Regime fiscale applicabile alle operazioni di manipolazione su piante ornamentali
QUESITO
Sono pervenute alla scrivente, da parte di diverse associazioni di categoria, richieste di chiarimento concernenti il trattamento fiscale da riservare ad alcune attività effettuate su piante prodotte in vivaio, che il vivaista acquista da terzi produttori, nel rispetto del limite della prevalenza dei prodotti propri, al fine di ampliare la gamma di beni da offrire sul mercato.
In particolare, viene evidenziato che le piante, prima di essere vendute, sono sottoposte ad alcune operazioni necessarie, come:
a) la concimazione e l'inserimento all'interno del terriccio di ritentori idrici al fine di garantire la shelf-life del prodotto, sia durante il trasporto che durante la fase di permanenza delle stesse presso il cliente;
b) il trattamento delle zolle, al fine di eliminare gli insetti nocivi all'apparato radicale;
c) altre attività come la potatura, la steccatura e la rinvasatura.
Trattasi, come sottolineato dalle associazioni istanti, di operazioni che sono tutte dirette a raggiungere standard qualitativi omogenei anche in funzione delle necessità fitosanitarie imposte dai Paesi importatori.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
A parere delle associazioni istanti, le operazioni descritte alle lettere a), b) e c) devono essere inquadrate tra le attività di manipolazione rientranti nel novero di quelle che, a norma dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR e dei relativi decreti ministeriali di attuazione, sono soggette alla determinazione del reddito agrario.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR, qualifica come attività agricole "le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali".
Con riferimento a tale disposizione, l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di fornire chiarimenti con la circolare n. 44/E del 15 novembre 2004.
In particolare, con la citata circolare è stato chiarito che si considerano attività connesse tassate su base catastale quelle derivanti dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli tassativamente indicati nel decreto ministeriale cui fa riferimento il citato articolo 32 del TUIR ed ottenuti dall'imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali.
I diversi decreti ministeriali che si sono succeduti per l'individuazione dei beni che possono formare oggetto delle attività agricole connesse di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR (D.M. 11 luglio 2007, D.M. 5 agosto 2010, D.M. 17 giugno 2011, D.M. 13 febbraio 2015), fanno rientrare tra le attività agricole connesse, per le quali risulta applicabile la tassazione su base catastale, anche le attività di manipolazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione di piante.
Considerato che le tabelle contenute nei suddetti decreti ministeriali sono elaborate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze su indicazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, si è ritenuto opportuno acquisire il parere di quest'ultimo dicastero circa la possibilità di inquadrare tra le attività di manipolazione, alle quali si ricollega l'applicazione della tassazione su base catastale di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR, le attività descritte dalle associazioni istanti alle lettere a), b) e c).
Con nota protocollo n. 24856 del 9 aprile 2015, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha fatto presente che "le attività sopra indicate ai punti a), b) e c) hanno carattere di effettiva manipolazione in quanto fanno parte di un più ampio insieme di operazioni di manipolazione atte a garantire la qualità del prodotto finale e che le stesse rientrano nelle pratiche agronomiche finalizzate alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico delle piante".
Inoltre, "per tutte le attività elencate alle lettere a), b) e c) sono necessarie adeguate e specifiche competenze, capacità e conoscenze tecniche agronomiche proprie dell'imprenditore agricolo".
Ciò stante, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha affermato quanto segue:
"In riferimento alle attività di cui alla lettera a), le stesse costituiscono attività di manipolazione in quanto necessarie e determinanti a garantire alle piante l'attecchimento e il mantenimento delle buone condizioni delle essenze vegetali.
In relazione alla lettera b), il trattamento delle zolle costituisce un'attività di manipolazione specializzata atta a garantire, non soltanto la qualità del prodotto finale, ma anche il soddisfacimento degli standard qualitativi in funzione dell'attività di esportazione e dei relativi requisiti imposti da Paesi terzi. La peculiarità del settore vivaistico, infatti, impone una cura particolare dello stato sanitario delle piante al fine di evitare la diffusione di agenti patogeni.
Infine, per quanto riguarda la lettera c), le attività descritte sono determinanti per fornire un concreto valore aggiunto al prodotto finale".
Tanto premesso, può ritenersi che le attività descritte dalla associazioni istanti alle lettere a), b) e c) rientrino tra le attività di manipolazione tassate su base catastale ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR.AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi