Istituzione del codice tributo per il recupero da parte dei sostituti d?imposta delle somme erogate ai sensi dell?articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, mediante il modello di pagamento F24
L?articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, prevede un credito a favore di lavoratori dipendenti e assimilati che non concorre alla formazione del reddito.
Il credito ? riconosciuto in via automatica dai sostituti d?imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ed ? attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga.
Al fine di consentire ai sostituti d?imposta il recupero delle somme erogate ai sensi dell?articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014, mediante l?istituto della compensazione di cui all?articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si istituisce il seguente codice tributo:
- "1655? denominato "Recupero da parte dei sostituti d?imposta delle somme erogate ai sensi dell?articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66?.
In sede di compilazione del modello di versamento F24 il codice tributo ? esposto in nella sezione "Erario? in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati?, con l?indicazione nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif.? e nel campo "anno di riferimento?, del mese e dell?anno in cui ? avvenuta l?erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato "00MM? e "AAAA?.