Antiriciclaggio ? Provvedimento congiunto Agenzia/GDF 8 agosto 2014, prot. n. 2014/105953 ? Chiarimenti
Con provvedimento dell?8 agosto 2014, in attuazione dell?articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sostituito dall?articolo 8, comma 1, lettera b), della legge 6 agosto 2013, n. 97, sono state stabilite le modalit? tecniche dello scambio informativo relativo alle operazioni intercorse con l?estero, tese alla massima efficienza, senza costi aggiuntivi e senza ulteriori obblighi strumentali, prevedendo l?utilizzo della PEC.
Con riferimento al punto 6 del suddetto provvedimento, che prevede per soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 l?obbligo di comunicare all?Agenzia delle entrate, entro il 31 ottobre p.v., l?indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), sono pervenuti alla scrivente da parte di alcune Associazioni di categoria diversi quesiti.
In particolare, ? stato chiesto di conoscere se i predetti soggetti possano essere dispensati da tale adempimento in considerazione del fatto che "gi? sussistono nell?ordinamento interno, registri ed elenchi detenuti da pubbliche amministrazioni contenenti gli indirizzi PEC, ai quali la stessa Agenzia delle entrate pu? liberamente accedere?.
A questo riguardo, si osserva preliminarmente che la disposizione di cui al citato punto 6 del provvedimento 8 agosto 2014 ha carattere generale, in quanto finalizzata ad assicurare il tempestivo inserimento delle caselle PEC nel registro degli indirizzi elettronici di cui al punto 7 del provvedimento del 22 dicembre 2005, entro il 31 ottobre p.v.
A ci? va tuttavia aggiunto, che gli articoli 16, commi da 6 a 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dispongono che sono tenuti a dichiarare l?indirizzo certificato:
? le societ? e le imprese individuali, al registro delle imprese;
? i professionisti, ai rispettivi ordini;
? le pubbliche amministrazioni, al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.
Inoltre, in conformit? al comma 3 dell?articolo 5 del citato decreto-legge n. 179/2012, che ha inserito l'articolo 6-bis al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ? stato istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico l?Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalit? telematica.
Tale elenco, in sostanza, raccoglie tutti gli indirizzi di posta certificata delle imprese e dei professionisti presenti sul territorio italiano ed ? liberamente accessibile, senza necessit? di autenticazione, anche da parte delle pubbliche amministrazioni.
Pertanto, in un?ottica di semplificazione degli adempimenti prodromici alla comunicazione delle informazioni sulle operazioni intercorse con l?estero, sui rapporti ad esse collegate e sull?identit? dei relativi titolari, ? ragionevole ritenere che l?aggiornamento del registro degli indirizzi elettronici di cui al punto 7 del provvedimento del 22 dicembre 2005 possa essere effettuato dall?Agenzia delle entrate, acquisendo direttamente l?indirizzo PEC dal pubblico elenco denominato INI-PEC.
Inoltre, sulla base dei protocolli d?intesa sottoscritti da altri organismi associativi con l?Agenzia delle Entrate, gli indirizzi PEC degli associati sono gi? comunicati all?Agenzia.
Pertanto, i soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che hanno gi? effettuato la comunicazione dell?indirizzo PEC seguendo una delle modalit? sopra descritte, non sono tenuti all?adempimento di cui al punto 6 del provvedimento dell?8 agosto 2014.