La prima risposta che verrebbe da dare è certamente questa: attraverso il rendiconto il giudice controlla che l'amministratore non approfitti delle condizioni del disabile, sottraendogli qualcosa! Tutto giusto, ma non basta. Infatti,
attraverso il rendiconto si mettono a disposizione del giudice tutte le informazioni essenziali circa le condizioni di salute ed economiche del beneficiario.
Si tratta di un aspetto molto importante! mettere a conoscenza il giudice tutelare di queste informazioni significa garantire che il beneficiario abbia sempre qualcuno che tenga sotto controllo la sua particolare situazione.
Cerchiamo, dunque, di capire come si compila il rendiconto e quali informazioni è necessario inserire e quali, invece, sono inutili o quasi. Per cominciare a familiarizzare con questo documento, abbiamo predisposto un modello di rendiconto.
Le entrate e le uscite
La parte centrale del rendiconto è costituita dall'indicazione delle disponibilità (ad es., conti correnti, immobili, assicurazioni, ecc), entrate e delle uscite verificatesi nel patrimonio del beneficiario nel periodo oggetto di rendicontazione (ad es., dal 15 marzo 2014 al 14 marzo 2015).
Sotto la voce ENTRATE vanno indicate in maniera analitica tutte le somme (ndr: per esperienza vi dico che non saranno tante! sigh…) percepite a qualsiasi titolo dal beneficiario e dunque:
Nelle USCITE, invece, bisogna indicare tutte le spese sostenute dal beneficiario nel periodo di riferimento:
Questione "scontrini": è bene che l'amministratore di sostegno conservi gli scontrini degli acquisti fatti per conto del beneficiario, purché di importo rilevante (per intenderci, non vanno conservati gli scontrini per l'acquisto del gelato, del pane, ecc.). All'atto del deposito del rendiconto vanno allegati unicamente i documenti giustificativi di spese solo se di importo superiore ad Euro 250,00, mentre gli altri andranno a far parte delle "spese di mantenimento" che abbiamo indicato sopra.
N.B.: Tutte queste voci, sia per le entrate che per le uscite, dovranno poi trovare riscontro nell'estratto del conto corrente del beneficiario che è opportuno allegare al rendiconto.
La richiesta di informazioni e chiarimenti da parte del Giudice Tutelare
A prescindere dal rendiconto, in ogni caso il giudice tutelare può convocare in qualsiasi momento l'amministratore per avere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione, e per eventualmente imprimere un diverso indirizzo all'amministrazione di sostegno, dando istruzioni relative agli interessi morali e patrimoniali del beneficiario (art. 44 disp. att. c.c.).
Ancora, al di fuori del rendiconto, in ogni caso all'amministratore di sostegno resta l'obbligo di comunicare tempestivamente al giudice il sopravvenire di circostanze nuove.
Anche se non è espressamente previsto, il rendiconto deve essere approvato dal giudice tutelare. L'approvazione del rendiconto (ndr: che non viene comunicata dalla cancelleria all'amministratore!) è il presupposto per l'eventuale corresponsione di un'indennità a favore dell'amministratore (Trib. Modena, 23 novembre 2005).
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