di seguito, decreto), ha disciplinato le detrazioni in esame all?art. 11, sopprimendo le relative disposizioni del TUIR di cui al comma 1-bis dell?articolo 15 e al comma 1 dell?articolo 78 (limitatamente al riferimento all?onere di cui all?articolo 15, comma 1-bis).
L?articolo 11 definisce le condizioni per la fruizione della detrazione per le erogazioni liberali in denaro. Tra i presupposti, in particolare, ? richiesta al comma 1 l?iscrizione dei partiti politici nella prima sezione del "registro nazionale? previsto dall?art. 4 del decreto (di seguito, Registro) e al comma 7 l?effettuazione del versamento delle erogazioni liberali in denaro mediante particolari modalit?.
Per quanto concerne il primo presupposto, si evidenzia che l?iscrizione nella prima sezione del Registro ? subordinata a un'apposita richiesta annuale presentata dai partiti politici alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici (di seguito, Commissione). Quest?ultima valuta sia la conformit? dello Statuto del partito alle disposizioni di cui all?art. 3 del decreto, sia il possesso dei requisiti stabiliti dall?art. 10 del medesimo decreto ai commi 1 (alinea e lett. a) o 2.
Nell?economia del decreto la rilevanza delle articolazioni regionali dei partiti politici ? desumibile da alcune disposizioni, tra cui l?art. 3, comma 2, secondo cui lo statuto del partito politico ? oggetto di verifica da parte della Commissione ? deve indicare tra gli altri "le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito? (lett. g) e "i criteri con i quali sono assicurate le risorse alle eventuali articolazioni territoriali? (lett. h).
Inoltre, l?art. 7, comma 2, prevede che "A decorrere dall'esercizio 2014, le articolazioni regionali dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4,
dotate di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, che abbiano ricevuto, nell'anno precedente, proventi complessivi pari o superiori a 150.000 euro, sono tenute ad avvalersi alternativamente di una societ? di revisione o di un revisore legale iscritto nell'apposito registro.?.
Per quanto concerne la decorrenza del nuovo regime, il citato art. 11, comma 1, prevede che la detrazione spetti anche per le erogazioni in favore di partiti o associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell?iscrizione al Registro, "a condizione che entro la fine dell?esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici? (art. 11, comma 1; in senso analogo per il solo 2014 anche l?art. 4, comma 7, per i partiti politici costituiti alla data del 28 dicembre 2013, nonché per quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti).
Nel contesto descritto, si ritiene che l?orientamento assunto nella citata risoluzione n. 205/E del 2008 possa considerarsi valido anche rispetto alla nuova previsione normativa recata dall?articolo 11 del decreto-legge n. 149 del 2013, e che, pertanto, sia ammissibile - ai fini della detrazione - l?erogazione liberale in denaro effettuata direttamente nei confronti dell?articolazione regionale di un partito o movimento politico iscritto entro la fine dell?esercizio nella prima sezione del Registro di cui all?articolo 4 del decreto.
Ci? premesso, si rileva che l?istante costituisce un?articolazione regionale di un partito politico ammesso, in base alla determinazione della Commissione 20 marzo 2014, n. 4, a beneficiare per l?anno 2014 delle erogazioni liberali in denaro in regime fiscale agevolato e, quindi, ricorrendone le altre condizioni, sia possibile fruire della detrazione per le erogazioni effettuate direttamente a favore dell?istante.
Per quanto riguarda il secondo presupposto, si fa presente che, in base al citato comma 7 dell?art. 11, il versamento delle erogazioni liberali in denaro detraibili deve essere eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalit? idonee a garantire la tracciabilit? dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell?economia e delle finanze.
Tale regolamento, allo stato, non risulta ancora emanato. Pertanto, resta salva l?applicazione delle diverse disposizioni che dovessero essere nello stesso contenute.
Si fa presente, infine, per completezza, che in base al comma 2 dell?art. 11 del decreto la detrazione IRPEF ? "pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui?, e che, in base al comma 6 del medesimo art. 11, la possibilit? di detrarre dall?IRES, per i medesimi importi, le erogazioni liberali in denaro ? ammessa limitatamente alle societ? e agli enti di cui all?articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR (societ? ed enti commerciali), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle societ? ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societ? o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dalle societ? concessionarie dello Stato o di enti pubblici, per la durata del rapporto di concessione.


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