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Giovedì 3 gennaio 2008

BOLLETTE DOGANALI SENZA PIU' TIMBRI

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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BOLLETTE DOGANALI SENZA PIU' TIMBRI

E' già operativa negli Stati membri la gestione informatizzata del "visto uscire" sui documenti di accompagnamento delle merci.

Dal 1° luglio 2007, per effetto dell'entrata in vigore del regolamento Ce 1875/2006, alcune procedure riguardanti le operazioni di esportazioni sono state semplificate. In particolare, le bollette doganali non scortano più le merci fino al confine comunitario, ma restano ferme nella dogana mittente. Con il nuovo sistema informatizzato è stato risolto uno dei problemi che da sempre ha interessato le aziende di export, ossia, dimostrare l'avvenuta uscita fisica delle merci dal territorio comunitario, al fine di acquisire la non imponibilità dell'esportazione agli effetti dell'Iva (articoli 8 e seguenti del Dpr 633/1972).

Il sistema tradizionale
L'attività di esportazione si realizza con la presentazione della dichiarazione doganale, costituita dal Dau (Documento amministrativo unico), all'ufficio doganale competente, che è quello dove è situato l'esportatore. Tale dichiarazione rappresenta una manifestazione di volontà diretta a vincolare le merci al regime doganale di esportazione, al quale sono collegati effetti giuridicamente rilevanti.
I formulari fondamentali sui quali sono redatte le dichiarazioni doganali devono essere conformi ai modelli riportati nel regolamento Cee 2454/1993 e successive modificazioni, composti al massimo di otto esemplari.

Solitamente gli esemplari del Dau più utilizzati sono tre:

  • esemplare n. 1 (matrice), che rimane presso l'ufficio doganale competente
  • esemplare n. 2, per i dati statistici da spedire all'Istat
  • esemplare n. 3 (figlia), per l'esportatore da tenere agli atti per eventuali controlli.

Registrata la dichiarazione, i funzionari delle dogane procederanno all'ispezione della merce per accertarne la conformità alla dichiarazione prodotta. Quando la merce lascerà il territorio comunitario, la dogana di uscita, provvederà a mettere sull'esemplare n. 3 del Dau il cosiddetto "visto uscire" con procedure diverse legate al mezzo di trasporto impiegato (treno, nave, aereo, camion eccetera). Questo visto è di fondamentale importa in quanto fa acquisire la non imponibilità dell'esportazione agli effetti dell'Iva. Pertanto, è necessario che l'azienda entri in possesso del documento e lo custodisca gelosamente assieme agli altri documenti di vendita.

Il progetto comunitario Aes (Automated export system)
Il progetto Aes rappresenta il primo passo per la costituzione, a livello comunitario, di un sistema senza carta per le dogane e il commercio, suddiviso in due fasi operative. La prima Ecs (Export control system) prevede la comunicazione elettronica del "visto uscire"; la seconda Ecs introduce l'obbligatorietà della trasmissione telematica delle dichiarazioni doganali di esportazione.
Con regolamento Ce 1875/2006, l'Unione europea ha avviato, dal 1° luglio 2007, la prima fase del sistema Ecs, in vista dell'avvio della seconda fase prevista per il 30 giugno 2009. Interessate dalla prima fase sono le sole operazioni per le quali l'attuale normativa prevede che l'esemplare n. 3 del Dau scorti la merce fino alla dogana di uscita. Pertanto, sono escluse dal nuovo sistema le operazioni di transito e le esportazioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali il Dau non scorta la merce fino alla dogana di uscita, ma viene vistato direttamente dalla dogana di esportazione.
Al riguardo, si precisa che le prime saranno accompagnate dal documento di transito, mentre le seconde dal documento di accompagnamento Daa.

Il nuovo sistema informatizzato
Con la nuova procedura, l'esemplare n. 3 del Dau è sostituito dal Dae (Documento di accompagnamento all'esportazione) sul quale verrà riportato il codice Mrn (movement reference number). Non sarà più necessario che la dogana di uscita provveda all'apposizione del cosiddetto "visto uscire".

Si riportano di seguito le fasi operative della nuova procedura informatizzata:

  • l'operatore presenta la dichiarazione all'ufficio doganale di esportazione
  • la dogana di esportazione concede l'autorizzazione allo svincolo delle merci, consegna al dichiarante il Dae completo di codice Mrn e trasmette un messaggio elettronico di esportazione alla dogana di uscita
  • la dogana di uscita, all'arrivo delle merci, effettua i dovuti controlli sulla base del messaggio di esportazione ricevuto, ed entro il giorno successivo all'effettiva uscita invia un messaggio elettronico denominato "risultati di uscita" alla dogana di esportazione
  • la dogana di esportazione provvederà a certificare l'uscita delle merci tramite un messaggio detto "notifica di esportazione" che verrà inviato al dichiarante.

Qualora la merce non lasci il territorio doganale della Comunità entro 90 giorni, l'ufficio di esportazione procederà all'annullamento della dichiarazione doganale. In questo caso, sarà necessario ripresentare una nuova dichiarazione all'ufficio di esportazione competente che effettuerà nuovamente tutti gli adempimenti previsti.

La prova dell'avvenuta esportazione
In precedenza, la prova dell'uscita delle merci dal territorio comunitario era costituita dall'esemplare n. 3 del Dau, opportunamente munito di visto doganale. Ora, la prova dell'uscita delle merci è rappresentata, a tutti gli effetti di legge, dal messaggio elettronico della dogana di esportazione, detto "risultati di uscita". Grazie al nuovo sistema informatizzato, lo stesso esportatore potrà, in tempo reale, collegandosi al sito internet dell'agenzia delle Dogane, verificare l'avvenuta esportazione.

Per ottenere la prova dell'avvenuta esportazione. bisognerà:

  • accedere al sito www.agenziadogane.it
  • entrare nella sezione "Notifica di esportazione (AES)"
  • digitare il codice Mrn situato in alto a destra della bolla doganale e composto da 18 caratteri alfanumerici
  • stampare l'esito della spedizione e allegarlo alla bolla e agli altri documenti quale prova dell'avvenuta esportazione.

Prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema informatizzato, le procedure presentavano criticità sotto diversi profili. Da una parte, i tempi di conclusione delle operazioni potevano essere molto lunghi, dall'altra sussisteva il concreto rischio di smarrimento dell'esemplare n. 3 del Dau, senza il quale le aziende non potevano acquisire la non imponibilità ai fini Iva. Grazie alla nuova procedura, non solo sarà possibile ottenere in tempo reale il "visto uscire", ma saranno pressoché nulli i rischi di smarrimento della documentazione.

Gaetano Silipigni

Fonte: www.fiscooggi.it
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