CASI COINVOLTI
Sono inclusi nell'obbligo tutti i casi di comodato (esclusi quelli dove il comodatario è un familiare convivente del proprietario), di locazione senza conducente (noleggio), di custodia giudiziale con facoltà d'uso del veicolo, di utilizzo di veicoli di soggetti incapaci (minori, interdetti, etc.) o deceduti (in attesa che si attui la successione), di utilizzo di veicolo con contratto "rent to buy", di utilizzo di veicoli facenti parte di un "trust".
Sono invece esclusi dall'obbligo tutti i casi di auto date in uso ai familiari conviventi -a prescindere dal periodo di utilizzo-, i casi di auto aziendali assegnate ai dipendenti (fringe benefit) e gli autotrasportatori (per i quali verranno emanate norme specifiche).
Sono ovviamente esclusi anche tutti i casi dove il veicolo viene dato in prestito occasionalmente o per periodi inferiori a 30 giorni, o quando un mezzo è utilizzato da più persone senza esclusività.
SOGGETTI OBBLIGATI
Il soggetto su cui grava l'obbligo di comunicazione, e a nome del quale quindi potrebbero scattare le sanzioni, è
Gli obblighi sono assolti anche se la comunicazione viene fatta dal proprietario del veicolo o comunque dal soggetto intestatario della carta di circolazione, a patto che venga sottoscritta una delega su modulo predisposto dal Ministero (vedi allegati alla circolare MIT del 10/7/2014, in calce all'articolo).
In alcuni casi, come il noleggio, di prassi si occupa della comunicazione il locatore (la società di noleggio), facendo firmare la delega all'utilizzatore al momento della consegna dell'auto.
Vediamo nel dettaglio:
COME FARE
La comunicazione va fatta all'ufficio locale della Motorizzazione (DTT), direttamente o tramite un'agenzia di pratiche auto (tecnicamente gli studi di consulenza automobilistica), entro 30 giorni da quando ha avuto inizio il possesso, utilizzando la modulistica fornita dall'ufficio stesso.
Per trovare l'ufficio giusto si può utilizzare il motore di ricerca sul Portale dell'Automobilista.
COSTI
Alla richiesta di annotazione vanno allegati le attestazioni di pagamento di 16 euro per imposta di bollo (ccp n.4028) e di 9 euro per diritti di motorizzazione (ccp n.9001). Nel caso si rendesse necessaria la duplicazione della carta di circolazione il bollo è di 32 euro. Nei casi dove non è necessaria l'emissione del tagliando di aggiornamento si pagano solo i diritti di motorizzazione.
Sono ovviamente a parte gli eventuali costi legati all'intermediazione di agenzie di pratiche automobilistiche.
SANZIONI
In caso di omissione ad un controllo può seguire l'applicazione di una sanzione amministrativa variabile da 516,46 a 2.582,28 euro e il ritiro della carta di circolazione, con invio della stessa agli uffici del DTT per l'adempimento.
Da chiarire che le sanzioni sono applicabili solo ai casi di possesso iniziato a partire dal 4/11/2014, decorsi i 30 giorni utili per adempiere all'obbligo.
I possessi iniziati prima di tale data possono o meno essere "regolarizzati", a scelta dei soggetti coinvolti, senza rischio di sanzionamento.
Sui procedimenti di accertamento e applicazione delle sanzioni non ci sono ancora chiarimenti a cui fare riferimento. Dovrebbe a breve pronunciarsi in merito il Ministero dell'Interno.
RIFERIMENTI NORMATIVI E LINK UTILI
Per approfondimenti si può vedere il Codice della strada (Art.94 comma 4bis) e soprattutto la circolare del Ministero dei trasporti del 10/7/2014.
di Rita Sabelli
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