Sempre dal 1 Giugno 2014 sono cambiati anche i moduli dei "rapporti di controllo dell'efficienza energetica" che vengono rilasciati dai tecnici dopo ogni intervento di manutenzione o controllo. Sul punto si ricorda che i controlli da effettuare sono quelli di manutenzione ordinaria -con la periodicità prevista dal manuale tecnico dell'impianto, di solito annuale- e quelli di controllo dell'efficienza energetica -con la periodicità fissata dalla legge, dal Luglio 2013 il Dpr 74/2013, che va da due a quattro anni a seconda delle caratteristiche dell'impianto-.
Attenzione, però: gli obblighi di controllo periodico riguardano impianti termici di climatizzazione invernale di potenza superiore a 10 kW e impianti termici di climatizzazione estiva di potenza superiore a 12 kW. Sono quindi incluse le normali caldaie domestiche (per le quali gli obblighi di controllo periodico non sono una novità) ma restano invece esclusi la gran parte dei piccoli condizionatori domestici (2).
E' importante sapere anche che la responsabilità sui controlli e le manutenzioni è del soggetto (cosiddetto "responsabile") proprietario dell'immobile o di chi lo occupa ad altro titolo. Su questi grava quindi il rischio di vedersi comminare sanzioni sia in caso di mancati controlli (variabili da 500 a 3.000 euro) sia in caso di mancata autocertificazione degli stessi al Comune. Riguardo invece la compilazione dei rapporti di controllo la responsabilità, con relativo rischio di vedersi comminare sanzioni (da 1000 a 6.000 euro), cade sul tecnico che li effettua.
(1) Dm Min.sviluppo economico del 10/2/2014 con allegati
(2) Ci si riferisce alla potenza termica utile nominale che supera i 12 kW, statisticamente, negli impianti domestici adatti a raffreddare unità immobiliari dai 130 mq in su. Diverso il caso se l'impianto funziona anche per il riscaldamento; la fonte di informazione è in ogni caso il manuale tecnico fornito dal produttore.
di Rita Sabelli
Confermata dal decreto correttivo bis la necessità di procedere all’adeguamento degli attuali statuti dei sodalizi sportivi entro il 31 dicembre 2023. La mancata conformità ai requisiti di natura civilistica indicati dal’ articolo 7 del Dlgs 36/2021, renderà inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (Rasd), gli enti già iscritti che non provvedono ad adeguare i propri statuti entro tale data saranno cancellati dal registro.
Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023 sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del Dlgs 29 agosto 2023, n. 120 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 4 settembre 2023, n. 206).
LE DISPENSE DI ATENEOWEB - Il modello 730: guida alla compilazione
Una dispensa di oltre 180 pagine sulla compilazione del “Modello 730” del 2023, a supporto degli operatori del settore, viste le novità che sono emerse da questa nuova versione rispetto al modello dello scorso anno.
È essenziale che all’interno di un’associazione ci siano una o più persone che amministrino il patrimonio o fondo comune e che gestiscano l’ente. Tali compiti possono essere svolti o da un organo individuale, se si tratta di amministratore unico, oppure dal Consiglio Direttivo o Consiglio di Amministrazione, se si tratta di più persone riunite. Gli amministratori devono redigere, a ogni riunione, un apposito verbale e trascriverlo nel libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo.
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