Risoluzione Agenzia Entrate n.60 del 18.06.2015

 

Istituzione di causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi - E.N.P.A.P.

Il decreto interministeriale 10 gennaio 2014 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano, tra gli altri, anche all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (di seguito E.N.P.A.P.).
Con la convenzione dell'11 maggio 2015, stipulata tra l'Agenzia delle entrate e l'E.N.P.A.P., è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti al suddetto Ente.
Per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle suddette somme, si istituiscono le causali contributo di seguito indicate:
"ECTR" denominato "ENPAP - Contributi (Acconto/Saldo)";
"ERPS" denominato "ENPAP - Riscatto periodi di studio";
"EAPR" denominato "ENPAP - Riscatto anni di esercizio professionale precedenti la fondazione dell'Ente";
"ESNZ" denominato "ENPAP - Sanzioni ";
"EINT" denominato "ENPAP - Interessi "
In sede di compilazione del modello F24, le suddette causali contributo sono esposte nella sezione "Altri enti previdenziali e assicurativi" (secondo riquadro) in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando:
- nel campo "codice ente", il codice "0007";
- nel campo "codice sede", nessun valore;
- nel campo "codice posizione", nessun valore;
- nel campo "periodo di riferimento da mm/aaaa a mm/aaaa", l'anno di competenza del contributo da versare, nel formato "AAAA"; il mese non è da valorizzare;
- nel campo "importi a credito compensati", nessun valore.
Si precisa che le suddette causali contributo sono operativamente efficaci a decorrere dal 6 luglio 2015.

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