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Giovedì 19 aprile 2018

Chiarimenti in materia di blocco dei pagamenti dalle Pubbliche Amministrazioni

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Chiarimenti in materia di blocco dei pagamenti dalle Pubbliche Amministrazioni
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Ragioneria generale dello Stato, tramite la Circolare n. 13 del 21 marzo 2018, ha fornito chiarimenti in merito a quanto previsto dall’art. 48 bis  del DPR 602/73.

Secondo tale articolo, le Pubbliche Amministrazioni, al momento dell’erogazione di un importo pari o superiore a 5.000 euro, devono verificare la presenza di ruoli non onerati presso l’Agenzia Entrate - Riscossione. Quest’ultima dovrà fornire una risposta entro 5 giorni lavorativi ed in caso di silenzio la Pubblica Amministrazione potrà procedere al pagamento.

A partire dal 1° marzo 2018, per effetto della Legge di Bilancio 2018, il limite oltre cui scatta tale adempimento è stato stabilito, appunto, a 5.000 euro; in precedenza era 10.000.

La verifica sopra descritta deve essere operata da tutte le Pubbliche Amministrazioni, compresi gli Enti Pubblici, come i consorzi di sviluppo industriale o le gestioni commissariali. Diversamente le fondazioni e le associazioni senza personalità giuridica di diritto pubblico non devono effettuare la verifica.

Si ricorda che per le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, il cedente deve emettere fattura ex art. 17 ter  DPR 633/72, ovvero in split payment: l’IVA viene versata direttamente dalla Pubblica Amministrazione. In tal caso la verifica dei 5.000 euro deve essere effettuata al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto.

La verifica deve essere effettuata anche se deriva da una sentenza, mentre in caso di mandata deve essere effettuata in capo al mandante.

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    Per i contribuenti raggiunti da atti impositivi aventi per oggetto contestazioni riguardanti l’utilizzazione di fatture per acquisto di beni o prestazioni di servizi riferite asseritamente ad operazioni fittizie, si pone quindi il problema di confutare le presunzioni dell’Amministrazione finanziaria provando in giudizio l’infondatezza dell’atto opposto e dimostrare l’effettività della compravendita, o del servizio eseguito, anche attraverso la produzione di documentazione idonea a provare l’effettiva realizzazione dell’operazione.

    a cura di: Dott. Attilio Romano
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