Risoluzione Agenzia Entrate n.67 del 09.06.2017

Tassazione delle somme per premi di risultato percepite sotto forma di benefit in assenza dei requisiti previsti per accedere al regime agevolato

Nei modelli 730/2017 e Redditi Persone Fisiche 2017, approvati rispettivamente con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 gennaio 2017 e del 31 gennaio 2017, è prevista l'indicazione delle somme percepite per premi di risultato al fine di fruire delle misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali previste dall'articolo 1, commi 182-190, della legge 28 dicembre 2015, n.

208. Tali agevolazioni si sostanziano nell'applicazione di un'imposta sostitutiva del 10 per cento sulle somme percepite e nella detassazione delle somme erogate sotto forma di benefit (ad esempio opere o servizi in natura), nel limite di euro 2.000 (elevabile a euro 2.500 in casi particolari).

Le misure di favore in argomento non sono riconosciute se non sussistono i requisiti previsti dalla norma (ad esempio se nel 2015 il contribuente ha percepito redditi da lavoro dipendente d'importo superiore a 50.000 euro). Al riguardo, con la circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, è stato chiarito che, nel caso in cui il contribuente non abbia i requisiti per fruire del regime agevolato, il sostituto d'imposta assoggetta a tassazione ordinaria tutte le somme percepite, incluse quelle ricevute sotto forma di benefit.Qualora il datore di lavoro, pur in assenza dei requisiti previsti, abbia comunque riconosciuto al contribuente l'agevolazione fiscale di cui trattasi, il contribuente è tenuto a tassare ordinariamente tutte le somme percepite, compresi i benefit, mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ciò premesso, alcuni operatori hanno chiesto chiarimenti in merito alla modalità di compilazione del modello 730/2017 e del modello Redditi Persone Fisiche 2017 nel particolare caso in cui l'agevolazione non spettante sia stata erogata, in tutto o in parte, sotto forma di benefit.

Al riguardo, si precisa che nei modelli dichiarativi sono previsti dei campi distinti per l'indicazione dei compensi per premi di risultato e dei benefit, poiché, nel caso in cui il contribuente scelga in dichiarazione la tassazione ordinaria ritendendola più favorevole, la procedura di liquidazione del 730 (o il software nel caso del modello Redditi) farà confluire nel reddito complessivo solo i compensi, mentre i benefit resteranno detassati.

Se, invece, il datore di lavoro ha riconosciuto la detassazione dei benefit in assenza dei requisiti previsti dalla legge, al fine di consentire l'applicazione della tassazione ordinaria su tutte le somme percepite, è necessario aggiungere gli importi erogati sotto forma di benefit alle somme assoggettate ad imposta sostitutiva dal datore di lavoro. In particolare, nel modello 730/2017, l'importo dei benefit, risultante dal punto 573 della Certificazione Unica 2017, va indicato nel quadro C, rigo C4, colonna

3 (denominata "Somme imposta sostitutiva"). Lo stesso importo non va, pertanto, inserito nella successiva colonna 5 (denominata "Benefit"). Va ovviamente barrata la colonna 6 (denominata "Tassazione ordinaria") del rigo C4, al fine di ricondurre a tassazione ordinaria l'intero importo esposto nella casella denominata "Somme imposta sostitutiva", comprensivo del benefit.

Analogamente, nel modello Redditi Persone Fisiche 2017, nelle ipotesi in argomento, l'importo dei benefit risultante dal punto 573 della Certificazione Unica 2017 va indicato nel quadro RC, rigo RC4, colonna 3 (denominata "Somme imposta sostitutiva"), barrando la colonna 6 denominata "Tassazione ordinaria" del medesimo rigo RC4.

Con riferimento ai contribuenti che utilizzano, per la presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione precompilata, premesso che i dati proposti dall'Agenzia sono quelli presenti nelle certificazioni uniche pervenute dai datori di lavoro, nel particolare caso sopra descritto (ossia se il datore di lavoro ha riconosciuto la detassazione dei benefit in assenza dei requisiti previsti dalla legge), il contribuente dovrà modificare la dichiarazione precompilata eliminando gli importi presenti nelle colonne 5 di ciascun rigo C4 (o RC4 del modello Redditi) e inserendoli nella colonna 3 denominata "Somme imposta sostitutiva" del rigo C4 (o RC4) o aggiungendoli a quelli eventualmente già presenti nel campo. Inoltre, dovrà essere barrata la colonna 6 del rigo C4 (o RC4), denominata "Tassazione ordinaria".

Si ricorda, infine, che per effettuare qualsiasi correzione di modelli 730 già trasmessi mediante l'apposita applicazione web è possibile annullare il 730 già inviato, dal 29 maggio al 20 giugno, e presentare una nuova dichiarazione entro il 24 luglio 2017.

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