Premesso quanto sopra, l?istituto istante chiede di conoscere quale sia la corretta tassazione applicabile, ai fini dell?imposta di registro, all?atto giudiziario in argomento emesso per crediti bancari assistiti da fideiussione.
L?interpellante ritiene che al decreto ingiuntivo recante condanna del debitore principale e dei fideiussori al pagamento delle somme relative ad operazioni di finanziamento soggette ad Iva (in regime di esenzione) sia da applicarsi l?imposta di registro in misura fissa, nella misura complessiva di 400 euro.
A parere dell?istante, infatti, l?imposta di registro va applicata nella misura fissa sia all?atto giudiziario che alle garanzie fideiussorie, in quanto queste sono, comunque, relative ad operazioni di finanziamento soggette ad IVA.
A supporto della propria tesi, l?istante richiama alcune pronunce della Corte di Cassazione. In particolare, l?istante fa presente che con l?Ordinanza n. 3501 dell?11 febbraio 2011, la Suprema Corte ha affermato che il decreto ingiuntivo che condanna "sia il debitore principale che il fideiussore al pagamento di una determinata somma non ? soggetto a duplice tassazione, in relazione alla duplicit? delle condanne, avendo il decreto un unico effetto giuridico, consistente nella condanna di pi? soggetti, in via alternativa, al pagamento della stessa somma?.
Con riferimento al quesito posto con la presente istanza di interpello, si fa presente che, in linea generale, ai sensi del combinato disposto dell?articolo 37 del Testo unico dell?imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR) e dell?articolo 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte I, allo stesso allegata, gli atti dell?autorit? giudiziaria che definiscono anche parzialmente il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, sono soggetti a registrazione in termine fisso e scontano l'imposta proporzionale con aliquota del 3 per cento, anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.
In applicazione della previsione recata dalla nota II, posta in calce all'articolo 8 della Tariffa, Parte I, inoltre, "Gli atti di cui al comma 1, lettera b) (?) non sono soggetti all?imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 40 del Testo unico?.
Con la citata nota all?articolo 8, il legislatore ha, quindi, inteso regolamentare in maniera esplicita l?applicabilit? del principio di alternativit? IVA/Registro anche in relazione agli atti emanati dall?autorit? giudiziaria. In applicazione di tale principio, dunque, per la registrazione del decreto ingiuntivo esecutivo recante la condanna al pagamento di corrispettivi soggetti all?imposta sul valore aggiunto si applica l?imposta di registro in misura fissa.
Per quanto attiene alla tassazione dei decreti ingiuntivi recanti condanna al pagamento del debitore principale e del fideiussore, questa Amministrazione ha gi? avuto modo di fornire chiarimenti, tra l?altro, con le circolari del Ministero delle Finanze 10 settembre 1998, n. 214 e dell?Agenzia delle Entrate 30 marzo 2001, n. 34.
In particolare, con la circolare n. 214 del 1998, ? stato affermato il principio dell?unicit? della tassazione dei decreti ingiuntivi, a prescindere dalla circostanza che la prestazione sia adempiuta dal debitore in esecuzione del contratto principale o dal fideiussore, quale coobbligato in solido, in virt? dell?obbligazione accessoria di garanzia.
I principi affermati con la richiamata circolare trovano conferma nella giurisprudenza di legittimit?, che ha pi? volte ribadito che l?imposta di registro deve essere applicata una sola volta anche se il decreto di condanna ? impartito nei confronti di due o pi? condebitori in solido. Il fatto rilevante ai fini impositivi, afferma, infatti, la Cassazione con la sentenza 21 gennaio 1998, n. 3572, "e? il conseguimento da parte del creditore di titolo esecutivo per il soddisfacimento del proprio diritto, a prescindere dalla fonte del diritto stesso nel rapporto con l'intimato (separatamente tassabile, ove integri l?atto da registrare)?.
In ogni caso, come chiarito con la circolare del 30 marzo 2001, n. 34, la condanna al pagamento delle somme dovute deve mantenersi distinta dai rapporti sottostanti enunciati nel provvedimento del giudice la cui rilevanza, ai fini dell?imposta di registro, deve essere valutata secondo i principi dettati dall?articolo 22 del TUR (Enunciazione di atti non registrati).
Si rammenta che l?articolo 22 stabilisce, al comma 1, che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell?atto che contiene l?enunciazione, l?imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.
Pertanto, fermo restando la tassazione con imposta fissa di registro del decreto ingiuntivo che condanna sia il debitore principale che il fideiussore al pagamento di somme in dipendenza di un finanziamento soggetto ad IVA, l?enunciazione nell?atto del rapporto fideiussorio pu? assumere rilevo, ai fini dell?imposta di registro, qualora lo stesso non sia stato a suo tempo assoggettato a registrazione.
In tema di enunciazione, la Corte di Cassazione ha, infatti, affermato con sentenza n.17237 del 12 luglio 2013, che la natura accessoria del contratto di fideiussione in campo civilistico (articoli 1939 e 1941 del codice civile) non pu? essere riportata nell?ambito tributario e segnatamente nell?ambito della disciplina dell?imposta di registro, per la quale "?vale il principio dell?autonomia dei singoli negozi, come si desume in modo inequivoco proprio dalla previsione dell?articolo 22 del DPR n. 131 del 1986?. Pertanto, precisa la Corte "non pu? ritenersi corretto il convincimento espresso ...laddove dalla affermata natura accessoria della fideiussione hanno desunto automaticamente ? e peraltro senza verifica della qualit? di soggetto Iva del soggetto che ebbe a prestare la garanzia ? la conseguenza che la relativa disciplina tributaria deve ritenersi attratta in quella dell?IVA, per essere l?ente creditore soggetto d?IVA?.
In sostanza, dunque, la tassazione della fideiussione non resta attratta nella disciplina tributaria dell?Iva per il solo fatto che il creditore sia un soggetto IVA (in tal senso, si veda anche la sentenza 8 settembre 2005, n. 17899).
L?enunciazione nel decreto ingiuntivo della fideiussione andr?, quindi, autonomamente valutata ai fini dell?imposta di registro ed assoggettata a tassazione, secondo i principi dettati dall?articolo 22 del TUR.
In particolare, se l?atto di fideiussione non registrato ? riconducibile tra gli atti da assoggettare a registrazione in termine fisso trovano applicazione anche le sanzioni previste, per omessa registrazione del contratto, dall?articolo 69 del TUR (art. 22, comma 1). Qualora l?atto di fideiussione enunciato non rientri, invece, tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, l?imposta si applica solo sulla parte dell?atto enunciato non ancora eseguita ( risoluzione 5 luglio 2013, n. 46).
Resta fermo che, come chiarito con la circolare n. 34 del 2001, nell?ipotesi in cui il negozio fideiussorio enunciato nel decreto ingiuntivo e non registrato rientri tra le operazioni soggette all?imposta sul valore aggiunto, trova applicazione l?imposta di registro nella misura fissa, in applicazione del principio di alternativit? di cui all?articolo 40 del TUR.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.