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Risoluzione Agenzia Entrate n.115 del 16.12.2014

 

Istituzione del codice tributo per l?utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d?imposta a favore degli enti previdenziali ai sensi dell?articolo 4, comma 6-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66

L?articolo 4, comma 6-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dispone che "In attesa di armonizzare, adecorrere dal 2015, la disciplina di tassazione dei redditi di natura finanziaria degli entiprevidenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10febbraio 1996, n. 103, con quella relativa alle forme pensionistiche e complementari di cuial decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a tali enti ? riconosciuto un creditod'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicatenella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo dal 1?luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiaratedagli enti medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nellamisura del 20 per cento.?

Il citato comma 6-bis dell?articolo 4 stabilisce, inoltre, che il predetto credito d?imposta:

- "va indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2014?;
- "non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivit? produttive?;
- "non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917?;
- "pu? essere utilizzato a decorrere dal 1? gennaio 2015 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell?articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Infine, "Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.?


Per consentire l?utilizzo in compensazione del credito d?imposta in argomento, tramite il modello F24, nei limiti, termini e condizioni previsti dalla norma, si istituisce il seguente codice tributo:
  • "6846?, denominato "Credito d?imposta a favore degli enti previdenziali, ai sensi dell?art. 4, c. 6-bis, D. L. n. 66/2014?.
In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo ? esposto nella sezione "Erario? in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati?, con l?indicazione nel campo "anno di riferimento?, dell?anno d?imposta cui si riferisce il credito, nel formato "AAAA?.

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