Preliminarmente, si osserva che le spese di rappresentanza assolvono a una funzione di promozione e consolidamento degli affari dell?impresa analoga a quella riconducibile per definizione alle tradizionali forme di pubblicit? e di propaganda in senso stretto, differenziandosi da queste ultime per l?assenza di un corrispettivo e di una generica controprestazione.
Nelle spese di rappresentanza devono essere ricomprese, in particolare, tutte le iniziative volte a diffondere e/o consolidare l?immagine dell?impresa, ad accrescerne l?apprezzamento presso il pubblico, senza una diretta correlazione con i ricavi.
Il carattere essenziale delle spese di rappresentanza ?, quindi, costituito dalla mancanza di un corrispettivo o di una specifica controprestazione da parte dei destinatari dei beni e servizi erogati.
In tale ambito, anche gli omaggi di beni, la cui produzione e scambio rientrino nell?attivit? propria dell?impresa, possono assumere la natura di spese di rappresentanza, qualora abbiano le caratteristiche sopra evidenziate.
L?articolo 108, comma 2, secondo periodo, del TUIR, prevede, in linea generale, che le spese di rappresentanza siano deducibili nel periodo d?imposta di sostenimento, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal citato decreto del Ministero dell?economia e delle finanze del 2008.
L?articolo 1, comma 2, del decreto, in particolare, stabilisce un limite quantitativo entro il quale le spese di rappresentanza sono da considerare "congrue? rispetto al volume dei ricavi dell?attivit? caratteristica dell?impresa e, come tali, deducibili nell?esercizio in cui sono state sostenute (c.d. plafond di deducibilit?).
Le spese eventualmente eccedenti il predetto limite, al contrario, sono indeducibili e saranno oggetto di apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.
Ci? premesso, l?articolo 108, comma 2, ultimo periodo, del TUIR, dispone che "sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50?.
In tal caso, si prevede, con riferimento a tali beni, un regime di favore, in quanto le spese sostenute per gli stessi godono della deduzione integrale e non rientrano nel "plafond? di deducibilit? di cui al citato articolo 1, comma 2, D.M. 19 novembre 2008.
La circolare n. 34 del 13 luglio 2009, al paragrafo 5.4, relativo alle "spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro?, utilizza l?espressione "spese relative all?acquisto di beni?, non riferendosi esplicitamente ai beni alla cui produzione e commercializzazione ? rivolta l?attivit? propria dell?impresa.
Ci? nondimeno, si osserva che la nozione di "valore unitario?, indicato letteralmente dal comma citato, assuma una rilevanza specifica in relazione ai beni c.d. autoprodotti distribuiti gratuitamente, ossia quelli alla cui produzione e/o commercializzazione sia rivolta l?attivit? propria dell?impresa. Diversamente dai beni destinati ad omaggio ma acquistati da economie terze (per i quali la spesa sostenuta per l?acquisto coincide, in linea di massima, con il valore di mercato), per i beni di tal genere sussiste una divergenza tra valore (di mercato) e costo sostenuto.