Consulenza giuridica ? Disciplina IVA delle prestazioni, rese alle imprese assicuratrici, di gestione degli attivi a copertura delle riserve tecniche poste a garanzia degli impegni assunti dalle stesse imprese verso gli assicurati
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell?articolo 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ? stato esposto il seguente
Quesito
ALFA chiede chiarimenti in merito alla disciplina IVA relativa a determinate prestazioni in materia finanziaria rese alle imprese assicuratrici, in particolare quelle di gestione degli attivi a copertura delle riserve tecniche a garanzia degli impegni assunti dalle stesse compagnie verso gli assicurati e, segnatamente, in merito alla riconducibilit? di tali prestazioni tra quelle relative alla gestione di fondi comuni di investimento, esenti da IVA ai sensi dell?articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 novembre 2006 e dell?articolo 10, primo comma, numero 1), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La questione trae origine dalla peculiarit? dell?attivit? assicurativa, la quale ? caratterizzata dall?inversione del ciclo produttivo, in quanto il conseguimento dei ricavi (i premi versati dall?assicurato) interviene prima del sostenimento dei costi (pagamento dei sinistri). Da ci? discende l?obbligo - per le imprese di assicurazioni - di contabilizzare nel passivo le riserve tecniche, cio? le obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati, e nell?attivo gli strumenti finanziari e le altre attivit? detenuti per far fronte a dette obbligazioni.
Il collegamento tra investimenti e relativi proventi finanziari conseguiti da un lato e obbligazioni nei confronti degli assicurati dall?altro ? diretto e integrale ? sia sotto un profilo economico sia da un punto di vista giuridico ? per le polizze unit linked e index linked, che poggiano sui c.d. attivi di classe D.
L?istante rileva, inoltre, che assolvono - pi? in generale - alle medesime funzioni le riserve tecniche relative alle assicurazioni sulla vita di contenuto finanziario che prevedono l?erogazione di un capitale a scadenza e quelle relative alle assicurazioni danni, costituite sugli attivi di classe C, i quali ? formalmente di propriet? della compagnia di assicurazione ? garantiscono il pagamento della prestazione agli assicurati che hanno stipulato le relative polizze.
Analogamente a quanto sopra osservato, ? prevista l?integrale copertura delle riserve tecniche per far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione.
Con riferimento alla gestione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche a garanzia degli impegni assunti verso gli assicurati ? segnatamente con riferimento alle tipologie assicurative anzidette ? ? da osservare che le compagnie di assicurazione sovente affidano la stessa a soggetti esterni (in via esemplificativa, altra compagnia assicuratrice, banca, SGR, SIM).
La questione interpretativa, per cui si richiede il parere della scrivente, nasce dall?intervento del legislatore in materia di gestioni patrimoniali a far data dal 1? gennaio 2013, con le modifiche recate al citato articolo 10 dall?articolo 1, comma 520, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Come ? noto, l?articolo 135, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE dispone l?esenzione da IVA delle "operazioni, compresa la negoziazione ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di societ? o associazioni? e delle operazioni relative "alla gestione di fondi comuni di investimento?. Le disposizioni in questione sono state recepite all?interno del nostro ordinamento dalle previsioni di cui all?articolo 10, primo comma, del d.P.R. n. 633, che stabilisce l?applicazione del regime di esenzione per le "operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l?amministrazione dei titoli? e per le operazioni relative "alla gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124?.
A seguito della sentenza della Corte di Giustizia 19 luglio 2012, causa C-44/11 ? che ha ritenuto imponibile ai fini IVA l?attivit? di gestione individuale di portafoglio titoli effettuata a beneficio di singoli investitori ? il legislatore nazionale ? intervenuto, modificando il primo periodo del numero 4) del primo comma dell?articolo 10 del d.P.R. n. 633. In particolare, come risultante dalle modifiche apportate con effetto a partire dal 1? gennaio 2013, tale disposizione prevede l?applicazione del regime di esenzione per le "operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli? e per le "operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli?.
Dal tenore letterale della disposizione appena citata emergerebbe che soltanto per le operazioni di gestione individuale di portafogli trova applicazione una disciplina di imponibilit? a IVA, risultando tuttora applicabile una disciplina di esenzione, invece, per le prestazioni di gestione non individuale di portafogli ? vale a dire quella relativa a portafogli riferibili a una pluralit? di investitori ? disciplinate dalla diversa disposizione di cui al numero 1) del predetto comma.
ALFA chiede come debba essere applicata, nell?ambito della fattispecie illustrata, la nuova disciplina IVA sulle prestazioni di gestione degli attivi, ed in particolare se sia possibile annoverare le prestazioni di gestione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche relative alle tipologie di contratti di assicurazione sopra descritte tra le prestazioni relative alla gestione di fondi comuni di investimento di cui all?articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE e all?articolo 10, primo comma, numero 1), del d.P.R. n. 633 del 1972.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente ALFA ritiene che le prestazioni di gestione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche relative alle tipologie di contratti di assicurazione sopra descritte siano da annoverare tra le prestazioni relative alla gestione di fondi comuni di investimento di cui all?articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 112/2006/CE e all?articolo 10, primo comma, numero 1), del d.P.R. n. 633.
