Mercoledì 8 marzo 2017

Assirevi pubblica la lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d'esercizio e consolidato alla luce delle novità dei principi contabili nazionali OIC

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Assirevi pubblica la lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d'esercizio e consolidato alla luce delle novità dei principi contabili nazionali OIC

Assirevi ha pubblicato sul suo sito internet (nella sezione "Checklist" del sito www.assirevi.it) la lista di controllo relativa ai principi di redazione del bilancio d'esercizio e consolidato delle imprese industriali, commerciali e di servizi secondo la versione definitiva dei Principi Contabili Nazionali (aggiornati a seguito del processo di consultazione avviato nell'aprile del 2016 e resosi necessario alla luce della rilevanza delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015, che ha modificato la disciplina del Codice Civile in materia di bilancio d'esercizio e di bilancio consolidato delle società commerciali).

Le principali novità contenute nella lista di controllo di Assirevi, conseguenti all'applicazione dei nuovi OIC, possono essere sintetizzate nei punti seguenti:

  • iscrizione in bilancio degli strumenti derivati a fair value (OIC 32)
    Con il nuovo OIC 32, tutti i derivati devono essere iscritti in bilancio a fair value e le variazioni di fair value devono essere imputate a conto economico o a patrimonio netto a seconda che si tratti di derivati di negoziazione o di copertura e, in questo secondo caso, a seconda che la copertura riguardi attività o passività iscritte in bilancio (iscrizione a conto economico) oppure flussi futuri (iscrizione a patrimonio netto).
  • adozione del criterio del costo ammortizzato per l'iscrizione dei crediti, debiti e titoli
    Il Decreto stabilisce che i crediti e i debiti siano iscritti al costo ammortizzato, ovvero al valore in cui l'attività/passività è stata misurata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato/diminuito dell'ammortamento complessivo utilizzando il criterio dell'interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità.
  • eliminazione dall'attivo patrimoniale delle spese di ricerca e pubblicità
    Per le società che avevano iscritto costi di ricerca e pubblicità nell'attivo e che, in applicazione del nuovo principio contabile, devono rimuoverli dal bilancio è previsto che l'eliminazione venga effettuata in contropartita alle riserve di patrimonio netto.
  • eliminazione della modalità di rilevazione dei dividendi in base al principio della maturazione (OIC21)
    I nuovi OIC non prevedono più la possibilità di rilevare, nel bilancio della controllante, i dividendi nello stesso esercizio in cui maturano, possibilità concessa dalla precedente versione dell'OIC 21 a condizione che vi fosse il controllo e che le date di approvazione dei bilanci delle due società fossero compatibili con l'esigenza di consentire la rilevazione dei dividendi solo quando vi era certezza.
  • iscrizione delle azioni proprie a riduzione del patrimonio netto
  • obbligo di redazione del rendiconto finanziario
    Il nuovo art. 2423 Cod. Civ. stabilisce che il bilancio è costituito da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa. La redazione del rendiconto finanziario era peraltro raccomandata anche dal precedente set di principi contabili.
  • eliminazione delle voci relative ai proventi e oneri straordinari del conto economico
    L'eliminazione delle voci relative ai proventi e oneri straordinari del conto economico comporta la riesposizione delle voci straordinarie nelle voci più appropriate del conto economico in base alla natura dell'onere o del provento. Le voci maggiormente interessate a tale riclassifica dovrebbero essere la voce altri ricavi e proventi e la voce oneri diversi di gestione. E' comunque prevista l'indicazione in nota integrativa circa "l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali" in modo da consentire al lettore del bilancio di apprezzare il risultato economico privo di elementi che, per l'eccezionalità della loro entità o della loro incidenza sul risultato d'esercizio, non sono ripetibili nel tempo.

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    La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
    Viene consentita la rivalutazione dei terreni posseduti data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive, da effettuare entro il 30 novembre 2024.
    Viene previsto che la percentuale dell’imposta sostitutiva risulti pari al 18% del valore del terreno.

    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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