Risoluzione Agenzia Entrate n.22/E del 23.05.2022

RISOLUZIONE N.22/E



Divisione Contribuenti


Direzione Centrale Piccole e medie imprese


Roma, 23 maggio 2022


OGGETTO: Articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014,

n. 175 - Violazione degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria


Da più parti sono pervenute richieste di chiarimenti in merito alle violazioni degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria, e come vada interpretato l'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, secondo cui «In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000».

In particolare, è stato chiesto di chiarire, come vada applicato l'istituto del ravvedimento operoso in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria e, a tal fine, quale sia la corretta interpretazione del termine "comunicazione" quando la norma dispone che «si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione», ovvero se occorra fare riferimento i) al singolo documento di spesa contenuto in ciascuna comunicazione; ii) al singolo file delle spese mediche inviato a tessera sanitaria; iii) alle spese per ciascun codice fiscale inserito nel file; iv) ad altro.



Al riguardo, si osserva che, l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n.

175 del 2014 dispone che «Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema tessera sanitaria, (...), i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015 ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate. (...)».

I soggetti specificamente individuati dalla norma appena richiamata hanno, dunque, l'obbligo di inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate che li utilizza per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 31 luglio 2015 sono state definite le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria. Lo stesso decreto ha, altresì, previsto che la trasmissione dei predetti dati debba essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata la spesa dall'assistito.

Successivamente l'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 19 ottobre 2020, come modificato dall'articolo 2 del decreto 2 febbraio 2022, ha disposto che «1. La trasmissione dei dati di cui all'articolo 2 del presente decreto è effettuata:

  1. entro il 8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell'anno 2020;

  2. entro il 30 settembre 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2021;



  3. entro il 8 febbraio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2021;

  4. entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2022;

  5. entro il 31 gennaio 2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022;

  6. entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1 ° gennaio 2023.».

    Al riguardo, l'inoltro dei dati di spesa può avvenire secondo tre diverse modalità:

    • utilizzo di una pagina web dedicata, data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it;

    • invio di ogni singola spesa (c.d. web service sincrono);

    • invio di un file zip, contenente un file xml, con uno o più documenti (c.d. web service asincrono).

In merito al trattamento sanzionatorio dell'obbligo di cui si discute, l'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 175 del 2014 prevede che «In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000».

Nella relazione illustrativa al decreto legislativo n. 175 del 2014, a commento dell'articolo 3, è stato chiarito che, «al fine di ottenere il rispetto del termine previsto per la trasmissione e la qualità dei dati inviati, viene prevista l'applicazione di un'apposita sanzione in misura fissa, pari a cento euro, nei casi di



omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, senza applicazione di quanto previsto dall'art. 12 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

Inoltre, è stato precisato che, «non si è ritenuto di potere accogliere l'osservazione del parere della VI Commissione del Senato di dimezzare l'importo della predetta sanzione (da 100 a 50 euro), in quanto ciò avrebbe comportato l'indebolimento eccessivo della reazione sanzionatoria rispetto ad inadempimento fiscale particolarmente rilevante ai fini della corretta pre-compilazione della dichiarazione».

Tanto premesso, tenuto conto delle diverse modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie, contenuti nei documenti fiscali, nonché della volontà del legislatore di valorizzare la "reazione sanzionatoria" in caso di inadempimento, al fine di perseguire una risposta punitiva adeguata e congrua, si è dell'avviso che il concetto di "comunicazione" contenuto nella norma sanzionatoria si riferisca ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono. Una diversa lettura non consentirebbe, infatti, di ottenere l'effetto dissuasivo prospettato nella relazione illustrativa.

In altre parole, la sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all'articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Detta sanzione resta, invece, definibile mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, utilizzando il codice tributo 8912 "Sanzioni pecuniarie relative all'anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all'IRAP e all'IVA" e, qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione disposte dal citato articolo 13, è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.



***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.


La DIRETTRICE CENTRALE

Danila D'Eramo

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