Aliquota IVA per cessioni di preparazioni a base di riso
Da pi? parti ? stata espressa l?esigenza di fornire chiarimenti in merito alla corretta individuazione dell?aliquota IVA da applicare ai preparati per risotti.
Sotto il profilo della qualificazione e della relativa classificazione doganale, per "preparati per risotti? si intendono talune preparazioni a base di riso, sottoposte a trattamenti "ulteriori? rispetto a quelle che caratterizzano la materia prima "riso? tal quale, che configurano una categoria omogenea in virt? di alcune caratteristiche comuni.
Pertanto, ? stato chiesto di confermare che le cessioni dei suddetti prodotti siano da assoggettare all?aliquota IVA del 4 per cento, in quanto rientranti nella voce di cui al n. 9) della parte II della Tabella A, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, riferita a "frumento, compreso quello segalato, segala; granturco;
riso; risone; orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori destinati ad uso zootecnico (v. d. 10.01 - 10.02 - ex 10.03- ex 10.04 - 10.05 ? ex 10.06 ? ex 10.07, ex 21.07.02)?.
In merito all?aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti in questione, in base alle indicazioni fornite dalle parti, e sulla scorta del parere tecnico rilasciato dall?Agenzia delle Dogane, si esprimono le seguenti considerazioni.
Per "preparati per risotti? si intendono quelle preparazioni a base di riso sottoposte a trattamenti ulteriori rispetto a quelli che caratterizzano la materia prima "riso? (da classificare, in quanto tale, alla voce 1006 della tariffa doganale vigente) e che presentano le seguenti caratteristiche:
- presenza di riso in grani con percentuale preponderante rispetto a quella degli altri ingredienti (es. per il risotto alla milanese: tra l?82 e il 97 per cento; per il risotto ai gamberi: tra 82,8 e l?89 per cento; per il risotto agli asparagi tra l?82 e l?85 per cento; per il risotto al parmigiano tra l?82 e l?87 per cento) e comunque mai inferiore al 45 per cento nel caso di particolari categorie merceologiche (come ad es. la paella);
- utilizzazione di riso, parboiled o non, precotto, totalmente o parzialmente, o altrimenti trattato;
- presenza, in proporzione variabile, di ingredienti comuni a tutte le preparazioni (sale da cucina; estratto di lievito; aromi; spezie ed erbe aromatiche; farina; latte/lattosio/proteine del latte/siero/formaggio);
- eventuale aggiunta di altri ingredienti in proporzione variabile quali ad es. grassi vegetali; zucchero; verdure disidratate; carne o pesce;
- commercializzazione di tali prodotti come preparazioni a base di riso gi? ricettate.
I prodotti sopra descritti, cos? come peraltro confermato da numerose Informazioni Tariffarie Vincolanti rilasciate recentemente sia dall?Italia che da numerosi Stati della Comunit? Europea, sono da classificare, secondo l?Agenzia delle Dogane, al codice NC 1904 9010 in quanto "Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per es. "corn flakes?); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove?; - altri; -- a base di riso.
A tale classificazione l?Agenzia delle Dogane ? pervenuta anche tenendo conto di quanto indicato dalle Note esplicative al Sistema Armonizzato, che alla voce 1904 specificano testualmente: "questa voce comprende i cereali precotti o altrimenti preparati, in grani (compresi i grani spezzati). Per esempio, il riso precotto che ha subito una cottura completa o parziale e in seguito una disidratazione con modifica consecutiva della struttura dei grani, rientra in questo gruppo. E? sufficiente, per il riso che ha subito una precottura completa, bagnarlo nell?acqua e portarlo a ebollizione per poi consumarlo, mentre il riso parzialmente precotto esige invece un completamento di cottura di 5 o 12 minuti prima di essere consumato. Questo gruppo comprende, per esempio, dei prodotti costituiti da riso precotto al quale sono stati aggiunti taluni ingredienti come ortaggi o condimenti, a condizione che questi altri non mutino il carattere di preparazione a base di riso di tali prodotti?.
Pertanto, i prodotti considerati sono da tenere distinti da altre tipologie in cui la preparazione, pur essendo a base di riso, non si presenta in forma di grani o non presenta le caratteristiche di preparazioni a base di riso, ovvero la percentuale di riso non rappresenta un ingrediente preponderante della ricetta, né in termini di presenza percentuale, né in termini di caratterizzazione del prodotto finito, e che conseguentemente devono essere classificati alla voce doganale 2106, cos? come anche specificato dalle relative Note Esplicative al Sistema Armonizzato.
Per quanto concerne l?esatta individuazione dell?aliquota IVA applicabile alla commercializzazione di tali prodotti, si rileva che il D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito dalla L. 29 novembre 1995, n. 507, con l?articolo 4, comma 3, lett. a), ha modificato il n. 9 della tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, ? che prevede l?applicazione dell?aliquota IVA del 4 per cento per i prodotti ivi indicati ? stabilendo che "alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel numero 9), dopo le parole "ex 10.07? sono aggiunte le seguenti: "ex 21.07.02?.
Deve ritenersi che tale modifica normativa abbia inteso escludere dal n. 80 della Tabella A, Parte III, allegata al medesimo decreto, - che prevede l?applicazione dell?aliquota IVA del 10 per cento per le preparazioni alimentari indicate dalla voce doganale ex 21.07, concernente "le preparazioni alimentari non nominate, né comprese altrove?- le preparazioni alimentari indicate nella voce doganale 21.07.02, superando cos? quanto affermato con la risoluzione ministeriale del 6 marzo 1995, n. 59/E.
Pertanto, in base al richiamo contenuto nel n. 9) della Tabella A, Parte II, alla citata voce doganale ex 21.07-02, perfettamente corrispondente alla voce 1904 9010 della tariffa doganale vigente (Taric), nella quale l?Agenzia delle Dogane ha fatto rientrare i prodotti "preparati per risotti? con le caratteristiche sopra evidenziate - si ritiene che alle cessioni dei prodotti che, in base alle loro caratteristiche merceologiche, siano classificabili nell?ambito di tale voce dalla competente Agenzia delle Dogane, si renda applicabile l?aliquota IVA del 4 per cento.