Istituzione dei codici tributo per l?utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, delle somme rimborsate ai percipienti e delle eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive, di cui all?articolo 15, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Chiusura a credito di codici vigenti e istruzioni operative Il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata?, all?articolo 15, comma 1, stabilisce che "Al fine di favorire la trasparenza e semplificare le operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta, a decorrere dal 1? gennaio 2015:
a) le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai CAF e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti d'imposta esclusivamente con le modalit? di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel mese successivo a quello in cui ? stato effettuato il rimborso, nei limiti previsti dall'articolo 37, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive sono scomputate dai successivi versamenti esclusivamente con le modalit? di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Dette somme non concorrono alla determinazione del limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000 fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi da 2 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445; (?)?.
Per consentire ai sostituti d?imposta di compensare, mediante il modello F24, le somme rimborsate ai percipienti, ai sensi dell?articolo 15, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 175 del 2014, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- "1631? denominato "Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d?imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014;
- "3796? denominato "Somme a titolo di addizionale regionale all?IRPEF rimborsate dal sostituto d?imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014;
- "3797? denominato "Somme a titolo di addizionale comunale all?IRPEF rimborsate dal sostituto d?imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014?.
In sede di compilazione del modello F24:
- il codice tributo 1631 ? esposto nella sezione "Erario?, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati?;
- il codice tributo 3796 ? esposto nella sezione "Regioni?, contestualmente al codice regione desumibile dalla "Tabella T0 Codici delle Regioni e delle Province Autonome? pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati?;
- il codice tributo 3797 ? esposto nella sezione "Imu e altri tributi locali?, indicando nella colonna "Codice ente/codice comune?, il codice catastale identificativo del comune di riferimento desumibile dalla "Tabella dei Codici Catastali dei Comuni? pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati?.
Per i suddetti codici tributo il campo "anno di riferimento? ? valorizzato con l?anno d?imposta cui si riferiscono le somme rimborsate.
Considerata l?istituzione dei nuovi codici tributo utilizzabili per il recupero delle somme rimborsate ai percipienti, in un?ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei sostituti d?imposta, i seguenti codici tributo non sono pi? utilizzabili a credito:
- "4731? denominato "IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta?;
- "3803? denominato "Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale?;
- "3846? denominato "Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - mod. 730 - saldo?.
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono riportati esclusivamente nella colonna "importi a debito versati?, ferme restando le ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola.
Si evidenzia che i codici tributo 4331, 4631, 4931 e 4932, di cui alla risoluzione n. 92 dell?8 giugno 1999, continuano ad essere utilizzati per le fattispecie ivi descritte.
Per consentire ai sostituti d?imposta di compensare, mediante il modello F24, le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive dai successivi versamenti, ai sensi dell?articolo 15, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 175 del 2014, nonché le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- "1627? denominato "Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014?;
- "1628? denominato "Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014?;
- "1629? denominato "Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014?;
- "1669? denominato "Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all?IRPEF trattenuta dal sostituto d?imposta - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014?;
- "1671? denominato "Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all?IRPEF trattenuta dal sostituto d?imposta - art. 15, c. 1, lett. b)D.Lgs. n. 175/2014?.
In sede di compilazione del modello F24 i codici tributo 1627, 1628 e 1629 sono esposti nella sezione "Erario?, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati?.
Il codice tributo
1669 ? esposto nella sezione
"Regioni?, contestualmente al codice regione desumibile dalla "Tabella T0 codici delle Regioni e delle Province autonome? pubblicata sul sito internet
www.agenziaentrate.gov.it, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
"importi a credito compensati?. Il codice tributo
1671 ? esposto nella sezione "Imu e altri tributi locali? indicando, nella colonna
"Codice ente/codice comune?, il codice catastale identificativo del comune di riferimento, desumibile dalla
"Tabella dei Codici Catastali dei Comuni? pubblicata sul sito internet
www.agenziaentrate.gov.it, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
"importi a credito compensati?.
Per i suddetti codici tributo il campo "anno di riferimento? ? valorizzato con l?anno d?imposta cui si riferisce il versamento in eccesso, nel formato "AAAA?.
Si evidenzia che i codici tributo 1304, 1614, 1962 e 1963, istituiti con risoluzione n. 92 dell?8 giugno 1999, continuano ad essere utilizzati per le fattispecie ivi descritte.
Resta fermo, inoltre, l?utilizzo dei codici tributo 6781, 6782 e 6783 per la compensazione dell?eccedenza risultante dalla dichiarazione del sostituto d?imposta, istituiti con risoluzione n. 9/E del 18 gennaio 2005.
Per consentire ai sostituti d?imposta di compensare, mediante il modello F24, il credito per famiglie numerose e per canoni di locazione riconosciuti dagli stessi sostituti, nonché il credito d?imposta per le ritenute IRPEF sulle retribuzioni corrisposte dalle imprese che usufruiscono dei benefici di cui all?articolo 4, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, si istituiscono i seguenti codici tributo:
- "1632? denominato "Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d?imposta di cui all?art. 12, c. 3, del TUIR?;
- "1633? denominato "Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d?imposta di cui all?art. 16, c. 1-sexies, del TUIR?;
- "1634? denominato "Credito d?imposta per ritenute IRPEF su retribuzioni e compensi al personale di cui all?art. 4, c. 1, D.L. n. 457/1997?.
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario?, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati?, con l?indicazione nel campo "anno di riferimento? dell?anno d?imposta cui si riferisce il credito.
Considerata l?istituzione dei nuovi codici tributo utilizzabili per il recupero delle eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive, in un?ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei sostituti d?imposta, i seguenti codici tributo non sono pi? utilizzabili a credito:
Codice tributo | Descrizione codice |
1102 | IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZE PER CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI PARTECIPAZIONI DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI |
1103 | IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI RISULTATI DA GESTIONE PATRIMONIALE |
1680 | RITENUTE OPERATE SUI CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA |
1706 | RITENUTA SUI TITOLI ATIPICI EMESSI DA SOGGETTI RESIDENTI |
1707 | RITENUTA SUI TITOLI ATIPICI EMESSI DA SOGGETTI NON RESIDENTI |
1710 | IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ARTICOLO 41 COMMA 1 LETTERA G) QUATER DEL T.U.IMPOSTE SUI REDDITI |
1711 | IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ARTICOLO 41 COMMA 1 LETTERA G) QUINQUIES DEL T.U. IMPOSTE SUI REDDITI |
Codice tributo | Descrizione codice |
1713 | SALDO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO VERSATA DAL SOSTITUTO D?IMPOSTA |
3802 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE SOSTITUTI D?IMPOSTA |
3848 | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTE |
8111 | IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 6, D.L. 201/2011 |
8112 | IMPOSTA STRAORDINARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 19, COMMA 12, D.L. 201/2011 |
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono riportati esclusivamente nella colonna "importi a debito versati?, ferme restando le ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola.
Le suddette modalit? di recupero e i relativi codici tributo sono adottati anche dai sostituti d?imposta tenuti all?utilizzo del modello F24 Enti pubblici, come delineato dalla circolare 5 marzo 2001, n. 20.
Per i crediti indicati nel modello 770 (semplificato e ordinario) gi? esposti in compensazione nel modello F24 continuano ad essere utilizzati gli attuali codici tributo. Si precisa, in ultimo, che, come chiarito con la circolare 30 dicembre 2014, n. 31, le suddette modalit? di recupero sono adottate per tutte le compensazioni effettuate a decorrere dal 1? gennaio 2015, tranne quelle riferite ad operazioni di competenza dell?anno d?imposta 2014 che continuano ad essere effettuate con le previgenti modalit?.