Risoluzione Agenzia Entrate n.19 del 13.02.2014

 

Interpello ai sensi dell?articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 ? Applicabilit? del regime del risparmio gestito.


Con l?interpello specificato in oggetto, concernente l?interpretazione dell?articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ? stato esposto il seguente

 

QUESITO

ALFA S.p.A. ? una societ? di intermediazione mobiliare a cui ? stata revocata l?autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento nei confronti del pubblico ed ? attualmente in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell?articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza ? TUF).
Nell?ambito della propria attivit?, ALFA aveva incarichi di gestione individuale di portafoglio per i quali i contribuenti avevano esercitato l?opzione di cui al comma 1 dell?articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (cd. regime del risparmio gestito) che comporta l?applicazione dell?imposta sostitutiva del 20 per cento sul risultato maturato della gestione.

In relazione a tali incarichi, i commissari liquidatori di ALFA chiedono se sono tenuti al calcolo e al versamento dell?imposta sostitutiva sul risultato di gestione maturato su ciascun conto individuale nel periodo di durata della procedura di liquidazione coatta.

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

I commissari liquidatori evidenziano che, per effetto del decreto del Ministero dell?Economia e delle Finanze del 7 maggio 2013, ALFA ha perso lo status di soggetto abilitato alla gestione di portafogli individuali.
Inoltre, dalla data di insediamento degli organi della liquidazione coatta amministrativa si sono risolti ex lege i mandati di gestione in essere e risultano caducate e prive di effetto le opzioni esercitate dai clienti per l?applicazione del regime del risparmio gestito.
Gli istanti ritengono che tale effetto produca la conseguenza di revocare gli oneri del sostituto d?imposta e, quindi, dei commissari liquidatori, che scaturiscono dall?applicazione delle imposte sostitutive derivanti dal predetto regime opzionale. Né ? possibile prevedere che i commissari debbano applicare il regime del risparmio amministrato in quanto questo presupporrebbe l?instaurarsi di un mandato di custodia e amministrazione tra ALFA in liquidazione coatta amministrativa e gli ex clienti gestiti.
In conclusione, i commissari liquidatori ritengono che non sussistano, in capo all?istante, gli obblighi di versamento dell?imposta sostituiva di cui ai citati articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997.
Sar? obbligo di ALFA in liquidazione coatta amministrativa di fornire a tutti i titolari di diritti alla restituzione degli strumenti finanziari, entro i tempi previsti per la dichiarazione dei redditi 2013, il dettaglio dei redditi (ivi comprese le plusvalenze tassabili) eventualmente da essi individualmente percepiti nel corso dell?anno di imposta cui la dichiarazione si riferisce.

 

