Risoluzione Agenzia Entrate n.89 del 14.10.2014

 

Detraibilit? dall?IRES dovuta dagli enti non commerciali delle erogazioni liberali alle ONLUS


Pervengono alla scrivente quesiti circa la detraibilit? dall?IRES dovuta dagli enti non commerciali delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle ONLUS, ai sensi dell?art. 147 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla luce delle modifiche apportate allo stesso testo unico dalla legge 6 luglio 2012, n. 96.
Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti.
In relazione alle erogazioni liberali in denaro in favore delle ONLUS le disposizioni fiscali agevolano sia le erogazioni effettuate da persone fisiche, ai sensi dell?art. 15 del TUIR, sia quelle effettuate da soggetti titolari di reddito d?impresa o enti non commerciali, ai sensi rispettivamente degli artt. 100 e 147 del medesimo testo unico.
In particolare, l?art. 15, comma 1, del TUIR, prevede la detraibilit? dall?imposta lorda dovuta dalle persone fisiche di una somma pari al 19 per cento degli oneri ivi elencati, tra i quali la lettera i-bis), nella formulazione del testo in vigore prima del 24 luglio 2012, individuava "le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilit? sociale (ONLUS)?.
L?art. 15, commi 2 e 3, della citata legge n. 96 del 2012 ha trasposto l?anzidetta disposizione agevolativa dalla citata lettera i-bis) dell?art. 15, comma 1, del TUIR al comma 1.1 (di nuova introduzione) dello stesso art. 15 del TUIR, modificando, altres?, le relative percentuali di detrazione.
Pi? precisamente, l?art. 15, comma 1.1, del TUIR prevede, per le persone fisiche, che "dall?imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l?anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall?anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilit? sociale (ONLUS) ??.

La legge n. 96 del 2012, tuttavia, non ha espressamente coordinato il testo dell?art. 147 del TUIR, il quale stabilisce che gli enti non commerciali residenti possono detrarre "dall?imposta lorda (?) fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati?, tra l?altro, alla lettera i-bis) dell?art. 15, comma 1, del TUIR.
L?art. 147 del TUIR, quindi, nell?elencare gli oneri detraibili dall?imposta dovuta dagli enti non commerciali attraverso il richiamo a specifici oneri considerati detraibili per le persone fisiche, fa ancora riferimento, per quanto concerne le erogazioni liberali alle ONLUS, alla citata lettera i-bis) dell?art. 15, comma 1, del TUIR.
Deve ritenersi, comunque, da un?interpretazione sistematica delle norme, che l?intento del legislatore non fosse quello di escludere, per i soli enti non commerciali, la detraibilit? delle erogazioni liberali alle ONLUS.
Ne consegue che il richiamo operato dall?art. 147 del TUIR alla lettera i-bis) dell?art. 15, comma 1, dello stesso testo unico deve ora intendersi riferito anche agli oneri trasposti nel comma 1.1 del medesimo art. 15 e, quindi, le liberalit? in denaro erogate in favore delle ONLUS devono continuare a considerarsi detraibili dall?imposta dovuta dagli enti non commerciali residenti nella misura del 19 per cento stabilita dallo stesso art. 147 del TUIR.

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