Interpello - ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212 - Aliquota IVA applicabile alla cessione di carni di quaglia congelate ESPOSIZIONE DEL QUESITO
ALFA conduce l'attività di trasformazione e commercializzazione di carne di quaglia. Tra le diverse lavorazioni, la società commercializza carni di quaglia congelate.
Stante l'incertezza in merito alla classificazione di questi ultimi prodotti, la società istante chiede di conoscere l'aliquota IVA applicabile alla cessione di carni di quaglia congelate.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società fa presente che la quaglia - ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 587 del 1993 - è definita come "pollame" e, quindi, è assimilata agli altri animali da cortile.
Peraltro, in base all'accertamento tecnico effettuato dalla Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali, la carne di quaglia surgelata è riconducile alla voce doganale 0208 "altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate" e più precisamente alla sottovoce 0208903000 "altre"- "di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri".
Tenuto conto di tale classificazione doganale, la società istante ritiene che il prodotto in argomento non sia riconducibile ad alcuna voce della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972; conseguentemente, ad avviso della società istante, la cessione di detto prodotto è soggetto ad IVA con applicazione dell'aliquota ordinaria.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Al fine di stabilire la misura dell'aliquota IVA applicabile alla cessione di carni di quaglia surgelate, è necessario verificare - alla luce dell'accertamento tecnico effettuato dall'Agenzia delle Dogane - se il prodotto in argomento sia riconducibile nell'ambito delle categorie merceologiche doganali che, in base alla Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, possono fruire dell'aliquota in misura ridotta.
In proposito, il numero 7 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, assoggetta ad aliquota IVA del 10% la cessione di "conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione (ex 01.06 - ex 02.04 - ex 02.06 - ex 03.01)".
Si fa presente che la voce doganale n. 02.04 ("Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate: A. di piccioni domestici e di conigli domestici; B. di selvaggina; C. altre") del Regolamento CEE n. 950/68, relativo alla tariffa doganale comune in vigore fino al 31 dicembre 1987 - cui rinvia il numero 7 della predetta Tabella A allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 - corrisponde alla voce doganale n. 0208 ("Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate") del Regolamento CEE 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria ed alla tariffa doganale comune attualmente in vigore.
Detta voce doganale n. 0208 include, tra l'altro, la sottovoce doganale n. 02089030 ("di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri") nell'ambito della quale - a seguito di accertamento tecnico - l'Agenzia delle Dogane ha classificato la carne di quaglia surgelata, commercializzata dalla società istante.
Peraltro, in base alle note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione Europea di cui al citato Regolamento CEE 2658/87, la voce doganale n. 0208 comprende esclusivamente le carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate, degli animali classificati nella voce n. 0106 tra i quali sono comprese le quaglie (cfr. sottovoce n. 01063990 "altri").
Si ritiene, pertanto, che la cessione di carne di quaglia surgelata sia compresa tra le operazioni che, in base al numero 7 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, scontano l'IVA con applicazione dell'aliquota nella misura del 10 per cento.