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Mercoledì 1 aprile 2015

Bilancio societa' di capitali: limiti per la redazione del bilancio abbreviato e termini per l'approvazione del bilancio

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Bilancio societa' di capitali: limiti per la redazione del bilancio abbreviato e termini per l'approvazione del bilancio
I bilanci delle società di capitali vanno redatti nella forma estesa qualora nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi siano superati due dei seguenti tre parametri:
  1. totale attivo € 4. 400.000
  2. ricavi vendite e prestazioni € 8.800.000
  3. dipendenti occupati in media n. 50.

Negli altri casi il bilancio può essere redatto in forma abbreviata ai sensi dell'ert. 2435-bis del Codice Civile. La redazione del bilancio in forma abbreviata è sempre preclusa alle società che hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati.

Ricordiamo che i termini legati all'approvazione dei bilanci delle società di capitali per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2014 sono:

  • entro il 30 aprile 2015 (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio), deve essere convocata l'assemblea dei soci (in prima convocazione) per l'approvazione del bilancio per i casi ordinari
  • entro il 29 giugno 2014 (180 giorni dalla chiusura dell'esercizio), deve essere convocata l'assemblea dei soci (in prima convocazione) per l'approvazione del bilancio, per le società tenute al bilancio consolidato o che per altri motivi ricorrono al maggior termine di 180 giorni.

Ai sensi dell'art 2429 del Codice Civile:

  • il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori (ed eventualmente dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti), durante i 15 giorni che precedono l'assemblea (quindi entro il 15 aprile 2015 per i bilanci da approvare il 30 aprile 2015);
  • nelle società con organo di controllo, il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Ne consegue che la bozza di bilancio:

  • nelle società con organo di controllo dovrà essere predisposta ed approvata dall'organo amministrativo entro il 31 marzo 2015, in modo che il collegio sindacale e/o il revisore contabile possano predisporre la loro relazione entro il 15 aprile 2015;
  • nelle Srl senza organo di controllo dovrà invece essere predisposta ed approvata dall'organo amministrativo entro il 15 aprile 2015;

Dopo l'approvazione, ai sensi dell'art 2435 del Codice Civile, gli amministratori devono provvedere, entro 30 giorni, a depositare il bilancio presso l'ufficio del registro delle imprese, corredato dalle relazioni e dal verbale di approvazione. Entro lo stesso termine, per le società per azioni non quotate, deve essere depositato anche l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione analitica delle modifiche avvenute a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Dal 2010 tutte le società di capitali sono tenute al deposito del Bilancio XBRL, limitato ai prospetti di sintesi (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Conti d'Ordine), ad esclusione di quelle che applicano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) tra cui le società quotate, le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia e le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione che utilizzano schemi specifici.

Per i bilanci riferiti ad esercizi chiusi al 31 dicembre 2014 o successivamente ed approvati a decorrere dal 3 marzo 2015 sarà necessario depositare in formato XBRL anche la nota integrativa.

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