Risoluzione Agenzia Entrate n.62 del 26.07.2016

INPS - Utilizzo della causale contributo SAMM nel modello di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi"

Con la convenzione del 9 gennaio 2008 e successivi rinnovi, stipulata tra l'Agenzia delle entrate e l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito INPS) è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di spettanza dell'INPS.
Con nota n. 0023.11/07/2016.0032457 l'Inps ha chiesto che la causale contributo "SAMM", istituita con la risoluzione n. 17/E del 25 marzo 2016 per il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, venga utilizzata esclusivamente nel modello di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi" (ELIDE).
Tanto premesso, a decorrere dall'8 agosto 2016 la suddetta causale "SAMM" è utilizzata esclusivamente nel modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" con le seguenti modalità di compilazione.
Nella sezione "CONTRIBUENTE", sono indicati:
- nel campo "codice fiscale", il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento, responsabile della violazione.
Nella sezione "ERARIO ED ALTRO", sono indicati:
- nel campo "tipo", la lettera "I";
- nel campo "elementi identificativi", è indicato un codice composto da 17 caratteri, formato nel modo seguente:
  • nei caratteri da 1 a 4 è indicato il codice sede Inps;
  • nei caratteri da 5 a 8 è indicato l'anno di notifica dell'atto al responsabile e/o responsabile solidale della violazione;
  • nei caratteri da 9 a 15 è indicato il numero di protocollo dell'atto notificato al responsabile e/o responsabile solidale della violazione;
  • nei caratteri da 16 a 17 è indicato il codice "99"
- nel campo "codice", la causale contributo SAMM;
- nel campo "anno di riferimento", è indicato l'anno in cui è commessa la violazione , nel formato "AAAA".
Qualora il versamento è effettuato dal soggetto responsabile solidale della violazione, nella sezione "CONTRIBUENTE" sono indicati:
- nel campo "codice fiscale", il codice fiscale del responsabile della violazione;
- nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", il codice fiscale del soggetto obbligato solidale della violazione unitamente all'indicazione, nel campo "codice identificativo", del codice "50".

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