Risoluzione Agenzia Entrate n.55 del 05.08.2013

 

Ritenute d?acconto operate sui corrispettivi percepiti dai contribuenti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio per l?imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilit? di cui all?articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

 

Con riferimento alla problematica gi? affrontata nella risoluzione n. 47/E del 5 luglio scorso, sono pervenute alla scrivente alcune segnalazioni riguardanti ulteriori casi di ritenute d?acconto erroneamente applicate sui compensi percepiti dai soggetti rientranti nel regime di vantaggio per l?imprenditoria giovanile, di cui all?articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
In particolare, le fattispecie pi? frequenti riguardano:
1) i compensi erogati nei primi mesi di applicazione del nuovo regime;
2) i compensi erogati nel 2012, in relazione a fatture emesse negli anni precedenti, con applicazione della ritenuta prevista dal previgente regime dei c.d. "minimi?, di cui all?articolo 1, commi 96-117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
3) le indennit? di maternit? corrisposte dalle casse di previdenza e dall?INPS.
Al riguardo, sono stati chiesti chiarimenti sulla modalit? di recupero delle ritenute subite, con particolare riferimento a quelle relative al periodo d?imposta 2012, atteso che la modulistica dichiarativa approvata non contiene uno specifico campo per effettuarne lo scomputo, in quanto il "regime di vantaggio? non prevede l?obbligo di effettuazione della ritenuta d?acconto in presenza di apposita dichiarazione resa al sostituto.

Tutto ci? premesso, stante la sostanziale analogia con la problematica affrontata con la risoluzione n. 47/E del 2013, riguardante le ritenute applicate dagli istituti bancari in relazione ai bonifici relativi ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico, si ritiene che i chiarimenti forniti nella citata risoluzione possano applicarsi, in generale, a tutte le ritenute erroneamente subite nel 2012 dai contribuenti rientranti in tale "regime di vantaggio?, purché siano stati effettuati gli adempimenti previsti dalla relativa disciplina.
Pertanto, in alternativa all?istanza di rimborso di cui all?articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, tali contribuenti potranno scomputare le ritenute in argomento nella dichiarazione Unico Persone Fisiche 2013, a condizione che le stesse siano state regolarmente certificate dal sostituto d?imposta (ritenute che trovano esposizione nel modello 770).
A tal fine trovano applicazione le stesse modalit? operative fornite nella suddetta risoluzione n. 47/E del 2013. In particolare, dovr? essere valorizzato con il codice "1? il campo "Situazioni particolari?, posto nel frontespizio della dichiarazione, mentre le ritenute complessivamente subite sui ricavi e compensi afferenti al regime in questione, ivi incluse quelle eventualmente subite sui bonifici oggetto della precedente risoluzione, saranno indicate nel rigo RS33, colonna 2, utilizzando esclusivamente il primo modulo del quadro RS, senza compilare la colonna 1.

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