Risoluzione Agenzia Entrate n.153 del 18.12.2017

Interpello ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212.

Somme corrisposte a seguito della stipula di accordi transattivi.

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

Nel corso dei primi mesi del 2017, la Banca XXX in liquidazione coatta amministrativa (di seguito, "la Banca") ha stipulato con larga parte della propria base sociale (circa 67.000 soci/investitori, di seguito, i "Soci") specifici accordi transattivi (di seguito, gli "Accordi Transattivi") relativi a pretese risarcitorie, attuali o potenziali, che i Soci avrebbero potuto vantare nei confronti della stessa in dipendenza dell'investimento effettuato, negli anni dal 2007 al 2016, in azioni della Banca medesima (di seguito, le "Partecipazioni").

Attraverso la stipula dei predetti Accordi Transattivi, la Banca ha corrisposto ai Soci un importo di denaro in misura fissa, pari ad Euro 9 per azione (di seguito, l'"Indennizzo"), atto a ristorare parte della perdita subita dall'investimento in Partecipazioni.

Quale corollario della transazione, i Soci hanno rinunciato ad avviare qualsivoglia tipo di azione volta a far valere la responsabilità della Banca in relazione all'acquisto/sottoscrizione delle Partecipazioni.

Ciò posto, la Banca chiede se in relazione ai predetti indennizzi sia tenuta ad adempiere agli obblighi di sostituto d'imposta.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che il predetto Indennizzo, diretto a ristorare il danno patrimoniale subito dai Soci per effetto della perdita di valore delle Partecipazioni, non generi alcun reddito imponibile in capo ai Soci stessi e, pertanto, risulta escluso ogni obbligo di sostituzione in capo alla Banca.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con risoluzione 12 gennaio 2017, n. 3/E sono stati forniti chiarimenti in ordine al trattamento fiscale delle somme erogate a favore dei soggetti vittime della risoluzione degli istituti di credito di cui al decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, a valere sul fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, commi da 855 a 861, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).

Al fine di stabilire il trattamento fiscale delle somme erogate, il citato documento di prassi, valorizzando il contenuto della risposta alla interrogazione parlamentare n. 3-02923 del 23 giugno 2016, ha concluso per la non imponibilità, ai fini delle imposte sui redditi, degli indennizzi forfettari in questione.

In particolare, tale conclusione discende principalmente dalla finalità sottesa alla erogazione dei predetti indennizzi, volti a garantire il "ristoro del pregiudizio subito in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)", nella prestazione, da parte delle banche coinvolte, dei servizi di intermediazione, di sottoscrizione e collocamento dei titoli.

Sempre a favore di tale conclusione, è apparsa rilevante anche la parametrazione dell'Indennizzo esclusivamente al corrispettivo pagato dall'investitore in sede di sottoscrizione o acquisto dei titoli anziché alla mancata percezione dei proventi derivanti dai titoli emessi dagli emittenti in stato di insolvenza.

Venendo al caso di specie, occorre rilevare che le erogazioni oggetto dell'istanza di interpello in esame, pur non trovando, a differenza di quelle oggetto della risoluzione 3/E sopra citata, fondamento in una previsione normativa ad hoc, appaiono comunque preordinate a soddisfare le medesime esigenze sottese alla erogazione dell'Indennizzo a favore dei soggetti vittime della risoluzione degli istituti di credito di cui al decreto legge 3 maggio 2016, n. 59.

A tal fine occorre, infatti, avere riguardo al contenuto degli Accordi Transattivi che sono stati stipulati dalla Banca con i Soci, i quali stabiliscono l'erogazione di un Indennizzo "quale ristoro dei presunti danni relativi ad Azioni XXX" collegati alle seguenti "principali fattispecie di possibile criticità legale":

a) "danno da investimento disinformato", che il socio potrebbe ipoteticamente lamentare per aver investito in azioni della Banca (sia sottoscrivendo aumenti di capitale, sia acquistando azioni dalla Banca o da altri soci) "a un prezzo determinato sulla base di un quadro informativo di riferimento non corretto o non completo";

b) "non corretta applicazione della disciplina relativa alla attività di intermediazione";

c) "mancata pubblicazione di un prospetto informativo" ritenuto, invece, "dovuto" dalla CONSOB;

d) "danno da mancato disinvestimento", che il Socio potrebbe lamentare perché non è stata evasa una sua richiesta di vendita, oppure "perché a causa dell'informativa non corretta pubblicata dalla Banca, non si è determinato a disinvestire prima che il titolo perdesse valore";

e) "irregolarità formali dei contratti (ad esempio, mancanza di forma scritta dell'accordo quadro di intermediazione) o collocamento fuori sede di strumenti finanziari".

Dall'esame di tali fattispecie dettagliate, appare corretto ritenere che la pretesa risarcitoria dei Soci aderenti agli Accordi ha sempre ad oggetto il ristoro di un danno emergente di natura patrimoniale cagionato da condotte - a vario titolo - poste in essere dalla Banca, consensualmente valutate come riconducibili alla violazione dei medesimi obblighi di informazione (si vedano, in particolare, i danni sub a), c) e d)), diligenza, correttezza e trasparenza (come, a titolo di esempio, nei casi b) ed e)) stabiliti dal TUF al quale la Banca non si sarebbe attenuta.

Anche nel caso di specie, peraltro, l'Indennizzo, previsto in misura forfettaria pari a 9 Euro per azione, non risulta parametrato in alcun modo alla mancata percezione dei proventi derivanti dai titoli o alla perdita di valore dei medesimi.

Conseguentemente, tenuto conto delle previsioni contenute negli Accordi Transattivi in esame che conferiscono all'Indennizzo erogato le medesime caratteristiche di quello oggetto della Risoluzione 3/E del 2017, si ritiene che anche nella fattispecie in esame gli indennizzi corrisposti ai Soci dalla Banca non assumono rilevanza reddituale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del testo unico delle imposte sul reddito approvato con d.P.R. 22 dicembre1986, n. 917 (TUIR), in quanto finalizzati a reintegrare "forfetariamente" la perdita economica patrimoniale (danno "emergente") subita dal percettore a fronte delle predette condotte poste in essere dalla Banca.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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