Mercoledì 18 novembre 2015

Autovelox e mancata contestazione immediata: la Cassazione precisa

a cura di: Studio Legale Mancusi
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Autovelox e mancata contestazione immediata: la Cassazione precisa
La mancanza della contestazione immediata, in ipotesi di sanzioni amministrative irrogata per superamento dei limiti di velocità mediante rilevazione autovelox è direttamente consentita dall'art. 4, comma 4, D.L. n. 121 del 2002, convertito dalla L. n. 168 del 2002 e ciò non lede il diritto del destinatario di avere accesso alla documentazione amministrativa. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione II, del 16 settembre 2015, n. 18144, rigettando il ricorso dell'autore del l'infrazione e confermando quanto già deciso dal Tribunale di Chieti, con sentenza 3 febbraio 2011, n. 63.

Già in precedenza avevamo trattato il tema delle violazioni del codice della strada riferite al superamento del limite di velocità rilevato mediante strumenti, in particolare il telelaser, pubblicando: «Se Telelaser omologato multa valida anche senza consegna  di atti» che è utile consultare per le disposizioni in esso contenute.

Nella pronuncia oggi in esame la Corte di Cassazione, aderendo a sue precedenti pronunce (Corte di Cassazione, Sezione II, 30 gennaio 2008, n. 2243) ha precisato, altresì, che «al fine di garantire il diritto di difesa dell'autore dell'infrazione, basta che nel verbale di contestazione vengano richiamati gli estremi del decreto prefettizio, di cui non è necessaria l'allegazione, autorizzativo della contestazione differita, potendo il destinatario del verbale ottenere ogni utile informazione con l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, garantito dall'art. 22 L. n. 241 del 1990».

La Suprema Corte ha ritenuto non censurabile la pronuncia impugnata con la quale il giudice del merito aveva confermato il rigetto dell'opposizione all'ordinanza prefettizia di ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa irrogata al ricorrente per il superamento dei limiti di velocità rilevato con apparecchiatura autovelox.
In particolare, vengono ritenute prive di censura le ragioni che avevano legittimamente impedito la contestazione immediata dell'infrazione, rinvenute oltre che in tutte quelle menzionate dal Dirigente della Polizia Stradale nella nota prodotta in atti, nella considerazione posta alla velocità (di 115 km/h) effettivamente tenuta dal veicolo al momento del transito dinanzi all'apparecchiatura elettronica di rilevazione, che avrebbe reso necessario il suo inseguimento, ed il luogo di accertamento, consistente in un cantiere autostradale che aveva reso impossibile sia fermare il veicolo che inseguirlo.

Fonte: http://www.avvocatoamilcaremancusi.com
AUTORE:
Autore AteneoWeb: Avv. Amilcare Mancusi

Avv. Amilcare Mancusi

Avvocato
Studio Legale Mancusi
Dopo gli studi umanistici, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli discutendo una tesi sull'autonomia ed indipendenza della Magistratura. Ha conseguito...
l'abilitazione professionale presso la Corte di Appello di Salerno.
E' iscritto all'Albo degli Avvocati di Nocera Inferiore dal 1992, e ha svolto la sua attività dapprima in collaborazione con altro studio legale nel quale si è formato, e poi nel suo studio ubicato a Sarno (Sa).
Lo studio offre consulenza ed assistenza legale in Diritto di Famiglia (separazioni, divorzi, riconoscimento figli, affidamento, eredità, interdizione) e in Diritto Civile (recupero crediti, condomino, locazioni, obbligazioni, contrattualistica) con particolare riguardo alla Responsabilità Civile.
Si occupa inoltre di controversie in materia di Diritto Amministrativo.
Lo Studio Legale Mancusi opera prevalentemente presso gli Uffici Giudiziari del distretto di Salerno (Tribunali Ordinari, Corti d'Appello, e Tribunali dei Minori) e nel corso degli anni ha instaurato una fattiva e duratura collaborazione professionale con molti Studi Legali ubicati su tutto il territorio nazionale.
Ha attivato un sito professionale e di informazione giuridica: www.avvocatoamilcaremancusi.com – Punto di Diritto
Unitamente all'esercizio della professione, si è impegnato in politica e nella Pubblica Amministrazione rivestendo i ruoli di Consigliere Comunale dal 1995 e per più mandati prima, di Sindaco della sua città dal 2004 al 2014 e di assessore alla Provincia di Salerno dal 2012 al 2014. E' stato Vicepresidente prima e Presidente poi della Agroinvest S.p.a., Società di trasformazione urbana della Patto dell'Agro.
Crede nell'impegno sociale, per la promozione nel territorio della cultura e della solidarietà. E' Vicepresidente della Proloco di Sarno e componente della A.M.C.I. (Associazione Medici Cattolici italiani) di Nocera-Sarno.
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  • Ricorso avverso avviso di intimazione di pagamento. Prescrizione quinquennale sanzioni ed interessi su crediti erariali

    Ricorso avverso avviso di intimazione di pagamento. Prescrizione quinquennale sanzioni ed interessi su crediti erariali

    Rottamate le somme iscritte a titolo di sanzioni e di interessi su ruoli erariali con notifica ultraquinquennale. L’indirizzo dominante della Corte di Cassazione ritiene che il termine di prescrizione della cartella esattoriale avente per oggetto sanzioni ed interessi su carichi erariali sia, in assenza di atti interruttivi, quello quinquennale dalla data di scadenza della cartella di pagamento divenuta definitiva per mancata impugnazione non rivestendo, l’iscrizione a ruolo, natura giuridica di sentenza passata in giudicato.

    Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia per eccepire in via giurisdizionale innanzi gli organi della giustizia tributaria, la nullità dell’avviso di intimazione pervenuto oltre il quinquennio dalla notifica della cartella di pagamento (non impugnata) concernente sanzioni ed interessi addebitati su crediti erariali (IRPEF, IRES, IVA, Ritenute alla fonte, eccetera).
    Il motivo del gravame deduce la decadenza dell’azione di riscossione stante l’inerzia dell’Agente che, nel termine quinquennale dalla data di scadenza dell’atto esecutivo (60 gg. dalla notifica), non ha proceduto ad interrompere i termini di prescrizione ovvero provveduto ad attivare le procedure di esecuzione forzata (pignoramento). 

    a cura di: Dott. Attilio Romano
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