La cosa più importante da rilevare è che tali obblighi riguardano essenzialmente i nuovi impianti e le nuove installazioni, mentre non sono coinvolti gli impianti esistenti.
Per essere più precisi, le nuove regole riguardano gli impianti messi in esercizio dopo il 16 Marzo 2017, andando ad aggiornare le vecchie disposizioni che valevano per gli impianti installati dal 1 Luglio 1999 (Direttiva 95/16/CE).
Come regime transitorio è consentita la messa in servizio di ascensori, o la messa a disposizione sul mercato di componenti di sicurezza conformi alle vecchie regole e immessi sul mercato prima del 20 Aprile 2016.
Rimangono completamente fuori da ogni regola fissata dalle due Direttive gli impianti installati prima del 1 luglio 1999, anche se nella prima stesura del decreto per questi era previsto un adeguamento. La norma è stata stralciata e completamente annullata dopo le polemiche sorte anche a causa di errate interpretazioni secondo cui tale adeguamento avrebbe comportato controlli straordinari obbligatori su tutti i vecchi ascensori. In realtà erano previste verifiche tecniche da farsi in occasione del primo controllo periodico, sulla base delle normative di sicurezza entrate in vigore dopo il Luglio 1999.
In conclusione, quindi, per gli ascensori ante 1999 nulla cambia e gli eventuali adeguamenti alle nuove normative di sicurezza, secondo noi assolutamente sensati, dipendono dalle decisioni dei singoli proprietari o dei condomini.
Ma quali sono le principali novità?
Riguardo ai requisiti di sicurezza vengono introdotti nuovi obblighi per fabbricanti, importatori, distributori, installatori, soprattutto riguardanti documentazione di conformità (dichiarazione di conformità, marcatura CE, istruzioni, etc.).
Di diretto interesse dei proprietari, in genere i condomini, l'ampliamento da 10 a 60 giorni del termine utile -decorrente dalla certificazione di conformità- per la comunicazione al Comune della nuova installazione di un ascensore con conseguente ottenimento del numero di matricola.
Le manovre di emergenza inoltre possono essere effettuate, oltre che dal manutentore ufficiale, anche da personale di custodia o altro personale competente autorizzato dal proprietario (o dal condominio) e debitamente istruito, come per esempio un portiere o un condomino che abbia fatto un apposito corso.
Le regole sui controlli e la manutenzione, invece, sono rimaste invariate.
Ogni sei mesi per legge devono esser fatti controlli specifici relativi alla sicurezza (paracadute, limitatore di velocità, attacchi, isolamento elettrico, etc.).
Ogni due anni occorre che il proprietario o condominio faccia effettuare verifiche da parte della ASL o dell'ARPA (Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente) competente per territorio. Se la verifica ha esito negativo l'ufficio comunale dispone il fermo dell'impianto e fissa una verifica straordinaria allo scopo di dettagliare la rimozione dei problemi che hanno causato l'esito negativo.
Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria da parte di tecnici abilitati o ditte specializzate la periodicità varia a seconda delle esigenze dell'impianto. Si tratta di controlli sulle parti meccaniche come le porte dei piani, le serrature, lo stato di conservazione di funi, catene, la pulizia. Normalmente a tal fine vengono stipulati dei contratti di assistenza.
di Rita Sabelli
Nel documento sono riportati, in forma sintetica, gli effetti fiscali (imposte dirette, indirette e ipocatastali) delle operazioni di cessione, donazione e successione, sia di aziende che di partecipazioni societarie.
Sono sintetizzati i profili di imposizione, diretta ed indiretta, per le seguenti fattispecie:
- cessione di azienda;
- donazione di azienda;
- successione di azienda;
- cessione di partecipazione societaria;
- donazione di partecipazione societaria;
- successione di partecipazione societaria.
Sono esporti, inoltre, i tratti salienti dei patti di famiglia, con rimando alla relativa normativa.
Il documento è aggiornato gennaio 2025.
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