Giovedì 4 febbraio 2016

Al via il Cross Border Ruling per le operazioni IVA transnazionali

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Al via il Cross Border Ruling per le operazioni IVA transnazionali
Con il Provvediemnto del Direttore dell'Agenzia Entrate del 29 dicembre 2015 (prot. n. 165827) anche l'Italia ha aderito al progetto pilota "Cross Border Ruling" promosso dal Forum dell'UE sull'IVA. Lo sportello dell'Agenzia dedicato al Progetto Cross Border Ruling (CBR) rappresenterà un punto di contatto, all'interno del settore Fiscalità internazionale e agevolazioni della Direzione centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, per fornire risposta al di fuori della procedura di interpello ai quesiti concernenti il trattamento IVA presentati da soggetti che intendono effettuare operazioni transnazionali complesse in uno o più Stati membri aderenti al progetto pilota.

I soggetti passivi identificati a fini IVA in Italia che intendono effettuare operazioni transnazionali in uno o più degli Stati membri aderenti al progetto pilota (attualmente, l'Italia si è aggiunta a Belgio, Estonia, Spagna, Francia, Cipro, Lituania, Lettonia, Malta, Ungheria, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Svezia e Regno Unito) possono presentare al punto di contatto un'istanza in relazione al trattamento Iva delle operazioni programmate.

L'istanza deve essere presentata nello Stato membro in cui il soggetto passivo è registrato ai fini Iva.

Se sono coinvolti due o più soggetti passivi, la richiesta deve essere presentata da uno solo di essi, che agisce anche per conto degli altri.

È possibile presentare una richiesta di CBR solo se l'operazione o le operazioni programmate sono complesse e presentano un aspetto transnazionale (riguardano, cioè, uno o più Stati membri partecipanti al progetto).

Una volta ricevuta l'istanza del contribuente, il punto di contatto avvierà le consultazioni con le altre amministrazioni coinvolte al fine di trovare un'interpretazione comune della disciplina applicabile al caso prospettato. La presentazione della richiesta di CBR comporta pertanto l'accettazione, da parte dell'istante, della condivisione dei dati forniti con le amministrazioni finanziarie degli Stati membri interessati dalla fattispecie.

L'effettuazione delle consultazioni non garantisce che si possa arrivare a un CBR condiviso dalle amministrazioni interessate; in ogni caso, le risposte fornite alle istanze di CBR si intendono rese nell'ambito della generale attività di consulenza espletata dall'Agenzia delle Entrate e hanno il pregio di costituire un orientamento condiviso tra i Paesi interessati dall'operazione (anche se non costituiscono attività di interpello).

I quesiti vanno inviati tramite la casella di posta elettronica CBR@agenziaentrate.it, redatti in una lingua a scelta tra italiano e inglese e accompagnati da una traduzione nella lingua dei Paesi interessati.

Il testo del provvedimento.

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    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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