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Venerdì 6 dicembre 2013

Aumento e proroga degli acconti IRES

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Aumento e proroga degli acconti IRES

Molte le novità contenute nel D.L. 133 del 30 novembre.

Il D.L. 30 novembre 2013, n. 133, che ha abrogato la seconda rata IMU, ha previsto:

  • l'aumento al 128,5% dell'acconto dell'IRES e, conseguentemente, dell'acconto IRAP dovuto dai soggetti esercenti attività finanziarie, creditizie e assicurative per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013;
  • la proroga del termine di scadenza per il versamento della seconda o unica rata di acconto dell'IRES al 10 dicembre 2013. Per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, il versamento va effettuato entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d'imposta. La proroga dei termini di versamento riguarda esclusivamente i soggetti IRES e ha effetto anche sul versamento della seconda o unica rata di acconto dell'IRAP.

Il 30 novembre 2013 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha diramato un comunicato stampa con il quale ha informato che, a seguito dell'approvazione di tale decreto-legge, è stato firmato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione del comma 4 dell'art. 15 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013. Il decreto ministeriale ha disposto l'ulteriore incremento dell'acconto dell'IRES di 1,5 punti percentuali per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo. Pertanto:

  • per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, gli esercenti attività finanziarie, creditizie e assicurative effettuano il versamento dell'acconto dell'IRES nella misura del 130% e tutti gli altri soggetti IRES nella misura del 102,5%;
  • per il periodo d'imposta 2014, invece, tutti i soggetti IRES, compresi quelli esercenti attività nei settori finanziari, creditizi e assicurativi, calcoleranno l'acconto dell'IRES in misura pari al 101,5%.

L'incremento delle aliquote vale anche ai fini dell'IRAP. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 446/97 gli acconti IRAP vanno infatti determinati e versati secondo le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Precisiamo che l'aumento percentuale e la proroga interessano solo i soggetti IRES. E' invece rimasta confermata la scadenza di lunedì 2 dicembre 2013 per gli acconti IRPEF (e i correlati acconti IRAP ed INPS).

Da mercoledì 11 dicembre sarà ancora possibile pagare gli acconti IRES ed IRAP ma solo mediante ravvedimento operoso.

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    L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno, con riferimento quindi ai redditi 2023, oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo, con riferimento quindi ai redditi 2024.

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    Il Concordato Preventivo Biennale è disciplinato dal D. Lgs. 13/2024 del 12 febbraio 2024; tuttavia, al fine di renderlo operativo, sono stati successivamente pubblicati ulteriori provvedimenti per definire le metodologie di calcolo del reddito e del valore della produzione proposti dall’Agenzia Entrate e infine, il D.Lgs n. 108 del 5 agosto 2024 ha apportato significative modifiche riguardanti le cause di esclusione, la determinazione del redito, il calcolo degli acconti d’imposta e la tassazione sostitutiva del reddito incrementale.

    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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