Sinteticamente lo schema di decreto legislativo presentato dal governo e sottoposto a parere parlamentare, quindi non ancora in vigore, introduce le principali novità che seguono in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Una delle novità più rilevanti dello schema di decreto legislativo è rappresentata dagli obblighi che verrebbero introdotti con l'articolo 21, il quale prevede che le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel registro delle imprese e le persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, di cui al D.P.R. 361/2000, cioè quelle iscritte nel registro delle persone giuridiche private tenuto dalla Prefettura) comunichino in via telematica al registro delle imprese i dati relativi ai propri titolari effettivi, ai fini della conservazione in apposite sezioni ad accesso riservato; l'omessa comunicazione è punita con la sanzione di cui all'articolo 2630 codice civile, e cioè con sanzione amministrativa da € 206 a € 2065.
L'accesso a tale sezione è consentito, oltre che al Ministero dell'economia, alla Direzione Antimafia, all'Unità di Informazione Finanziaria, al Nucleo di Polizia valutaria della Guardia di Finanza ed anche alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale; l'accesso è consentito anche ai professionisti obbligati all'adeguata verifica della clientela, previo accreditamento e con pagamento dei diritti di segreteria; l'individuazione quindi del titolare effettivo dovrebbe semplificarsi (a pagamento), ma il condizionale è d'obbligo.
Lo stesso obbligo di comunicazione al registro delle imprese viene stabilito a carico dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del Tuir; in questo caso l'accesso ai dati è consentito al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Unità di Informazione Finanziaria, al Nucleo di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, ai professionisti obbligati all'adeguata verifica della clientela, mentre viene esclusa la consultazione da parte delle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale.
Non ci resta che attendere che lo schema di decreto legislativo affronti l'iter del passaggio parlamentare.
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025
Nuova versione dell'applicazione Excel per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
Concordato preventivo biennale persone fisiche 2024-2025: versione Cloud
Applicazione in Cloud per l'analisi di convenienza del concordato preventivo biennale delle persone fisiche, aggiornata alle modifiche previste dal Dl 118/2024.
Il decreto legislativo in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (pubblicato in GU n.43 del 21.02.2024), in attuazione della delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023) ha introdotto la disciplina del concordato preventivo biennale (CPB).
Con il decreto legislativo 118/2024 sono state apportate alcune modifiche, tra le quali, la possibilità per i soggetti ISA di applicare, alla differenza tra il reddito concordato e il reddito 2023, una imposta sostitutiva le cui % variano in base al punteggio ISA (per i soggetti forfettari le % sono ridotte al 10%/3%, rispetto al 15%/5%).
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