Sabato 11 febbraio 2012

Abolito il Documento Programmatico sulla Sicurezza previsto dal "Codice Privacy"

a cura di: Studio Valter Franco
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Abolito il Documento Programmatico sulla  Sicurezza previsto dal

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 gennaio 2012 ha approvato il testo del c.d. Decreto Semplificazioni che è stato pubblicato sulla G.U. 33 del 9.2.2012 (Decreto Legge 9.2.2012 n. 5).

Con l'articolo 45 del D.L. viene soppresso l'obbligo di redigere il "Documento Programmatico sulla Sicurezza" (DPS o DPSS) per qualsiasi trattamento di dati personali ed anche l'autocertificazione sostitutiva del DPS (comma 1 bis art. 34 del D.lgs. 196/2003): in pratica nessun soggetto (professionista, impresa etc.etc.) è tenuto a redigere il Documento; il Decreto Legge va infatti ad abrogare la lettera g dell'articolo 34 del D.lgs. 196/2003 ed i punti da 19 a 19.8 e 26 del disciplinare tecnico allegato B al D.lgs. 196/2003; in particolare il predetto punto 26 prevedeva l'obbligo di indicare nella relazione accompagnatoria al bilancio di esercizio l'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza; risulta soppresso anche l'obbligo di interventi formativi degli incaricati del trattamento (punto 19.6 allegato B).
Rimangono peraltro in vigore gli altri obblighi previsti dal D.lgs. 196/2003, così riassunti:

  • Nomina eventuale responsabile del trattamento (art. 29)
  • Designazione scritta degli incaricati del trattamento (art. 30)
  • Password di accesso al sistema informatico e variazione periodica delle password (punto 1 all. B al D.lgs. 196/2003)
  • Software antivirus e firewall (quest'ultimo nel caso di trattamento di dati sensibili) e aggiornamento del software antivirus (punto 16 dell'allegato B - punto 20 allegato B)
  • Salvataggio (backup) dei dati (punto 19 allegato B)
  • Aggiornamento delle patches del software (punto 18 allegato B)
  • Adozione di misure per il ripristino dei dati entro 7 giorni (nel caso di trattamento di dati sensibili - punto 23 allegato B)
  • Acquisizione di documentazione nel caso di affidamento a soggetti esterni di realizzazione di misure di sicurezza (punto 25 c. 1 dell'allegato B).

Rammentiamo che non vi è alcuna soppressione di obblighi in materia di installazione di telecamere; si rammenta che occorre prima di installare il sistema di videosorveglianza, richiedere il parere preventivo della D.P.L. ed ottenere la necessaria autorizzazione, per non incorrere in violazioni dello Statuto dei Lavoratori.

AUTORE:
Autore AteneoWeb: Rag. Valter Franco

Rag. Valter Franco

Ragioniere commercialista, revisore contabile
Studio Valter Franco
Collabora con Ateneoweb dal 2003. Dal 1978 lo studio assiste i propri clienti in tutti gli adempimenti societari, contrattuali, fiscali, contabili, durante le fasi di accertamento e quelle del contenzioso...
tributario. Lo studio ha maturato inoltre significative esperienze nel campo del trattamento dei dati personali (privacy) e della normativa antiriciclaggio per professionisti, tenendo convegni in diverse località italiane sul tema.
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