PARERE DELL?AGENZIA DELLE ENTRATE

Per quanto concerne le disposizioni civilistiche che disciplinano la liquidazione coatta amministrativa delle societ? di intermediazione mobiliare (delle Societ? di gestione del risparmio e delle societ? di investimento a capitale variabile), l?articolo 57 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza ? TUF) fa espresso rinvio alla procedura e ai relativi adempimenti, in quanto compatibili, previsti dal decreto legislativo 1? settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario ? TUB).
In virt? di tale rinvio, gli effetti sui rapporti giuridici preesistenti vengono fatti decorrere dalla data di insediamento degli organi liquidatori e comunque non oltre il terzo giorno successivo dalla data di emanazione del decreto ministeriale di messa in liquidazione.
Con il provvedimento del Ministero dell?Economia e delle Finanze (MEF), che decreta la messa in liquidazione coatta amministrativa della SIM,
viene altres? revocata l?autorizzazione all?esercizio dell?attivit? da parte della societ?.
Tale circostanza e l?inidoneit? organizzativa patrimoniale e reddituale dell?intermediario a seguito del decreto del MEF si oppongono alla prosecuzione dell?efficacia dei contratti che esprimono direttamente il nucleo tipico dell?attivit? dell?intermediario e che pertanto ne determinano lo scioglimento automatico.
Dal punto di vista fiscale, relativamente ai contratti di gestione individuale di portafoglio, l?esercizio dell?opzione di cui all?articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 comporta l?applicazione di una imposta sostitutiva del 20 per cento, da parte del gestore, sul risultato maturato nell?ambito del medesimo rapporto di gestione, comprensivo sia dei redditi di capitale di cui all?articolo 44, che dei redditi diversi di cui all?articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e, quindi, con esclusione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate.
L?opzione deve essere esercitata mediante comunicazione ai soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione individuale di patrimoni.
L?opzione ha effetto fino a revoca oppure fino a quando il contratto non viene risolto. L?eventuale revoca espressa dal contribuente ha effetto dal periodo d?imposta successivo a quello in cui ? stata manifestata.
Con il risparmio gestito, il gestore gode di un certo margine di discrezionalit? nell?esercizio della sua attivit? volta al raggiungimento del maggior profitto possibile a beneficio del risparmiatore.
In altri termini, il gestore ha il compito di eseguire tutti gli atti necessari non solo alla conservazione del patrimonio affidatogli, ma all?incremento dello stesso, scegliendo il tipo di investimento da effettuare, nel rispetto delle direttive generali impartite dal risparmiatore.
Ai fini della determinazione del reddito della gestione individuale, il legislatore ha tenuto conto che lo stesso deriva da una serie complessa di atti effettuati dal gestore e che non pu? essere individuato con riferimento ad ogni singola operazione, in quanto costituisce il risultato globale dell?attivit? di gestione.
Nel caso rappresentato dagli istanti, pur venendo meno il contratto di mandato, a differenza di quanto accade in caso di scioglimento volontario, le disponibilit? finanziarie non vengono restituite al contribuente fino a quando la procedura di liquidazione non ? conclusa.
Fino a tale momento, i commissari liquidatori amministrano gli strumenti finanziari gestiti dalla SIM in liquidazione in un?ottica di minimizzazione del rischio, ai sensi dell?articolo 91, comma 11, del TUB.
In sostanza, in attesa della restituzione, ? previsto che i commissari liquidatori possano vendere sul mercato parte degli strumenti finanziari ad alto rischio e acquistare titoli a basso rischio.
Pertanto, anche dopo la messa in liquidazione della SIM, non vengono meno i presupposti per i quali il legislatore ha ritenuto opportuno assoggettare a tassazione il reddito maturato delle gestioni individuali di portafoglio.
Inoltre, nella circolare 28/E del 4 agosto 2006, in risposta al quesito 45 in merito all?attribuzione della qualifica di sostituto d?imposta al curatore
fallimentare e al commissario liquidatore, ? stato affermato un principio di carattere generale per cui gli obblighi che gravano sul sostituto d?imposta, anteriormente alla sua liquidazione coatta, si trasferiscono in capo al commissario liquidatore.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che i commissari liquidatori, nel caso in cui il contribuente abbia optato per il regime del risparmio gestito, sono tenuti ad applicare lo stesso regime fiscale cui era sottoposto il patrimonio gestito prima dell?inizio della procedura di liquidazione.
Pertanto, ai sensi del comma 11 del citato articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, i commissari liquidatori, a decorrere dall?anno 2013, sono tenuti al versamento dell?imposta sostitutiva del 20 per cento sul risultato annualmente maturato di ogni singolo rapporto di gestione individuale entro il 16 febbraio dell?anno successivo. In sostanza, il calcolo dell?imposta va effettuato con le modalit? ordinarie ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 7, tenendo conto dell?intero periodo d?imposta ancorché l?insediamento dei commissari liquidatori sia intervenuto in corso d?anno.
Inoltre, i commissari liquidatori dovranno indicare nel quadro ST del modello di dichiarazione dei sostituti d?imposta e degli intermediari (Modello 770) l?imposta prelevata sul complesso delle gestioni.
Infine, qualora al termine della procedura di liquidazione il risultato della gestione sia negativo, i commissari liquidatori sono tenuti a rilasciare ai contribuenti un?apposita certificazione dalla quale risultino tutti i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione della minusvalenza dalle plusvalenze realizzate successivamente nell?ambito di altri rapporti di gestione o di amministrazione intestati al medesimo contribuente o da quelle indicate nella propria dichiarazione dei redditi ai sensi dell?articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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