interpello ordinario Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicazione dell?imposta di registro alle ordinanze di inammissibilit? dell?appello ex articolo 348- ter c.p.c.
Con l?interpello specificato in oggetto, concernente l?interpretazione dell?articolo 37 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l?imposta di registro (di seguito TUR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ? stato esposto il seguente
La Corte d?Appello di ? - Sezione distaccata di ? chiede di conoscere se le ordinanze che dichiarano l?inammissibilit? dell?appello, ai sensi degli articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile (c.p.c.), sono soggette all?obbligo di registrazione in termine fisso.
Al riguardo, l?interpellante osserva che il suddetto articolo 348-ter stabilisce che in caso di pronuncia di inammissibilit? dell?appello pu? essere proposto ricorso in Cassazione contro il provvedimento di primo grado.
Non essendo impugnabile autonomamente, l?ordinanza di inammissibilit? sembrerebbe, dunque, un mero provvedimento di rito non rientrante tra gli atti dell?autorit? giudiziaria che ?definiscono anche parzialmente il giudizio?, ai sensi dell?articolo 37 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l?imposta di registro (di seguito TUR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Il dubbio interpretativo sorge, tuttavia, a parere dell?istante, in quanto l?articolo 348-ter del c.p.c., al comma 1, prevede che l?ordinanza di inammissibilit? debba essere succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o pi? atti di causa e a precedenti conformi. Tali elementi potrebbero ricondurre l?ordinanza d?inammissibilit? nell?ambito dei provvedimenti decisori per i quali trova applicazione l?imposta di registro.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Corte d?Appello istante ritiene che l?ordinanza di inammissibilit?, disciplinata dagli articoli 348-bis e 348-ter del c.p.c., non sia da assoggettare ad imposta di registro.
L?interpellante osserva, infatti, che nella fattispecie considerata ? da ritenersi prevalente l?aspetto rituale del suddetto provvedimento, confermato dal fatto che lo stesso non ? impugnabile per Cassazione.
PARERE DELL?AGENZIA DELLE ENTRATE
La legge 7 agosto 2012, n. 134 ha innovato gli articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile, introducendo, nell?ambito dei procedimenti civili, l?ordinanza di inammissibilit? dell?appello, che viene dichiarata dal giudice quando l?impugnazione non ha una ragionevole probabilit? di essere accolta.
In particolare, l?articolo 348-bis del c.p.c. dispone, infatti, che "l?impugnazione ? dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilit? di essere accolta?.
Ai sensi del successivo articolo 348-ter, comma 1, inoltre, "il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l?appello, a norma dell?articolo 348-bis primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o pi? atti di causa e il riferimento a precedenti conformi?.?.
Il medesimo articolo 348-ter dispone, inoltre, al comma 3, che "Quando ? pronunciata l?inammissibilit?, contro il provvedimento di primo grado pu? essere proposto, a norma dell?articolo 360, ricorso in cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell?ordinanza che dichiara l?inammissibilit???.
Al fine di stabilire la corretta applicazione dell?imposta di registro per le ordinanze in argomento, appare utile richiamare le previsioni recate dagli articoli 37 del TUR e 8 della Tariffa, Parte prima, allegata al medesimo TUR, che individuano il presupposto dal quale scaturisce l?obbligo di registrazione in termine fisso degli atti giudiziari.
In particolare, l?articolo 37 del TUR dispone che "gli atti dell?autorit? giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, ? sono soggetti all?imposta, anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; ??.
L?articolo 8 della Tariffa, Parte prima, reca una elencazione tassativa degli atti soggetti a registrazione in termine fisso, indicando altres? la misura dell?imposta (Risoluzione 21 settembre 2007, n. 263, Risoluzione 9 maggio 2001, n. 45).
Tali articoli consentono, dunque, di individuare, tra gli atti dell?autorit? giudiziaria in materia di controversie civili, quelli che assumono rilevanza ai fini dell?applicazione dell?imposta di registro in quanto "definiscono anche parzialmente il giudizio? e devono essere, dunque, assoggettati all?obbligo di registrazione in termine fisso anche se sono impugnati o impugnabili.
Al fine di stabilire la natura decisoria o meno dell?atto in argomento, questa amministrazione con nota n. 125877 del 29 ottobre 2013 ha chiesto al competente Ministero della Giustizia di fornire chiarimenti in merito alla qualificazione giuridica di tali atti e, in particolare, se le ordinanze in argomento siano riconducibili tra gli atti dell?autorit? giudiziaria di carattere definitorio.
In esito a tale richiesta, il Ministero della Giustizia ha osservato, con nota n. 7404 del 4 novembre 2013, che "E? pacifico che l?ordinanza di inammissibilit? a norma dell?articolo 348-ter conclude il grado d?appello, posto che a seguito della stessa pu? essere proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento di primo grado e tenuto conto che con l?ordinanza in parola il giudice provvede sulle spese a norma dell?art. 91 c.p.c.?.
Con il parere reso, il Ministero della Giustizia ha, dunque, ritenuto che l?ordinanza di inammissibilit? dell?appello deve ritenersi conclusiva della fase di impugnazione del giudizio e, pertanto, deve essere ricondotta tra gli atti dell?autorit? giudiziaria che "definiscono anche parzialmente il giudizio? .
In considerazione del parere reso dal Ministero della Giustizia, si precisa, dunque, che le ordinanze che dichiarano l?inammissibilit? dell?appello ex articolo 348-ter del c.p.c., in quanto atti che definiscono anche parzialmente il giudizio, devono essere assoggettate all?obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi degli articoli 37 TUR e 8 della Tariffa, Parte prima, del TUR.