Venerdì 27 maggio 2016

Beneficio "prima casa" e mancato trasferimento della residenza: per Cassazione escludono la responsabilità la forza maggiore o il caso fortuito

a cura di: Studio Legale Mancusi
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Beneficio

In materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa, il trasferimento della residenza nel comune di ubicazione dell'immobile costituisce un vero e proprio obbligo di facere del contribuente a fronte dell'ottenimento del beneficio fiscale da parte dell'ordinamento, sicché deve attribuirsi generale rilevanza alle cause esimenti della responsabilità per inadempimento, quali sono la forza maggiore o il caso fortuito.

E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con la sentenza del 27 aprile 2016, n. 8351 mediante la quale ha rigettato il ricorso dell'Agenzia dell'Entrate e confermato quanto già deciso dalla Commissione Tributaria Regionale di Ancona con decisione n. 153/2009.

La pronuncia traeva origine dal FATTO che l'Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 153/7 del 16 dicembre 2009 con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Ancona, a conferma della decisione di primo grado, ha ritenuto illegittimo l'avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni notificato ad una proprietaria in sede di revoca delle agevolazioni fiscali sull'acquisto della prima casa, ex art.1 nota II bis tariffa parte prima allegata al d.P.R. 131/86. Ciò perché, a dire della commissione tributaria regionale, «il tempestivo mancato trasferimento della residenza nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato era nella specie dipeso da causa di forza maggiore non imputabile all'acquirente, ed insita nella sopravvenuta ed imprevedibile necessità di eseguire ingenti lavori di manutenzione straordinaria nell'immobile stesso».

L'Agenzia ricorrente con il primo motivo di ricorso lamenta violazione o falsa applicazione dell' art.1 nota II bis tariffa parte prima allegata al d.P.R. 131/86, per avere la CTR nella specie ravvisato una causa di forza maggiore legittimante il permanere delle agevolazioni fiscali prima casa, nonostante che i lavori di manutenzione straordinaria dedotti a tale scopo dalla contribuente non fossero imprevedibili nè assolutamente preclusivi del trasferimento della residenza (anagrafica), se non nello stesso immobile acquistato, quantomeno nell'ambito del comune di sua ubicazione.

Con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia dell'Entrate si duole di insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla qualificazione in termini di forza maggiore esimente dei lavori di ristrutturazione in oggetto.

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, con la citata sentenza n. 8351/2016 ritiene non fondati i motivi e rigetta il ricorso.

Sostiene la Suprema Corte che pur nella consapevolezza di pronunce di segno contrario (v. Corte di Cassazione 2616/16)  in numerose occasioni è stato affermato con specifiche sentenze il principio, che qui si condivide e riafferma, per cui, «in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa, il trasferimento della residenza nel comune di ubicazione dell'immobile costituisce un vero e proprio obbligo di facere del contribuente a fronte dell'ottenimento del beneficio fiscale da parte dell'ordinamento. Sicché, come avviene appunto nell'ambito obbligatorio, anche nella materia in esame deve, fatta ovviamente salva la valutazione della fattispecie concreta, attribuirsi generale rilevanza alle cause esimenti della responsabilità per inadempimento, quali sono la forza maggiore (ex multis: Corte di Cassazione nn. 5015/15; 13177/14; 7067/14; 28401/13; 26674/13; 14399/13) o il caso fortuito».

A completamento di tale principio, è poi la stessa giurisprudenza ad avvertire la necessità di adottare, anche in materia, la nozione comune di forza maggiore: individuabile in un evento reso tipico dall'essere imprevedibile, inevitabile ed a tal punto cogente da sovrastare, precludendone obiettivamente la realizzazione, la volontà dell'acquirente (nella specie riferita all'adempimento del suddetto obbligo di trasferire la residenza nel termine di legge), la cui condotta non realizzativa del dichiarato presupposto dell'agevolazione risulta, per tali ragioni, in definitiva a lui non imputabile.

Conclude, quindi, la Corte di Cassazione affermando che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale qui impugnata appare dunque corretta là dove mostra di recepire questo orientamento di legittimità, dando ingresso alla valutazione in concreto della possibilità che l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile acquistato come 'prima casa' integrasse, in effetti, una causa di forza maggiore legittimante il permanere dei benefici fiscali. Osserva in proposito la CTR: «nella specie è risultato, ed è in realtà incontestato, che il mancato trasferimento di residenza ha trovato causa nell'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria resesi necessarie e di notevole impegno, riguardanti demolizione e rifacimento della copertura del fabbricato, nonché demolizione e rifacimento della scala condominiale, deliberati successivamente all'acquisto da parte dell'assemblea condominiale». Inoltre, tali opere di manutenzione straordinaria si connotavano, in altri termini, «per il loro carattere di assoluta necessarietà o inevitabilità, rispondendo generalmente alle finalità di urgente conservazione del fabbricato in ragione di imprevisti attinenti alla struttura del fabbricato o ad un impianto del medesimo».

Fonte: http://www.avvocatoamilcaremancusi.com
AUTORE:
Autore AteneoWeb: Avv. Amilcare Mancusi

Avv. Amilcare Mancusi

Avvocato
Studio Legale Mancusi
Dopo gli studi umanistici, ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli discutendo una tesi sull'autonomia ed indipendenza della Magistratura. Ha conseguito...
l'abilitazione professionale presso la Corte di Appello di Salerno.
E' iscritto all'Albo degli Avvocati di Nocera Inferiore dal 1992, e ha svolto la sua attività dapprima in collaborazione con altro studio legale nel quale si è formato, e poi nel suo studio ubicato a Sarno (Sa).
Lo studio offre consulenza ed assistenza legale in Diritto di Famiglia (separazioni, divorzi, riconoscimento figli, affidamento, eredità, interdizione) e in Diritto Civile (recupero crediti, condomino, locazioni, obbligazioni, contrattualistica) con particolare riguardo alla Responsabilità Civile.
Si occupa inoltre di controversie in materia di Diritto Amministrativo.
Lo Studio Legale Mancusi opera prevalentemente presso gli Uffici Giudiziari del distretto di Salerno (Tribunali Ordinari, Corti d'Appello, e Tribunali dei Minori) e nel corso degli anni ha instaurato una fattiva e duratura collaborazione professionale con molti Studi Legali ubicati su tutto il territorio nazionale.
Ha attivato un sito professionale e di informazione giuridica: www.avvocatoamilcaremancusi.com – Punto di Diritto
Unitamente all'esercizio della professione, si è impegnato in politica e nella Pubblica Amministrazione rivestendo i ruoli di Consigliere Comunale dal 1995 e per più mandati prima, di Sindaco della sua città dal 2004 al 2014 e di assessore alla Provincia di Salerno dal 2012 al 2014. E' stato Vicepresidente prima e Presidente poi della Agroinvest S.p.a., Società di trasformazione urbana della Patto dell'Agro.
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