Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Disposizioni per l'attuazione della disciplina degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale del 21 marzo 2016, vengono definite le modalità e i termini della procedura, introdotta dal Dlgs Internazionalizzazione che contiene diverse misure per la crescita e lo sviluppo delle imprese volte a creare un contesto di maggiore certezza per le imprese operanti in Italia e a favorire una maggiore attrattività per i nuovi investitori esteri.
Possono stipulare gli accordi preventivi le imprese con attività internazionale cioè:
Le imprese possono accedere agli accordi per stabilire in anticipo:
Gli accordi possono infine avere ad oggetto la definizione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza e la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.
Per accedere alla procedura, le imprese che vogliono stipulare gli accordi preventivi possono presentare una domanda all'Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali della Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate, Sezione di Roma o di Milano.
L'istanza può essere presentata indifferentemente all'una o all'altra struttura e deve essere redatta in carta libera e inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite consegna diretta all'Ufficio. A pena di inammissibilità, deve contenere:
In aggiunta, vanno indicati ulteriori elementi identificativi, diversi a seconda dell'oggetto dell'istanza, meglio descritti dal provvedimento.
In ogni caso, prima di presentare l'istanza, le imprese possono richiedere un incontro con i rappresentanti dell'ufficio per chiarimenti e indicazioni in merito alla procedura.
Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'Ufficio ne comunica l'ammissibilità o l'improcedibilità all'interessato. Nel caso di "improcedibilità" sono concessi almeno 30 giorni per integrare l'istanza; i 30 giorni per la dichiarazione di ammissibilità iniziano in questo caso a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
L'istanza è dichiarata inammissibile in caso di mancanza degli elementi obbligatori o quando non risulta tempestivamente integrata.
Ultimata l'attività istruttoria, l'Ufficio invita l'impresa a comparire per verificare la completezza delle informazioni fornite, formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione e definire i termini di svolgimento del contraddittorio. Il procedimento deve comunque concludersi entro 180 giorni dal ricevimento dell'istanza e si perfeziona con la sottoscrizione del responsabile dell'Ufficio e del rappresentante dell'impresa di un accordo, vincolante per entrambe le parti, che rimane in vigore per il periodo di imposta in cui è stipulato e per i 4 successivi.
Solo per l'istanza che ha a oggetto la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il procedimento si articola:
Si considera causa di estinzione del procedimento:
Durante il periodo di validità dell'accordo, per verificare il rispetto dei termini sottoscritti e accertare eventuali cambiamenti delle condizioni sottostanti, l'impresa deve predisporre per l'Ufficio, periodicamente o dietro specifica richiesta, documentazione e elementi informativi, e deve consentire ai suoi funzionari di accedere presso i luoghi di svolgimento delle attività, per visionare documenti e prendere conoscenza di elementi informativi.
Tutte le attività svolte dall'Ufficio prevedono il contraddittorio e il resoconto scritto in un processo verbale (consegnato in copia all'impresa).
Si configurano come ipotesi di violazione totale o parziale dell'accordo stesso, uno o più episodi:
In questi casi l'Ufficio notifica la violazione all'impresa, con lettera raccomandata o PEC, invitandola a produrre, entro 30 giorni, eventuali memorie difensive. In caso di mancata risposta o di memorie ritenute non idonee, l'accordo si considera risolto (eventualmente anche solo in maniera parziale).
L'Ufficio invita l'impresa al contraddittorio anche quando riscontra un cambiamento delle condizioni su cui si basa l'accordo: in questa ipotesi, qualora non si arrivi a una decisione comune sulla revisione dell'accordo o i mutamenti riscontrati ne rendano impossibile la modifica, l'accordo si considera privo di efficacia a partire dalla data in cui sono state apportate le modifiche e, nel caso in cui non sia possibile accertare tale data, da quella dell'invito al contraddittorio.
Anche l'impresa, durante il periodo di vigenza dell'accordo, può richiederne la modifica, se sopraggiungono circostanze non previste né prevedibili, che apportano sostanziali modifiche.
Terminato il periodo quinquennale di validità, l'impresa che vuole rinnovare l'accordo deve farne richiesta almeno 90 giorni prima della scadenza, con le stesse modalità previste per la prima istanza.
L'Ufficio, nei 15 giorni precedenti la scadenza dell'accordo, comunica all'interessato l'inizio dell'istruttoria per il rinnovo ovvero il rigetto motivato.
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Per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti effettuati fra l’8 maggio 2024 e il 15 novembre 2024, da utilizzare in compensazione, è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate a partire dal 12 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 in cui sono evidenziate le spese sostenute dall’impresa.
Durante questa finestra temporale è possibile anche presentare una nuova istanza che sostituisce la precedente, o effettuare la rinuncia al credito.
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Al via la presentazione del modello di comunicazione per il credito d’imposta Zes unica agricoltura. La finestra temporale per l’invio della comunicazione va dal 20 novembre al 17 gennaio 2025.
Le imprese interessate sono quelle che operano nel settore agricolo, forestale, della pesca e dell'acquacoltura nella finestra temporale che va da.
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