Lunedì 14 novembre 2011

BENI CONCESSI IN USO A SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE: NOVITÀ DEL DL 138/2011

a cura di: Studio Fanni
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BENI CONCESSI IN USO A SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE: NOVITÀ DEL DL 138/2011

La manovra di ferragosto (D.L. 138/2011) ha introdotto una nuova fattispecie di tassazione per l'uso di beni intestati fittiziamente a società ma in godimento ai soci.

La finalità è quella di colpire (tassandole) le società costituite apposta per permettere la fruizione di beni di lusso da parte di soggetti che poi non ne dichiarano il possesso. Con la nuova norma i soci o i familiari dell'imprenditore che utilizzano beni intestati all'impresa saranno sistematicamente controllati da parte dell'Amministrazione finanziaria per la ricostruzione sintetica del reddito nei loro confronti.
Ma vediamo nello specifico di che si tratta.

La nuova disciplina considera reddito diverso in capo al socio o familiare dell'imprenditore, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a tali soggetti. Questo avviene mediante l'istituzione di una nuova fattispecie impositiva di reddito diverso, (nuova lettera h-ter dell'articolo 67, comma 1, del Tuir) quantificato, appunto, in misura corrispondente alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo.
Di contro i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso deducibili.
Viene introdotto, a tal fine, l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate da parte dell'impresa concedente (ovvero del socio o del familiare) i dati realtivi ai beni concessi in godimento.

Nel caso di omessa comunicazione o di comunicazione con dati incompleti o non veritieri, è dovuta una sanzione pari al 30% della differenza tra valori di mercato e corrispettivo pagato dal socio o familiare per il godimento del bene. In ogni caso, laddove il corrispettivo sia almeno pari al valore di mercato della concessione del bene, è prevista la sola sanzione residuale - di cui all'art.11 del D.Lgs.471/1997 - variabile tra 258,00 euro e 2.065,00 euro.
L'Agenzia già attualmente possiede informazioni precise circa i beni per arrivare a definire se questi siano di proprietà di soggetti privati o di società, tuttavia non è ancora in grado di ricostruire che è il beneficiario di questi beni. Con l'obbligo di comunicazione di cui sopra, sarà in grado di unire i tasselli mancanti.
AUTORE:
Autore AteneoWeb: Dott. Giovanni Fanni

Dott. Giovanni Fanni

Dottore Commercialista e Revisore Legale
Studio Fanni
Nasce a Cagliari nel 1977, dove consegue la laurea in Economia e Commercio nel 2002 e successivamente il Master in Auditing e Controllo Interno presso l’Università di Economia di Pisa, ottenendo la...
certificazione IAEP (International Auditing Education Program Partnership dell'Institute of Internal Auditors).
E’ iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Cagliari ed è Revisore Legale dei Conti.
Blogger e autore per la rivista fiscale Fisco 7, esercita la professione occupandosi prevalentemente di consulenza aziendale, societaria e tributaria.
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