Risoluzione Agenzia Entrate n.50 del 13.05.2015

 

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme accertate dall?Agenzia delle entrate, in esito all?inosservanza della normativa catastale

Il decreto del Ministro dell?economia e delle finanze dell?8 novembre 2011 dispone che le modalit? di versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano anche ai pagamenti dei tributi speciali catastali e dei relativi interessi, nonché al pagamento delle sanzioni e degli oneri accessori dovuti per l'inosservanza della normativa catastale.
In attuazione dell?articolo 2 del citato decreto 8 novembre 2011, con provvedimento del Direttore dell?Agenzia delle entrate del 23 marzo 2015 sono state estese le modalit? di versamento unitario F24 ai pagamenti delle somme accertate dall?Agenzia delle entrate, in esito all?inosservanza della normativa catastale.
Per consentire il versamento, mediante il modello F24, delle predette somme, si istituiscono i seguenti codici tributo:
  • "T009? denominato "Tributi speciali catastali ? accertamento catastale?;
  • "T010? denominato "Sanzioni per mancati adempimenti catastali ? accertamento catastale?;
  • "T011? denominato "Interessi sui tributi speciali catastali ? accertamento catastale?;
  • "T012? denominato "Imposta di bollo ? accertamento catastale?;
  • "T013? denominato "Recupero spese per volture ? accertamento catastale?;
  • "T014? denominato "Oneri accessori per operazioni catastali ? accertamento catastale?;
  • "T015? denominato "Altre spese per operazioni catastali ? accertamento catastale?.
Si precisa che, per le spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il vigente codice tributo 806T .
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario? esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati?, con l?indicazione del "codice atto? e dell? "anno di riferimento?, nel formato "AAAA?, riportati nell?atto emesso dall?Ufficio.
I sopracitati codici tributo saranno operativi a partire dal 1? giugno 2015.

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