Istituzione del codice tributo per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d'imposta relativo agli incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione, ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132
L'articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, riconosce un credito d'imposta alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, nonché agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del citato decreto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, commisurato al compenso medesimo, fino a concorrenza di 250 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2016.
Il decreto del Ministro della giustizia 23 dicembre 2015, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel disciplinare la misura agevolativa di cui all'articolo 21- bis del citato decreto-legge n. 83/2015, ha stabilito, tra l'altro, che il credito d'imposta in argomento è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione tramite modello F24 non deve eccedere l'importo riconosciuto dal Ministero della giustizia, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in parola tramite il modello F24, presentato esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
- "6866" denominato "Credito d'imposta - Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione - articolo 21-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83".
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento", è valorizzato con l'anno di corresponsione del compenso, nel formato "AAAA".