Risoluzione Agenzia Entrate n.36 del 10.04.2015

 

Agevolazioni fiscali e contributive Zone Franche Urbane ? non applicabilit? dei limiti di fruizione

 

QUESITO

Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimento in merito all?applicabilit? di alcuni "limiti? alle compensazioni effettuate, ai sensi dell?articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per fruire delle agevolazioni fiscali e contributive riconosciute alle micro e piccole imprese operanti nelle Zone Franche Urbane.
Nello specifico, ? stato chiesto se trova applicazione:
  • l?obbligo del visto di conformit? della dichiarazione, ai sensi all?articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in caso di compensazioni per importi superiori a 15.000 euro;
  • il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, introdotto dall?articolo 31, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

 

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L?articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha esteso l?obbligo di apposizione del visto di conformit? della dichiarazione (di cui all?articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) alle compensazioni (ai sensi dell?articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997), per importi superiori a 15.000 euro annui, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all?articolo 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all?imposta regionale sulle attivit? produttive.
Con la circolare n. 10 del 14 maggio 2014 ? stato chiarito che l?obbligo di apposizione del visto riguarda solo le "compensazioni orizzontali? e non le "compensazioni verticali?, ancorché effettuate mediante la delega di versamento.
Con la circolare n. 28 del 25 settembre 2014 ? stato, inoltre, chiarito che sono esclusi dall?obbligo di apposizione del visto di conformit? i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle imposte sui redditi, quali i crediti aventi natura strettamente agevolativa.
L?articolo 31, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto, a decorrere dal 1? gennaio 2011, un divieto di compensazione, ai sensi dell?articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali ? scaduto il termine di pagamento.
La circolare n. 13 dell?11 marzo 2011 ha chiarito che il divieto riguarda esclusivamente la compensazione "orizzontale? o "esterna? e non quella "verticale " o "interna? e che sono, in ogni caso, esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d?imposta.
Per quanto concerne le agevolazioni Zone Franche Urbane (di seguito "ZFU?), si rappresenta quanto segue.
Le agevolazioni ZFU consistono in una esenzione da imposizione del reddito nonché del valore della produzione netta derivanti dallo svolgimento dell?attivit? esercitata dall?impresa nella Zona Franca Urbana, in una esenzione dell?IMU per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati per l?esercizio dell?attivit? economica, e in un esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, fruibili con il modello di pagamento F24 "telematico? mediante riduzione dei versamenti dovuti in relazione alle singole imposte per cui si gode dell?esenzione (IRPEF/IRES, IRAP e IMU) e ai contributi per i quali ? concesso l?esonero.
Le compensazioni effettuate a scomputo delle imposte dirette, dell?IRAP, dell?IMU e dei contributi previdenziali rappresentano una modalit? tecnica finalizzata a garantire la fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive (esenzioni fiscali ed esonero contributivo) entro il limite delle risorse stanziate.
Tale modalit? ? stata introdotta ? per la ZFU di L?Aquila ? dal decreto 26 giugno 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 70 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, e ? per le ZFU "nazionali? ? dal decreto interministeriale 10 aprile 2013 che, in attuazione di quanto previsto all?articolo 37 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, stabilisce le condizioni, i limiti, le modalit? e i termini di decorrenza delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 341 dell?articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, in favore delle piccole e micro imprese localizzate all?interno delle ZFU.
Lo scomputo dei versamenti dovuti ai fini delle II.DD., dell?IRAP e dell?IMU, nonché dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, mediante l?utilizzo dei codici tributo istituiti per le singole Zone Franche Urbane ha natura agevolativa in quanto viene posto in essere al fine di fruire di agevolazioni fiscali e contributive ed ?, in virt? del descritto meccanismo di funzionamento, assimilabile ad una compensazione verticale (imposta su imposta).
Ne deriva che non soggiace all?obbligo di apposizione del visto di conformit? di cui all?articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013 né al divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti di cui all?articolo 31 del decreto legge n. 78 del 2010.
Per le medesime ragioni sopraesposte, si ritiene che la compensazione in esame non sia soggetta al limite di euro 250.000 previsto per i crediti agevolativi indicati nel quadro RU di cui all?articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007. L?agevolazione ZFU, infatti, non viene indicata nel quadro RU della dichiarazione dei redditi ma trova esposizione in un prospetto del quadro RS. Si rappresenta, infine, che le suddette compensazioni non soggiacciono neanche al "limite generale? di cui all?articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (attualmente pari ad euro 700.000).
Tale limite, infatti, non trova applicazione con riferimento ai crediti d?imposta scaturenti dall?applicazione di discipline agevolative sovvenzionali ? consistenti nell?erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti di imposta ? in quanto in tali ipotesi, essendo gi? predeterminati i relativi stanziamenti, non sussiste l?esigenza di controllo della spesa pubblica, sottesa all?applicazione del suddetto limite (vedasi Risoluzione n. 9/DF del Ministero dell?Economia e delle Finanze del 3 aprile 2008).

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