l DPCM 5 gennaio 2023 ha approvato la delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 242 del 6 dicembre 2022; l’Autorità era stata istituita ai sensi della lettera b), comma 6, articolo 37 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e prevedeva inoltre che l’attività dell’Autorità venisse finanziata con contributo a carico delle ditte operanti nel settore dei trasporti (aereo, marittimo, terrestre etc.), contributo determinato sino ad un massimo dell’ 1 per mille del fatturato. L’ Autorità ha quindi fissato l’importo del contributo 2023 in misura pari allo 0,5 per mille del fatturato.
A tale obbligo sono tenute, tra l’altro, le imprese di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti e vengono individuate le imprese di trasporto merci su strada quelle che presentano le seguenti caratteristiche:
Come prima indicato l’ Autorità ha quindi fissato l’importo del contributo 2023 in misura pari allo 0,5 per mille del “fatturato” e l’art. 2, comma 10, della delibera n. 242/2022 ha individuato una soglia di esenzione stabilendo che il versamento non è dovuto per importi contributivi pari od inferiori a € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) al fine di evitare l’insorgere di obblighi contributivi a carico dei piccoli operatori e delle microimprese.
Per “fatturato” deve intendersi l’importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) – o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS o secondo altri criteri – dell’ultimo bilancio approvato al 27 gennaio 2023, data di pubblicazione della delibera n. 242/2022.
Dal “fatturato” vengono esclusi:
Le imprese il cui fatturato sia superiore ai 5 Milioni di euro (prescindendo dalle esclusioni di cui sopra) sono tenute a presentare apposita dichiarazione, con la procedura telematica sul sito dell’Autorità entro il prossimo 28 aprile 2023 - previa registrazione - ed a versare il contributo dovuto (qualora superiore ai 2.500 euro come prima indicato) per i due terzi entro il 28 aprile 2023 e per il residuo terzo entro il 31 ottobre 2023, il pagamento avviene con utilizzo del avviso pagoPA messo a disposizione sul sito dell’Autorità.
Ulteriori precisazioni e faq nell’apposita sezione del sito dell’Autorità
La Legge di bilancio 2025 prevede che le spese sostenute per le trasferte dei dipendenti (spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea) siano deducibili per l’impresa e i rimborsi non siano imponibili per il dipendente, solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito o debito, modalità elettroniche, ecc.).
Richiesta dati per la Dichiarazione IVA 2025 (periodo d'imposta 2024)
La dichiarazione IVA 2025, relativa al periodo d’imposta 2024, quest’anno potrà essere presentata a partire dal 1° febbraio 2025 fino al termine ultimo del 30 aprile 2025.
Come per l’esercizio precedente, il credito IVA minore di 5.000 euro può essere utilizzato già a partire dal 1° gennaio 2025.
L’eventuale eccedenza potrà invece essere utilizzata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.
Rispetto al modello dell’anno precedente le modifiche sono limitate.
QuickBilan 2025: guida alla costruzione del bilancio 2024
QuickBilan 2025 è un software in MS Excel di ausilio alla costruzione del bilancio annuale, comprensivo delle componenti fiscali, a budget ovvero a consuntivo per ditte individuali, società di persone e società di capitali.
Offre tutte le funzionalità per la gestione delle componenti fiscali in aumento e in diminuzione, la determinazione automatica dei loro effetti IRES ed IRAP e la generazione dei prospetti obbligatori per la nota integrativa.
La nuova versione 2025 del software recepisce le modifiche imposte dagli adeguamenti normativi.
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