Risoluzione Agenzia Entrate n.72 del 26.09.2018

: Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n.212 - Impatrio dei soggetti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 - Attività lavorativa prestata in Italia e all'estero per società appartenenti ad un gruppo multinazionale

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

L'interpellante signor X, cittadino italiano, dichiara di essere residente negli Emirati Arabi Uniti e di essere iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dal 10 maggio 2016.

Riferisce di essere in possesso di diploma di laurea e di aver lavorato fino al 1° aprile 2016 alle dipendenze della società italiana A, che all'epoca faceva parte del gruppo B.

Si è poi trasferito negli Emirati Arabi Uniti dove il 3 aprile 2016 ha stipulato un contratto di lavoro dipendente, con contratto locale, con la società C che nell'anno 2017 è entrata a fare parte del gruppo multinazionale D, società controllata per maggioranza da B.

L'interpellante fa, inoltre, presente che, a seguito della decisione della B di spostare la sede operativa di alcuni dipendenti da Abu Dhabi a Dubai, dal 5 febbraio 2018 è dipendente, con contratto locale, presso la F, altra società del gruppo.

Il signor X, riferisce, inoltre, che, dal 1° agosto 2018, a seguito di recesso dal contratto di lavoro intrattenuto con la società emiratina F, sarà assunto dalla società italiana E (società facente anch'essa parte del gruppo D).

Al rientro in Italia, dichiara di volere assumere la residenza anagrafica e fiscale iscrivendosi all'Anagrafe della popolazione residente presso il Comune di ....

L'istante, considerato che il rapporto di lavoro attualmente svolto per la società F negli Emirati Arabi Uniti e quello che lo stesso andrà ad instaurare con la società italiana E concernono distinte società, ma comunque appartenenti al gruppo multinazionale D, ritiene sussistenti obiettive condizioni di incertezza in relazione all'applicazione, nel suo caso, del regime speciale per lavoratori impatriati, ai sensi dell'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

A tal proposito, precisa di essere stato fiscalmente residente all'estero negli anni 2016, 2017 e 2018.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'interpellante ritiene di poter beneficiare delle agevolazioni per i lavoratori impatriati in possesso di laurea, disposte dall'articolo 16, comma 2, del D.Lgs n. 147 del 2015, concernenti la tassazione sul 50 per cento del reddito di lavoro prodotto in Italia nel periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale e nei quattro periodi d'imposta successivi.

Ciò in quanto ravvisa di soddisfare i requisiti richiesti dalla norma:

- essere laureato;

- avere svolto attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa all'estero per ventiquattro mesi;

- avere trasferito la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2, del DPR n. 917 del 1986;

- svolgere attività di lavoro dipendente in Italia.

Il contribuente istante per accedere al suddetto regime fiscale agevolato intende presentare richiesta scritta al proprio datore di lavoro ai sensi del DPR n. 445 del 2000.

Quanto sopra precisato è, inoltre, in linea con la indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017 e con la Guida, pubblicata nel febbraio 2018, "Gli incentivi fiscali per l'attrazione di capitale umano in Italia" (pagina 8 e seguenti).

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, ha introdotto il "regime speciale per lavoratori impatriati" al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro paese.

Verificandosi i requisiti e le condizioni previsti, alternativamente, dal comma 1 o dal comma 2 del citato articolo 16, la disposizione prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento.

Trattasi di un'agevolazione temporanea, applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2, del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.

In particolare, il comma 2 del richiamato articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015, prevede che il criterio di determinazione del reddito si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui categorie sono state individuate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 maggio 2016, attuativo della disposizione in esame.

L'articolo 1, comma 2, del citato decreto attuativo prevede che sono destinatari del beneficio fiscale in esame i cittadini dell'Unione europea che:

1. sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto

continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, o

2. hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Per accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati, la norma istitutiva del regime fiscale agevolato presuppone, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per un periodo minimo precedente all'impatrio.

A tal fine, si osserva che l'articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 non indica espressamente un periodo minimo di residenza estera, come, invece, previsto per i soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 16 (permanenza all'estero per i cinque periodi di imposta precedenti al trasferimento in Italia).

A tale proposito, con risoluzione n. 51/E del 7 luglio 2018, questa Agenzia ha precisato che: "considerato, tuttavia, che il comma 2 prevede un periodo minimo di lavoro all'estero di due anni, la scrivente ritiene che, per tali soggetti, la residenza all'estero per almeno due periodi d'imposta costituisca il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire, pertanto, l'accesso al regime agevolativo".

Detti soggetti possono accedere all'agevolazione a condizione che

trasferiscano la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, del TUIR, e si impegnino a permanervi per almeno due anni.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.

Le condizioni appena indicate sono fra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.

Con riferimento al caso di specie, l'istante riferisce di essere cittadino italiano in possesso di un titolo di laurea, trasferitosi all'estero dal maggio 2016 dopo essere stato dipendente presso la società italiana A (gruppo B). Dall'aprile 2016, è stato assunto negli Emirati Arabi Uniti, con un contratto di lavoro emiratino, presso la società C, e poi, dal 5 febbraio 2018, dalla società emiratina F, facenti parte del gruppo multinazionale D.

Dal 1° agosto 2018, ha pianificato di trasferire la residenza anagrafica in Italia per iniziare una nuova attività lavorativa presso la società italiana E (società facente anch'essa parte del gruppo D).

Ciò premesso, la scrivente ritiene che, nel caso in esame, la ricorrenza delle circostanze evidenziate, ed in particolare l'autonomia dei rapporti contrattuali con il gruppo D, non oggetto di controllo in questa sede, consenta all'istante di accedere, ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015, al beneficio fiscale in commento, a nulla rilevando il fatto che l'attività lavorativa all'estero sia stata prestata con società appartenenti allo stesso gruppo.

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS