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Venerdì 24 ottobre 2014

Auto in comodato d'uso a familiari, dipendenti, amministratori, soci. Obblighi dal 3 novembre 2014

a cura di: Studio Valter Franco
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Auto in comodato d'uso a familiari, dipendenti,  amministratori, soci. Obblighi dal 3 novembre 2014

La legge 120/2010 aveva introdotto modificazioni all'articolo 94, comma 4 bis, del Codice della Strada, tale comma, così modificato, prevede espressamente che:

4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.

In pratica: se il veicolo viene concesso in disponibilita' ad altro soggetto, diverso dall'intestatario della carta di circolazione, per un periodo superiore a 30 giorni (esempio: dipendenti, amministratori, soci etc.) viene istituito l'obbligo di comunicare i dati relativi al diverso soggetto (cioe' il dipendente o l'amministratore) - cosa utile nel caso si debba individuare il responsabile di incidenti o di infrazioni.

In tutte le ipotesi di uso del veicolo da parte di un soggetto diverso dell'intestatario per un periodo superiore ai 30 giorni è obbligatoria la predetta comunicazione.

In seguito alle modificazioni apportate all'art. 94 del Codice della Strada è stato modificato il Regolamento di cui al DPR 495/1992, adottato con il DPR 28/9/2012 n. 198, ma l'attuazione delle disposizioni in trattazione è stata procastinata sino all'aggiornamento delle procedure informatiche che avrebbero consentito l'inserimento dei dati nell'Archivio Nazionale dei Veicoli.

La circolare 15513 del 10 luglio 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione - Divisione 5 - dà ora attuazione alle disposizioni di cui sopra, prevedendo, sinteticamennte quanto segue.

L'obbligo
È quello di comunicare il nominativo del dipendente, amministratore, socio, comodatario, comunque altro soggetto diverso dall'intestatario, cui è concessa la disponibilità del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni. Nel paragrafo E.1.1. della Circolare, relativo al comodato di veicoli aziendali, viene indicata unicamente la fattispecie relativa al "comodato d'uso gratuito ai propri dipendenti", senza che vengano citati amministratori, procuratori, soci etc. di società: ciò contrasterebbe con la finalità che si prefigge il comma 4 bis dell'art. 94 del Codice della Strada, prima riportato, così da indurre a ritenere che le disposizioni si applichino anche a tali casi, anche se non esplicitamente indicati.
L'obbligo non sussiste qualora il veicolo sia utilizzato da un familiare convivente dell'intestatario (es. il padre concede un veicolo in comodato al figlio convivente: non vi è obbligo / il padre concede un veicolo in comodato a figlio non convivente: sussiste l'obbligo)

Chi è obbligato

Nel caso di comodato l'obbligo di effettuare la comunicazione è posto a carico del comodatario (di colui che utilizza il veicolo allegando dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del proprietario del veicolo), con versamento della somma di euro 16,00= per bolli e versamento di euro 9,00= per diritti di motorizzazione. L'obbligo può anche essere assolto dal proprietario del veicolo su delega dell'utilizzatore.

Da quando decorre l'obbligo
Dagli atti posti in essere dal 3 novembre 2014 - per gli atti posti in essere prima di tale data si può procedere volontariamente alla comunicazione di cui sopra e, nel caso non venga inoltrata, non sono applicabili le sanzioni. Per le auto concesse in uso prima del 3 novembre 2014 non sussistono obblighi, osservando comunque che, in mancanza di una scrittura di comodato avente data certa (es. timbro postale) appare difficilmente opponibile una prova circa la decorrenza del comodato o della concessione in uso.
Qualora cessi il comodato e, comunque, l'uso da parte del soggetto diverso dal proprietario, occorrerà procedere a nuova comunicazione.

Sanzioni
€. 705,00 oltre al ritiro della carta di circolazione.

AUTORE:
Autore AteneoWeb: Rag. Valter Franco

Rag. Valter Franco

Ragioniere commercialista, revisore contabile
Studio Valter Franco
Collabora con Ateneoweb dal 2003. Dal 1978 lo studio assiste i propri clienti in tutti gli adempimenti societari, contrattuali, fiscali, contabili, durante le fasi di accertamento e quelle del contenzioso...
tributario. Lo studio ha maturato inoltre significative esperienze nel campo del trattamento dei dati personali (privacy) e della normativa antiriciclaggio per professionisti, tenendo convegni in diverse località italiane sul tema.
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    Il comodato (contratto comodato agrario), nella sua accezione più generica, è ”il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”. Questa è la definizione data al contratto di comodato dall’articolo 1803 del codice civile. Nell’ambito del rapporto contrattuale in esame si individuano, quindi, due soggetti (o meglio, due parti contrattuali), che sono da un lato il proprietario del bene concesso in comodato, che viene definito “comodante”, e dall’altro il soggetto che riceva il bene in comodato, definito “comodatario”.

    Il contratto di comodato è di regola gratuito, con la conseguenza che la sua causa va rinvenuta nello spirito di liberalità ed è basata proprio sul rapporto di fiducia tra le parti.

    a cura di: Dott. Paolo Lacchini e Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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