Parere dell'Agenzia delle entrate
Per quanto concerne, in linea generale, l?individuazione dell?ambito applicativo della disposizione recata dall?articolo 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972, ? opportuno rammentare che le esenzioni sono definite dalla normativa IVA in termini esclusivamente oggettivi e prescindono, quindi, dal soggetto passivo che pone in essere le operazioni o dal soggetto che le riceve, nonché dalle modalit? di svolgimento delle stesse.
La Corte di Giustizia, nella causa 19 luglio 2012, C-44/11, ha ritenuto imponibile ai fini IVA l?attivit? di gestione individuale di portafoglio titoli effettuata a beneficio di singoli investitori, illustrando che l?esenzione di cui all?articolo 135, comma 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE va circoscritta alle operazioni di gestione dei fondi comuni d?investimento, "nei quali sono raggruppati numerosi investimenti e che comprendono una serie di titoli che possono essere amministrati in modo efficace per ottimizzare i risultati e all?interno dei quali gli investimenti individuali possono essere relativamente modesti?, rilevando che "tali fondi gestiscono i loro investimenti in proprio nome e per proprio conto, mentre ogni investitore detiene una partecipazione nel fondo, ma non gli investimenti del fondo in quanto tali?. La Corte, nella predetta sentenza, chiarisce anche che, nel caso di un portafoglio individuale, l?investitore resta "proprietario dei singoli titoli per tutta la durata del contratto e dopo la sua conclusione?.
Le caratteristiche descritte dalla Corte di Giustizia per considerare un?attivit? riconducibile tra le operazioni di gestione di fondi comuni di investimento di cui all?articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 112/2006/CE [i.e., pluralit? di investitori; attivi di propriet? della compagnia;
politiche di investimento delle risorse dei partecipanti a livello collettivo al fine di raggiungere efficientemente un risultato di gestione (migliore di quello che deriverebbe da un investimento diretto), di cui beneficia l?intera platea degli assicurati le cui polizze fanno capo a quella particolare gestione] ricorrono ? in linea generale ? anche nell?attivit? di gestione degli attivi posti a copertura di alcune delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione, resa da soggetti esterni alle compagnie stesse.
Merita, in ogni caso, effettuare alcune distinzioni con riguardo alla gestione delle diverse tipologie di attivi, posti a copertura delle varie riserve, illustrate dall?istante.
In primo luogo, si ? del parere che rientrino tra le "operazioni relative alla gestione di fondi comuni di investimento? le prestazioni di gestione degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche relative alle polizze unit linked e index linked.
Al riguardo, come peraltro evidenziato dall?istante, per le suddette polizze, cos? come avviene per gli investimenti in fondi comuni di investimento, il rischio dell?investimento ? integralmente sopportato dagli assicurati e le prestazioni sono direttamente collegate al valore degli attivi di classe D, costituiti da quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio, oppure attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall?impresa di assicurazione o, in alternativa, indici azionari.
Infatti, proprio in ragione del fatto che tali polizze prevedono prestazioni direttamente collegate al valore delle predette quote o attivi, ovvero agli indici azionari di riferimento, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito, "il Codice delle assicurazioni private?), hanno imposto che le riserve tecniche relative a tali contratti siano rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento, ovvero da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilit? che corrispondano il pi? possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.
Deve in definitiva convenirsi sul fatto che i contratti unit linked e index linked assolvono a finalit? di investimento del tutto analoghe, per il singolo investitore, alla sottoscrizione di fondi comuni d?investimento. Si tratta, a tutti gli effetti, di forme di investimento "standardizzato?, in cui la compagnia di assicurazione agisce alla stregua di un intermediario, non potendo influenzare la sostanza o il rendimento dell?investimento.
In base a tali considerazioni, appare, con riferimento alle prestazioni di gestione degli attivi relativi a tali contratti, condivisibile la soluzione proposta dall?istante, dovendosi ritenere le stesse esenti da IVA ai sensi dell?articolo 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633.
Ad analoga conclusione appare corretto pervenire, pi? in generale, per le prestazioni di gestione degli attivi posti a copertura delle polizze assicurative sulla vita di carattere finanziario che prevedono l?erogazione di un capitale a scadenza. Si ? effettivamente in presenza, anche in questo caso, non gi? di forme di investimento predisposte "su misura?, tenendo conto delle caratteristiche del singolo investitore, bens? di forme di investimento standardizzate del tutto assimilabili a quelle in fondi comuni di investimento.
Non ? possibile, invece, estendere il regime di esenzione - almeno in linea generale - alle prestazioni di gestione degli attivi posti a copertura delle riserve relative alle assicurazioni danni, costituite sugli attivi di classe C.
Diversamente dalle prestazioni di gestione relative agli attivi posti a copertura dei contratti unit linked e index linked e di quelli posti a copertura delle polizze assicurative sulla vita di carattere finanziario che prevedono l?erogazione di un capitale a scadenza, infatti, per le prestazioni di gestione degli attivi posti a copertura delle riserve relative alle assicurazioni danni non ? ravvisabile il carattere oggettivo della fattispecie di esenzione, ovvero una sottostante forma di investimento finanziario di carattere standardizzato. Ne consegue l?inapplicabilit?, per le stesse, della previsione di esenzione di cui al citato articolo 10, primo comma, n. 1), e l?imponibilit?, quindi, a IVA con l?applicazione dell?aliquota ordinaria.