Risoluzione Agenzia Entrate n.23 del 24.02.2017

Consulenza giuridica - Uffici dell'Amministrazione finanziaria - Registrazione dei decreti di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato di cui all'art. 168 del DPR 115 del 2002, Testo Unico in materia di spese di giustizia.

Con la richiesta di consulenza giuridica in oggetto, concernente, l'interpretazione del DPR n. 115 del 2002, è stato esposto il seguente

QUESITO

La Direzione Provinciale di ..., Ufficio Territoriale, ha chiesto dei chiarimenti in ordine all'obbligo di registrazione dei decreti di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato di cui all'art.168 del DPR 115/2002, Testo Unico in materia di spese di giustizia.

Il dubbio promana da analogo quesito proposto dal responsabile del Settore Esecuzioni Civili - Fallimenti del Tribunale di ... che ha ritenuto che l'atto fosse da ascrivere tra gli "atti dell'autorità giudiziaria ..... che definiscono il giudizio" perché assolutamente assimilabile per contenuto e procedimento ai decreti ingiuntivi e ricadente perciò nell'art. 8 della Tariffa del T.U. 131/86, l lettere b) e/o c) (imposta proporzionale 3% o 1%), anche se il contenuto e la forza giuridica dell'atto, risulta assolutamente analoga a quella del decreto di ingiunzione (lettera b), e quindi 3%).

Nella medesima richiesta il pubblico Ufficiale richiama la Ris. 260 del 21 settembre 2007 (segnalata dalla parte per richiedere l'esenzione dalla registrazione) che, trattando del provvedimento di opposizione alla liquidazione in parola (alternatività Iva/Registro), a parere del responsabile del Settore Esecuzioni Civili - Fallimenti del Tribunale di ... giustifica la necessità di registrazione del provvedimento conclusivo del procedimento di opposizione alla "nostra liquidazione".

Invero il documento di prassi si occupa dell'eventuale "opposizione", per cui anche in ipotesi di mancata impugnazione, nella consapevolezza che il provvedimento è diventato esecutivo, il responsabile del Settore esecuzioni civili ritiene che debba scontare l'imposta de qua.

Vista l'assenza di prassi sul tema, la Direzione Provinciale di ..., Ufficio Territoriale ha chiesto un parere al riguardo.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

La richiedente Direzione Provinciale ritiene che tale atto non rientri tra quelli soggetti a registrazione in termine fisso ex art. 8 della Tariffa allegata al DPR 131/86.

La risoluzione n. 260/2007 disciplina, infatti, la registrazione del decreto di opposizione al provvedimento di liquidazione di cui trattasi, mentre il caso in esame affronta l'ipotesi di "assenza" di opposizione, quindi, presupposti non assimilabili.

Ritiene, inoltre, che il caso de quo non trovi soddisfazione neppure nella risoluzione n.267 del 26 giugno 2008 che si occupa del trattamento fiscale (esenzione) applicabile al decreto di liquidazione dei compensi a favore del difensore d'ufficio.

Quest'ultimo documento fonda le sue conclusioni sulla previsione dell'art. 32, co. 1, delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale, che disciplina una fattispecie diversa da quella attuale: "Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese".

A parere della richiedente Direzione Provinciale i decreti di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato non rientrano nel novero degli atti dell'Autorità Giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, di cui all'art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986, bensì nella previsione residuale dell'art. 2 della Tabella (atti per i quali non vi è l'obbligo della registrazione).

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Com'è noto, gli atti dell'autorità giudiziaria sono soggetti ad imposta di registro in termine fisso sulla base delle previsioni contenute nell'articolo 37, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 8 della tariffa, parte I, allegata al medesimo decreto.

Il combinato disposto dei richiamati articoli consente di individuare gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che assumono rilevanza ai fini dell'imposta di registro.

In particolare, l'articolo 8 della tariffa parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, disciplina la tassazione degli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali.

Tale elencazione di atti giudiziari soggetti a registrazione in termine fisso riveste carattere tassativo e non meramente esemplificativo.

Dall'esame tipologico di tali atti è dato argomentare che non tutti i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria devono essere assoggettati a tassazione, ma esclusivamente quelli che intervengono nel merito del giudizio (cfr. risoluzione n. 263/E del 2007).

Questa interpretazione trova indiretta conferma nel disposto dell'articolo 2 della tabella secondo cui non vi è obbligo di chiedere la registrazione per gli atti giudiziari "diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa".

Passando ad esaminare la fattispecie rappresentata dalla Direzione Regionale, la scrivente ritiene che il decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato di cui all'articolo168 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non possa essere annoverato tra gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono il giudizio.

Infatti, il decreto de quo altro non è che un provvedimento di volontaria giurisdizione privo del carattere della decisorietà, non idoneo ad incidere sulla posizione giuridica delle parti processuali, e, pertanto, non riconducibile alla previsione normativa contenuta nell'articolo 8 della tariffa parte I.

Ne consegue che - non essendo un provvedimento che interviene nel merito del giudizio - non sussiste, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2 della tabella, l'obbligo di registrazione per il decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato di cui all'articolo 168 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Ovviamente, qualora la parte vi abbia interesse, potrà richiedere volontariamente la registrazione del provvedimento ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. n. 131 del 1986.

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